Padre affidatario spesso assente? Piuttosto che rimettere la cura della bimba ai nonni, meglio affidarla alla madre

Qualora il padre affidatario rimetta, per impegni di lavoro, la cura della figlia ai nonni paterni, allora deve essere preferito l’affidamento alla madre, se quest’ultima può garantire una presenza continua nella vita della minore.

Il caso. Nell’ambito di un procedimento ex articolo 317 bis c.c., il Tribunale per i minorenni di Venezia, disponeva l’affidamento condiviso di una minore, con residenza prevalente presso il padre in provincia di Vicenza. Successivamente, la Corte d’appello, in accoglimento del reclamo avanzato dalla madre, disponeva che la minore risiedesse prevalentemente presso la madre e i nonni materni in Sicilia. I giudici territoriali sottolineano come entrambi i genitori siano idonei ed adeguati ad accudire la figlia, ma precisa che la scelta adottata è riconducibile alla circostanza che la madre è tornata a risiedere stabilmente presso i suoi genitori in Sicilia e, in relazione ai propri impegni lavorativi, dispone di maggior tempo da trascorrere con la figlia rispetto al padre. Quest’ultimo, infatti, lavorando lontano dalla propria abitazione, rimette, nella sostanza ad i nonni paterni la cura della bambina. Poi, laCassazione si allineava alla decisione di merito. La presenza dei nonni e dei genitori. La Suprema Corte di Cassazione ritiene adeguata e non illogica la decisione dei giudici d’appello, in quanto non si poggia sulla considerazione di maggiore idoneità della madre rispetto al padre, né tantomeno sulla discriminazione nei confronti di quest’ultimo, ma, piuttosto, sull’alternativa tra la presenza continua della madre e quella dei nonni paterni, in assenza del padre. In via conclusiva la Corte di Cassazione, sulla base delle suesposte motivazioni, ha rigettato il ricorso proposto dal padre della minore.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 luglio - 4 ottobre 2012, numero 16925 Presidente Carnevale – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Nell'ambito di un procedimento ex articolo 317 bis c.c. il Tribunale per i minorenni di Venezia, con decreto in data 27.9.2010, disponeva affidamento condiviso della minore Caterina ai genitori S.F. e A.C. , con residenza prevalente presso il padre in omissis . Proponeva reclamo la madre. Costituitosi il padre chiedeva rigettarsi il gravame. La Corte d'Appello di Venezia, con decreto in data 18.2-2.3.2011, in riforma del provvedimento impugnato, disponeva che la minore risiedesse prevalentemente presso la madre e i nonni materni in . Ricorre per cassazione ex articolo 111 Cost. il padre. Resiste, con controricorso, la madre. Il ricorrente ha depositato memoria per l'udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione circa il prevalente accudimento della bambina da parte dei nonni paterni, in assenza del padre, con il secondo, omessa motivazione relativa al pregiudizio derivante dalla lontananza della madre. Con il terzo, omessa motivazione circa il diniego di consulenza tecnica con il quarto, contraddittorietà della motivazione in ordine al regime delle spese giudiziali in secondo grado. Con il quinto, violazione dell'articolo 3 Cost., avendo il giudice a quo preferito, senza ragioni plausibili, il collocamento della minore presso la madre, discriminando gravemente il padre. Possono trattarsi congiuntamente, perché strettamente collegati i motivi primo, secondo e quinto. Non si ravvisa, nella specie, discriminazione alcuna nei confronti del S. . Con motivazione presente, adeguata e non illogica, il giudice _a_ quo esamina la posizione di entrambe le parti dando atto dell'idoneità di entrambi i genitori e dell'adeguatezza dei rispettivi nuclei familiari, effettua una scelta a favore della madre che è tornata a risiedere stabilmente presso i suoi genitori a ed avrà molto tempo da dedicare alla figlia, rispetto alla situazione attuale nella quale sono sostanzialmente i nonni paterni ad accudire in tutto la bambina, nella loro residenza di omissis , in assenza del padre, militaresche lavora in altra località come egli stesso ammette in ricorso. Richiama il decreto impugnato la relazione del consultorio, ove si precisa che i nonni paterni diventano “alternativi rispetto alla madre. Non è, all'evidenza, una considerazione di maggior idoneità della madre rispetto al padre, e tantomeno di discriminazione nei confronti di questo, ma, piuttosto l'alternativa tra la presenza continua della madre e quella dei nonni paterni, in assenza del padre. Si tratta di valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede. I motivi trattati vanno pertanto rigettati, in quanto infondati. Altrettanto infondati appaiono i motivi terzo e quarto. Da un lato, pur non essendovi un esplicito rigetto della richiesta di consulenza tecnica, dal contesto motivazionale, e dal richiamo ripetuto alle informazioni fornite dai suoceri e alla relazione del consultorio, emerge palesemente che la Corte di merito ha ritenuto matura per la decisione la causa, senza necessità di ulteriore istruttoria dall'altro, la Corte stessa fornisce motivazione adeguata sulla compensazione delle spese nel grado motivi sopravvenuti il ritorno stabile della madre a presso i nonni rispetto alla situazione esistente in primo grado e la tutela del preminente interesse della figlia, perseguito da entrambi i genitori. La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiara compensate le spese del presente giudizio.