La confisca per equivalente è applicabile non solo al prezzo ma anche al profitto del reato.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9052, depositata il 25 febbraio 2013. Il caso. Il tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dei beni di un indagato, per aver concorso in diversi reati tributari, tra cui dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele e occultamento o distruzione di documenti contabili articolo 2, 4, 10 d.lgs. numero 74/2000 . Confisca del prezzo e del profitto del reato. L’indagato non si arrende e mette in dubbio la legittimità del sequestro anche in Cassazione. Tuttavia, gli Ermellini hanno ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali hanno affermato che, in relazione ai reati tributari, «la confisca per equivalente si applichi non solo al prezzo ma anche al profitto del reato». Tale decisione è basata su un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui «il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato» Cass., numero 35807/2010 numero 13276/2011 . L’imposta evasa costituisce il profitto del reato. «È indubitabile» – conclude la S.C. – «che nei reati tributari l’imposta evasa costituisca un indiscutibile vantaggio patrimoniale derivante, in modo diretto, dalla condotta illecita, riconducibile pertanto alla nozione di profitto», con conseguente applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Niente da fare quindi per l’indagato, che si vede rigettare il ricorso anche dai giudici di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 dicembre 2012 – 25 febbraio 2013, numero 9052 Presidente Lombardi – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22.3.2012 il Tribunale di Lecco rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di T.F. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal GIP del Tribunale di Lecco il 27.1.2012, ipotizzandosi a carico dell'indagato i reati di cui agli articolo 81 cpv, 61 numero 2, 110 c.p., 4 D.L.vo 74/2000 e 81 cpv., 110 c.p., 10 quater D.L.vo 74/2000, 81 cpv. 110 c.p., 2 D.L.vo 74/2000, 81 cpv., 110 c.p., 8 D.L.vo 74/2000, 81 cpv., 61 numero 2 c.p., 110 c.p., 10 D.L.vo 74/2000. Rilevava il Tribunale, quanto, in particolare, alla dedotta inapplicabilità degli articolo 32l c.p.p. e 322 ter c.p., così come richiamato dal comma 143 della L. 244/2007,, che, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto non solo per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. Sussisteva, poi, il fumus del reato di cui all'articolo 10 quater D.L.vo 74/200, commesso il omissis , essendo irrilevante il dato formale della presentazione della dichiarazione da soggetto diverso dal T. . 2. Ricorre per cassazione T.F. , deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'articolo 322 ter c.p. in relazione all'arti comma 143 della L. 24 dicembre 2007 numero 244, e 321 c.p.p. Dopo aver evidenziato che pacificamente alla luce delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , ormai, la confisca per equivalente viene considerata una vera e propria sanzione penale e non una misura di sicurezza patrimoniale , assume che ogni sua applicazione debba essere valutata nel rispetto del principio di legalità, con conseguente esclusione di ogni interpretazione estensiva tanto più in malam partem. Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione della difesa, si è limitato a richiamare le recenti sentenze della sezione terza della Corte di Cassazione, secondo le quali l'integrale rinvio al disposto di cui all'articolo 322 ter c.p. operato dall'articolo 1 comma 143 L.244/2007 , consentirebbe l'applicazione della confisca per equivalente sia al prezzo che al profitto del reato una diversa interpretazione, secondo la S.C., determinerebbe la totale inapplicabilità dell'istituto ai reati tributari, nonché la manifesta illogicità del dettato normativo . Tale orientamento merita di essere rimeditato, essendo fondato su un presupposto errato e cioè che nei reati tributari non sia configurabile il prezzo del reato. Ed infatti la smentita di tale assunto erroneo si ha proprio nel presente procedimento, in cui il ricorrente, di professione commercialista, è indagato per una serie di reati commessi in concorso con il rappresentante legale della società, da cui ha percepito la remunerazione e quindi il prezzo per l'attività professionale svolta. La P.A. Non ha identificato né quantificato tale prezzo, vanificando così la possibilità di applicare fa misura reale. In ogni caso, sotto altro profilo, l'articolo 322 ter c.p. disciplina la confisca per equivalente in relazione a vari delitti contro la P.A., ma prevede per il solo reato di cui all'articolo 321 c.p. la confiscabilità del prezzo e del profitto del reato la previsione di cui al secondo comma deve pertanto ritenersi speciale rispetto a quella del primo comma, per cui non si vede come, in assenza di una espressa disposizione in tal senso per i reati tributari, possa farsi luogo ad una interpretazione estensiva in malam partem. Con il secondo motivo deduce l'assoluta carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti in relazione alla posizione processuale del ricorrente, con conseguente violazione dell'articolo 125 co. 3 c.p.p. Nonostante le specifiche deduzioni contenute nella richiesta di riesame, la motivazione del Tribunale è del tutto inidonea e quindi inesistente in relazione al delitto di cui all'articolo 10 quater D.L.vo 74/2000 commesso il OMISSIS capo 2 , unica fattispecie per la quale è applicabile la disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. La semplice lettura del Mod. Unico 2009 per il periodo di imposta 2008 e del Mod. F24 avrebbe consentito di accertare che il deposito era avvenuto ad opera di altro commercialista Dott. Giovanni Spina . Per il Modello Unico 2008 periodo di imposta 2007 consulente fiscale era stato lo Studio Commercialisti Associati Conte & amp Cervi. Non era quindi materialmente possibile attribuire al ricorrente, anche se solo a titolo di concorso, la condotta ex articolo 10 quater D.L.vo 74/2000. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in relazione ai reati tributari, la confisca per equivalente si applichi non solo al prezzo ma anche al profitto del reato. L'arti comma 143 della L244/2007 prevede che nei casi di cui agli articolo 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 D.L.vo 10 marzo 2000 numero 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322 ter del codice penale . Il richiamo in toto all'articolo 322 ter c.p. senza specificazione di commi rende, quindi, applicabile la confisca per equivalente sia in relazione al prezzo che al profitto del reato. Analoga questione si è posta con riferimento all'articolo 640 quater, che rinvia, come l'articolo 1 L.244/2007 all'articolo 322 ter, senza alcuna specificazione, ed è stata risolta cfr. sent sezioni unite numero 41936 del 22.11.2005 nel senso che la confisca per equivalente si applichi anche in relazione al profitto del reato. Hanno affermato, infatti, le sezioni unite che Il sequestro preventivo disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'articolo 640 quater cod.penumero può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero articolo 322 ter cod.pen la giurisprudenza successiva è assolutamente conforme ex multis Cass. sez. 1 numero 30790 del 30.5.2006 sez.2 numero 10838 del 20.12.2006 sez.2 numero 23425 del 12.4.2007 sez.6 numero 37090 del 30.5.2007 sez.6 numero 5401 del 28.1.2009 . Anche in relazione ai reati tributari, secondo indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato cfr. Cass. penumero sez.3 n,35807 del 7.7.2010 Cass. penumero sez. 3 numero 13276 del 24.1.2011 . 3. I rilievi svolti con il ricorso non sono tali da indurre il Collegio a rivedere la sopraindicata giurisprudenza. Non è ravvisabile, invero, alcuna violazione del principio di legalità, dal momento che l'articolo 1 comma 143 L.244/2007 rinvia sia al primo che al secondo comma dell'articolo 322 ter c.p Peraltro, la disciplina specifica prevista per il reato di cui all'articolo 321 c.p. trova una chiara spiegazione nel fatto che si è in presenza di ipotesi che, a differenza di tutte quelle previste dagli articolo da 314 a 320, attiene alla condotta del privato e non di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio solo tale differenza fa sì che nell'ipotesi ex articolo 321 c.p. si abbia riguardo al profitto del reato e nelle altre ipotesi al prezzo del reato stesso cfr. Cass. penumero Sez. 3 numero 35807 del 7.7.2010 . L'interpretazione adottata non è quindi, certamente, estensiva in malam partem. 3.1. In mancanza di una definizione normativa, per profitto confiscabile deve intendersi, poi, non solo un positivo incremento del patrimonio personale, bensì qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante direttamente dalla consumazione del reato e quindi anche in un risparmio di spesa cfr. Cass.penumero Sez.6, 27.9.2007 numero 37556 Cass. Sez. 5 numero 1843 del 10.11.2011 . Ed è indubitabile che nei reati tributari l'imposta evasa costituisca un indiscutibile vantaggio patrimoniale derivante, in modo diretto, dalla condotta illecita, riconducibile pertanto alla nozione di profitto Cass. Sez. 3 numero 1199 del 2.12.2011 con conseguente applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. 4. Quanto al secondo motivo, è pacifico che cfr. Cass. Sez. Unumero numero 2/2004, Terrazzi , nel concetto di violazione di legge, può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'articolo 606 lett. e c.p.p., né tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. La motivazione del provvedimento impugnato in ordine al fumus del reato di cui all'articolo 10 quater D.L.vo 74/2000, commesso il OMISSIS , non può dirsi certo apparente o apodittica. Ha rilevato, infatti, il Tribunale che il ruolo di ideatore attribuito al T. dalla ipotesi accusatoria rendeva del tutto irrilevante, allo stato, il semplice dato formale relativo alla identificazione del commercialista che ebbe a presentare la dichiarazione in persona diversa da T.F. . pag.8-9 ordinanza . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.