Inammissibile l'appello le sentenze in materia di opposizione a precetto sono esclusivamente ricorribili per cassazione.
La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni a precetto e alle relative impugnazioni. Peraltro, le sentenze in questa materia sono impugnabili solo con ricorso per cassazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 22708 del 2 novembre. La vicenda. Il titolare di un'impresa edile, dopo aver eseguito dei lavori di ristrutturazione di un edificio, presentava il conto al Condominio, che si rifiutava di pagare. La lite, che ha avuto esiti contrastanti nelle diverse fasi di giudizio vittorioso il titolare, dopo che il Tribunale aveva rigettato l'opposizione a precetto del Condominio vittorioso quest'ultimo dopo l'accoglimento dell'impugnazione da parte della Corte d'appello , giungeva, infine, in Cassazione per vicende esclusivamente processuali. Appello tardivo in materia di opposizione a precetto non opera la sospensione dei termini. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'inammissibilità dell'appello per tardività. Il motivo è fondato secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni a precetto ed alle relative impugnazioni. Appello inammissibile la sentenza poteva essere impugnata solo con ricorso per cassazione. Ma la S.C. va oltre e aggiunge che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello anche per un altro, e più rilevante, motivo la sentenza del Tribunale, resa in materia dell'opposizione a precetto, ricade ratione temporis nel regime di mera ricorribilità per cassazione. L'appello non è un mezzo di impugnazione esperibile in questa materia. Doppio errore. Poiché, quindi, l'appello non poteva essere proposto, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio. Sullo stesso argomento leggi anche Opposizione all'esecuzione niente ferie per il ricorso in cassazione, DirittoeGiustizi@ 8 aprile 2011
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 5 ottobre - 2 novembre 2011, numero 22708 Presidente Preden - Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti 1. M G., titolare dell'omonima impresa edile, ricorre per la cassazione della sentenza numero 105/10 della Corte di appello di Campobasso, pubblicata addì 1.7.10, con cui è stato, tra l'altro, nei suoi confronti parzialmente accolto l'appello dispiegato dalla controparte Condominio xxxxxx avverso la sentenza del di 11.7.06 del Tribunale di Larino - sez. dist. di Termoli, resa sull'opposizione del Condominio avverso il precetto di pagamento intimatogli dal G. per 11.600,54. L'intimato non deposita controricorso. 2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli articolo 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'articolo 360 bis cod. proc. civ. inserito dall'articolo 47, co. 1, lett. a della legge 18 giugno 2009, numero 69 - per essere ivi definito per manifesta, fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono. 3. - Il G. si duole - benché invocando il numero 3 dell'articolo 360 cod. proc. civ., quale violazione degli articolo 325 cod. proc. civ. e 92 r.d. 30 gennaio 1941, numero 12 - del mancato rilievo dell'inammissibilità, per tardività, dell'appello, proposto con atto notificato il 14.9.06 avverso una sentenza di primo grado in materia di opposizione a precetto, a sua volta notificata in data 18.7.06. 4. - Il motivo è manifestamente fondato, visto che, stando al contenuto degli atti come trasfuso - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso ed in rapporto al vizio concretamente dedotto - nel ricorso ed in relazione alla relativa documentazione, effettivamente ammissibile in questa sede in relazione al vizio denunciato , l'appello è stato dispiegato con atto notificato oltre il termine di trenta giorni a tal fine fissato non applicandosi, per giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la sospensione feriale neppure alle opposizioni a precetto ed alle relative impugnazioni per tutte, v., di recente, Cass. 6 aprile 2011, numero 7854 . 5. - Più radicalmente, peraltro, l'appello doveva essere qualificato inammissibile, in quanto dispiegato avverso una sentenza in materia di opposizione a precetto, pubblicata dopo il 1 marzo 2006 e, beninteso, prima del 4 luglio 2009 , così ricadendo nel regime di mera ricorribilità per cassazione derivante dalla successione temporale dei differenti testi, via via riformati, dell'articolo 616 cod. proc. civ. per tutte, v. Cass. 12 maggio 2011, numero 10451 . 6. - In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso, per il caso che non si ritenga possibile, con il presente rito camerale, pronunciare sul medesimo per rilevare che l'appello non poteva essere proposto e cassare senza rinvio la sentenza di secondo grado ed in entrambi i casi ai sensi dell'articolo 360 bis numero 1 cod. proc. civ. . Motivi della decisione 2. Non sono state presentate conclusioni scritte, né memorie, ma il difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito. 3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo prevalenti gli argomenti per l'accoglimento della doglianza sulla tardività vedasi punto 4 della relazione . Pertanto, ai sensi degli articolo 382, 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto e, poiché il dispiegato appello non poteva essere proseguito, l'impugnata sentenza di secondo grado va cassata senza rinvio e le spese di questo giudizio seguono la soccombenza dell'intimato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la gravata sentenza di secondo grado condanna l'intimato, in pers. del leg. rappr.nte p.t., alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.