Indeducibili i contributi versati al fondo sanitario che eroga prestazioni sostitutive al SSN

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 107/E del 3 dicembre 2014, esclude che un lavoratore autonomo possa dedurre i contributi versati a un fondo sanitario che, iscritto nell’apposita Anagrafe, nella sezione riservata ai fondi operanti ai sensi dell’articolo 51 del T.U.I.R., non rientri tra i fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Il lavoratore autonomo non ha alcuna possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati al fondo sanitario che eroga anche prestazioni sostitutive al servizio sanitario nazionale, iscritto nell’Anagrafe dei Fondi Sanitari, alla sezione dei fondi che operano ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. a , T.U.I.R. Non essendo un lavoratore dipendente, il limite è dato dalla natura delle prestazioni erogate, non solo integrative a quelle del S.S.N Questo ciò che emerge dalla risoluzione numero 107/E dell’Agenzia delle Entrate di ieri, in risposta a un interpello proposto da un libero professionista sulla possibilità di dedurre i menzionati contributi ai sensi dell’articolo 10, c.1, lett. e-ter , T.U.I.R. Indeducibilità dei contributi per il libero professionista? La mancata riconducibilità del fondo tra quelli integrativi del SSN, di cui all’articolo 9, d.lgs. numero 502/1992, è fondamentalmente la causa dell’indeducibilità. Come stabilito dal Ministero della Salute, competente a definire gli ambiti d’intervento dei vari fondi sanitari, nel parere richiamato dall’Agenzia il citato articolo 10 disciplina gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprendendovi i contributi versati ai fondi integrativi nazionali ma non a quelli versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale , mentre il successivo articolo 51 si riferisce specificatamente al reddito da lavoro dipendente, prevedendo espressamente la deducibilità dei contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale ma non a quelli versati a fondi integrativi del SSN . Ove la differenza, tra gli uni e gli altri, consiste nel fatto che i fondi integrativi sono finalizzati all’erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, mentre gli enti o casse con esclusivo fine assistenziale, possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal servizio sanitario nazionale. Come chiarito dal Ministero, le due fattispecie non possono essere accomunate ovvero è escluso che le due tipologie di fondi possano essere sovrapponibili. Per il libero professionista, ne consegue l’indeducibilità dei contributi tanto ai sensi dell’articolo 10 che dell’articolo 51 T.U.I.R. fonte www.fiscopiu.it

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