Alcool in corpo e mani sul volante: per portargli via la macchina bisogna dare “tempo al tempo”

In materia di illeciti stradali, la qualificazione della confisca del veicolo come sanzione amministrativa accessoria comporta l’impossibilità del sequestro preventivo disposto solo per consentire l’applicazione futura della confisca del bene.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 47318, depositata il 17 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di Reggio Calabria confermava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di un veicolo in relazione alla contravvenzione ex articolo 186 c.d.s. guida sotto l’influenza di alcool . L’indagato ricorreva in Cassazione, contestando il provvedimento. Sanzione amministrativa accessoria. La Corte di Cassazione ricorda che l’articolo 224-ter c.d.s. qualifica la confisca come sanzione amministrativa accessoria e prevede che, nelle ipotesi di reato cui consegua tale sanzione tra cui la fattispecie disciplinata dall’articolo 186 , l’agente o l’organo accertatore procedono al sequestro ai sensi dell’articolo 213 c.d.s Perciò, la confisca del veicolo, anche se deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, ha comunque natura di sanzione amministrativa. No al sequestro preventivo. Questa diversa qualificazione comporta l’impossibilità del sequestro preventivo disposto per consentire poi l’applicazione della confisca del bene, ai sensi dell’articolo 321, comma 2, c.p.p. infatti, la confisca prevista dalla norma processuale ha natura penale, mentre quella disciplinata dal c.d.s. è frutto di una sanzione amministrativa. Di conseguenza il sequestro preventivo penale non può più essere disposto per finalità di futura confisca obbligatoria. L’eccezione. Al contrario, il sequestro preventivo può essere disposto se la libera disponibilità del veicolo può agevolare la commissione di altri reati, ma, anche in questo caso, l’eventuale futura confisca avrà natura amministrativa. Nel caso di specie, invece, il sequestro preventivo era stato applicato solo ai fini della confisca. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ed annulla l’ordinanza senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 luglio – 17 novembre 2014, numero 47318 Presidente Zecca – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26\2\2014 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello cautelare proposto da V.V.G. avverso il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del veicolo Fiat Ducato tg. , in relazione alla contravvenzione di cui all'articolo 186, lett. C , C.d.S. fatto comm. in Gioia Tauro il 23\6\2013 . 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la violazione di legge per non essere stato l'alcoltest preceduto dall'avviso all'indagato della possibilità di essere assistito da un difensore. La nullità a regime intermedio non era stata sanata, in quanto tempestivamente dedotta. Considerato in diritto 1. II provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Va premesso che l'articolo 224 ter C.d.S. introdotta dalla legge 120 del 2010 qualifica espressamente la confisca come sanzione amministrativa accessoria . La medesima norma prevede che nelle ipotesi di reato cui consegue tale sanzione quindi per quel che ci interessa, l'articolo 186 l'agente o l'organo accertatore, procede al sequestro ai sensi dell'articolo 213 C.d.S. Non vi sono dubbi , pertanto, che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente di osta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa non diversamente dalla sospensione della patente di guida . Questa diversa qualificazione produce effetti assai rilevanti sulla possibilità di disporre il sequestro preventivo del veicolo. In particolare non può più essere ritenuto consentito il sequestro preventivo disposto per consentire di applicare la confisca del bene articolo 321 c.p.p., comma 2 in questo caso si fuoriesce palesemente dall'ambito di applicazione della misura cautelare reale essendo evidente che la confisca cui fa riferimento la norma processuale è quella avente natura penale mentre la confisca, pur conservando il carattere dell'obbligatorietà, ha assunto oggi natura di sanzione amministrativa la conseguenza è che il sequestro preventivo penale non può più essere disposto per finalità di futura confisca obbligatoria. Se invece il sequestro preventivo viene disposto per finalità inibitorie, in quanto la libera disponibilità del veicolo può agevolare la commissione di altri reati articolo 321 c.p.p., comma 1 , il sequestro preventivo conserva il suo attuale ambito di applicazione fermo restando che la eventuale futura confisca, ancorché disposta dal giudice penale, non muterà la sua natura amministrativa. Nel caso oggetto di giudizio, poiché il sequestro preventivo è stato applicato solo ai fini della confisca, esso non era ammissibile ed impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dell'originario decreto di sequestro. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e l'originario decreto di convalida e sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di Palmi in data 4\7\2013.