Conguaglio contributi previdenziali e assistenziali: in arrivo chiarimenti dall’INPS

Con la circolare esplicativa n. 174 del 13 dicembre 2013, l’INPS spiega ai datori di lavoro come effettuare le operazioni conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali.

Come ogni anno, l’INPS - con la circolare n. 174 del 13 dicembre 2013 - fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno che i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, sono chiamati ad effettuare riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Conguaglio di fine anno. In particolare, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2013” scadenza 16 gennaio 2014 , anche con quella di competenza del mese di gennaio 2014” scadenza 17 febbraio 2013 . Riguardo al TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS precisa che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2014” scadenza 17 marzo 2014 , senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014. Di seguito si riportano, in sintesi, alcuni chiarimenti forniti nella circolare n. 174/2013 in merito a determinate fattispecie per la corretta compilazione del flusso Uniemens. Auto aziendali ad uso promiscuo. Per la quantificazione forfetaria dell’uso privato dell’autovettura di proprietà del datore di lavoro o del committente, e data in uso promiscuo al lavoratore, ai sensi dell’art. 51, co. 4, lett. a , TUIR, si dispone che il calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato la percentuale prevista dalla norma è 30% 15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit . Prestiti ai dipendenti. Ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti art. 51, co. 4, lett. b , TUIR si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Attualmente, il tasso ufficiale di riferimento TUR vigente é pari a 0,25%. Altre fattispecie. Sono, inoltre, fornite le istruzioni operative per le seguenti ulteriori fattispecie - variabili della retribuzione D.M. 7 ottobre 1993 - massimale contributivo e pensionabile art. 2, co. 18, L. n. 335/1995, pari, l'anno 2013, a € 99.034,00 - contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter, L. n. 438/1992 a carico del lavoratore eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, co. 6, L. 11 marzo 1988, n. 67. Per l'anno 2013, tale limite è risultato pari a € 45.530,00 annui, corrispondenti a € 3.794,00 mensili - conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse - fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta art. 51, co. 3, TUIR - conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria - rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria - operazioni societarie. fonte www.fiscopiu.it

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