Minore sano anche con un solo genitore: niente permanenza temporanea per l’immigrato

Nonostante l’ampliamento della previsione normativa delle disposizioni a favore dei minori, resta da provare il potenziale disagio per la mancanza del padre. Non è sufficiente il richiamo alla necessità della presenza sia della figura paterna che della figura materna per questo motivo, la richiesta di permanenza temporanea in Italia, avanzata da uno straniero, viene respinta.

Nessun danno per il figlio minore, se ‘costretto’ a rinunciare alla figura paterna. Di conseguenza, è assolutamente legittimo il niet alla richiesta di permanenza ‘straordinaria’ in Italia, avanzata da uno straniero Cassazione, ordinanza n. 4721/2013, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Minore. A fissare tale principio, innanzitutto, la Corte d’Appello i giudici, difatti, negano a un uomo la possibilità di permanenza in Italia, motivata, dallo straniero, con la necessità di vivere con i propri figli minori e con la loro madre . Come ‘leggere’ questa decisione? Con una semplice considerazione non ricorre, secondo i giudici, la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore , perché non è in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore. Padre. Ma, secondo lo straniero, quella presa in Appello è una decisione profondamente sbagliata. Perché non si è tenuto in debito conto il superiore interesse del minore né il diritto all’unità familiare , e, soprattutto, perché si è trascurato di considerare che la mancanza di una figura genitoriale determina un grave danno per lo sviluppo psico-fisico del figlio minore . Su queste osservazioni poggia il ricorso proposto dall’uomo in Cassazione, osservazioni che, però, vengono respinte in maniera netta dai giudici. Questi ultimi, in effetti, concordano sul fatto che la previsione normativa, all’interno del Testo unico sull’immigrazione, in materia di Disposizioni a favore dei minori” è stata ampliata, chiarendo che, per la concessione della temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore , non è necessaria l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute , ma, piuttosto si può comprendere qualsiasi danno che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva al minore dall’allontanamento del familiare . Ma, aggiungono poi i giudici, è necessario, comunque, provare il grave disagio psichico del minore, cosa assolutamente non avvenuta in questo. E rispetto a questo quadro, chiariscono, in definitiva, i giudici – confermando la pronunzia emessa in Appello –, non può essere sufficiente la mera indicazione della necessità per il minore di entrambe le figure genitoriali .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 25 febbraio 2013, n. 4721 Presidente Salmè– Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che il relatore designato, ha depositato la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. nel procedimento n. 23894 dei 2010 Rilevato che con provvedimento della Corte d’Appello, sezione minorenni, di Milano veniva respinta, l’autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, d.lgs. n. 286 del 1998, avanzata dal ricorrente al fine di poter vivere con i propri figli minori e con la loro madre, sulla base della seguente motivazione nella specie non ricorreva la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico fisico dei minore, da ritenersi integrati esclusivamente in presenza di condizioni di assoluta o comprovata emergenza ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali che pongano in grave pericolo lo sviluppo normale della sua personalità, Considerato che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.S. deducendo che con il provvedimento impugnato sono stati violati il superiore interesse del minore cui dovevano essere ispirati tutti i provvedimenti che lo concernevano ed il diritto all’unità familiare, entrambi positivamente riscontrabili alla luce della considerazione che la mancanza dì una figura genitoriale determina un grave danno per lo sviluppo psico fisico del figlio minore ritenuto che la Corte a sezioni unite ha recentemente ridefinito le condizioni di accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell’art. 31, terzo comma d.lgs n. 286 dei 1998, affermando che La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 dei d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni dr salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento dei familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare. S.U. 21799 del 2010 7516 del 2011 ritenuto, tuttavia, che, nonostante l’ampliamento delle condizioni di applicazione della norma e la riduttiva interpretazione della stessa da parte della Corte d’Appello, il ricorso non merita accoglimento attesa la mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori, non essendo sufficiente al riguardo la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali ritenuto, infine che ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto” Ritenuto che parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Ritenuto, tuttavia, che nella memoria in oggetto non vengono indicati fattori specifici di grave disagio psico fisico per i minori, diversi da quelli che normalmente conseguono ad un rimpatrio dei minori medesimi, o ad un allontanamento paterno, Ritenuto, pertanto, di dover confermare il contenuto e la proposta di soluzione della relazione P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso.