La Commissione Europea ha presentato al Parlamento ed al Consiglio Europeo una proposta di direttiva, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed una proposta di regolamento sulle informazioni che devono accompagnare il trasferimento di fondi.
Obiettivi. Con la direttiva la Commissione si prefigge il compito di salvaguardare gli interessi della società da criminalità e atti terroristici, per salvaguardare la prosperità economica dell'Unione europea. Si deve quindi garantire la coerenza tra norme nazionali, internazionali e dell’Unione. Contesto. La scomposizione delle barriere nel mercato interno facilita non solo la creazione o sviluppo di imprese legittime in tutta l'UE, ma può anche fornire maggiori opportunità di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. La legislazione europea ha adottato vari provvedimenti per proteggere il funzionamento finanziario del sistema e del mercato interno. Tuttavia, la natura mutevole del riciclaggio di denaro e le minacce di finanziamento del terrorismo, facilitate da una costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un adattamento permanente del quadro giuridico per contrastare tali minacce. Cosa si intende per riciclaggio. La direttiva inizia con la definizione della condotta di riciclaggio. Essa consiste nella conversione o il trasferimento di beni, sapendo che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, con lo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Anche chi acquista, detiene o utilizza tali beni essendo a conoscenza della loro provenienza compie un’attività di riciclaggio. I destinatari. Le nuove regole, più stringenti, sono rivolte a banche, istituzioni finanziarie, revisori contabili, notai, promotori finanziari, agenti immobiliari, trust e legali rappresentanti. Sono proibiti conti anonimi. Due diligence. Coloro che offrono merci o prestano servizi a fronte di pagamenti in contanti superiori a 7500 euro dovranno prestare maggiore attenzione. Si abbassa quindi la precedente soglia di 15 mila euro. «La due diligence del fornitore dovrà prevedere l’accertamento e la verifica dell’identità sulla base dei documenti o di altre informazioni ottenute in maniera affidabile da parte di fonti di informazioni indipendenti». Tale verifica dovrà essere fatta prima di iniziare qualsiasi rapporto negoziale. I dati così ottenuti dovranno essere conservati per 5 anni per favorire la verifica della clientela. C’è un rafforzamento dei poteri sanzionatori delle autorità competenti, che dovranno vigilare anche sul settore del gioco d’azzardo e sui reati fiscali. I dati informativi nel trasferimento di fondi. Per le medesime finalità della direttiva, con la proposta di regolamento si specifica quali informazioni debbano essere fornite sui dati relativi all'ordinante e al beneficiario, parti di un trasferimenti di fondi. Dal nome, all’indirizzo, al numero di conto. Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi, in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nell'Unione. Vengono inoltre fissate le procedure che i fornitori di servizi devono seguire nel caso di mancate informazioni, nonché le sanzioni che gli Stati membri devono prevedere nel caso di violazioni. Queste le proposte della Commissione. La parola passa ora a Parlamento Europeo e Consiglio.
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