12 mesi per raccogliere tutte le norme amministrative

Il Governo dovrà adottare nei prossimi 12 mesi uno o più decreti legislativi per raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti in materia amministrativa.

Un articolo e 12 mesi. Dalla data di entrata in vigore della legge numero 174 del 3 ottobre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 255 del 2 novembre, il Governo ha 12 mesi per adottare - anche avvalendosi del Consiglio di Stato - uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti sulla trasparenza degli atti amministrativi, sulla documentazione e sul lavoro nella P.A Il Governo dovrà seguire vari principi e criteri direttivi. Il Potere Esecutivo, infatti, dovrà espressamente abrogare le disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché quelle prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete. Dovrà organizzare le disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse dovrà, altresì, procedere al coordinamento delle disposizioni, apportando modifiche al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e semplificare il linguaggio normativo. Tutto, ovviamente, tenendo conto dei già consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Legge 3 ottobre 2011, numero 174 G.U. 2 novembre 2011 numero 255Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPromulga la seguente legge articolo 11. Il Governo é delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, numero 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui a alla legge 7 agosto 1990, numero 241, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche b al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 c al decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 d al decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi a ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete b organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse c coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo d risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, numero 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge numero 246 del 2005, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.