Per il Tribunale di Milano è considerata acclarata l’attività illecita di spionaggio realizzata, sotto braccio, da Inter e Telecom nei confronti di Bobo Vieri, proprio negli anni in cui militava per la formazione di Massimo Moratti. Però i danni sono limitati alla violazione della privacy, non agli effetti a livello di salute e di carriera.
Dipendente ‘monitorato’ costantemente dall’azienda? Legittimo il risarcimento del danno, anche se vanno discussi i diversi ‘capitoli’ e il quantum . E se la vicenda riguarda un calciatore famoso – Christian Vieri, per la precisione –, una società di calcio della serie A italiana – l’Inter – e un grande gruppo – la Telecom –, allora la storia è molto più intrigante. E, per certi versi, ricca di angoli buii Grande fratello. Ciò che è considerato acclarato dai giudici – sentenza numero 9749 del Tribunale di Milano, depositata il 3 settembre 2012 – è l’azione illecita compiuta, a braccetto, da Inter e Telecom, ossia controllare, nella vita privata, Christian Vieri, arrivando addirittura ad analizzarne le comunicazioni telefoniche. Tutto ciò, peraltro, a più riprese, ossia fine 1999 e inizio 2000, e poi 2002, 2003 e 2004, periodo in cui Vieri militò in serie A proprio con la maglia dell’Inter, registrando anche numeri più che positivi per un centravanti, per la precisione 143 presenze e 103 reti come desumibile dalle statistiche della Lega di serie A . Nessun dubbio, quindi, sulla qualità delle prestazioni di Vieri all’Inter. Ecco perché appare di difficile comprensione la scelta della società calcistica, guidata da Massimo Moratti, di ‘spiare’ la vita privata di Vieri Più comprensibile, invece, l’opzione del ricorso a una struttura di security della Telecom, soprattutto tenendo presente il trait d’union rappresentato da Marco Tronchetti Provera, all’epoca esponente di vertice della Telecom e, come è ancora oggi, consigliere d’amministrazione di riferimento dell’Inter. Ciò che, però, deve essere ritenuto cristallino, secondo il Tribunale, è, come detto, il ‘grande fratello’ messo su per tenere sotto controllo Christian Vieri. Ciò che rimane da approfondire è, di rimando, anche il possibile impiego di questa strategia pure su altri fronti e per altre persone Basti pensare all’attualità, ossia al processo Telecom sui presunti dossier illegali approntati dal gruppo guidato da Giuliano Tavaroli – capo della security alla Telecom all’epoca di Tronchetti Provera –, oppure al passato remoto, ossia la famigerata ‘Calciopoli’ e le considerazioni fatte dal grande accusato, Luciano Moggi – ex direttore generale della Juventus, società di calcio di serie A avversaria dell’Inter –, sui timori legati a uno spionaggio industriale in materia di ‘calciomercato’ Privacy carissima. Vivere sotto i riflettori è scontato per un personaggio come il calciatore Vieri, ma scoprire di essere stato spiato costantemente per anni è cosa ben diversa Questa l’ottica in cui collocare la vicenda Vieri, vicenda venuta fuori solo nel 2006 in occasione di alcuni articoli pubblicati dai giornali. Così il calciatore ebbe modo di scoprire la strana operazione messa su alle sue spalle Con quali effetti? Su questo punto si è soffermato, con grande attenzione, il Tribunale, anche alla luce della corposa richiesta di risarcimento avanzata da Vieri – rappresentato dall’avvocato Danilo Buongiorno –, ossia ben 12milioni di euro. Ciò che è stata accertata è la violazione della privacy dell’uomo, con relativi danni. Mentre è stato valutato come non fondato il «danno patrimoniale» per presunte ripercussioni a livello di carriera né il «danno non patrimoniale da lesione del bene salute» ossia una presunta patologia psico-fisica legata ai controlli illeciti subiti Unico elemento certo, quindi, il «danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy », quantificato in un milione di euro, alla luce della violazione della normativa sul «trattamento dei dati personali» e alla luce della «sofferenza» provocata a Vieri dalla «rilevante violazione della propria vita privata». A rendere più grave la situazione, poi, anche il fatto che la «attività illecita» sia durata quattro anni e abbia avuto un «enorme effetto mediatico, che ha certamente aggravato lo stato di inquietudine e di ansia» dell’uomo. Tutto ciò, come detto, secondo il Tribunale di Milano. Ora, però, la vicenda è destinata a un’ulteriore tappa, visto il ricorso preannunciato dall’Inter. E, forse, potrebbe esserci anche una ripercussione in sede di giustizia sportiva
Tribunale di Milano, sezione X Civile, sentenza 4 agosto – 3 settembre 2012, numero 9749 Giudice Damiano Spera Fatto e diritto CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo G.U., contrariis reiectis, così GIUDICARE Nel merito In via principale - Accertare e dichiarare la condotta illecita ex articolo 2043 c.comma del Sig. G.T., nella sua qualità di responsabile della Funzione Security di Telecom Italia S.p.A. e/o di qualsivoglia altro dipendente, collaboratore, dirigente ivi compreso il Presidente della S.p.A. Telecom Italia e per l'effetto - Accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2043 e 2049 c.comma della S.p.A. Telecom Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto - Condannare la Telecom Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ex articolo 2043 e 2049 c.c., anche se del caso in via solidale con la terza chiamata F.comma Internazionale Milano S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal Sig. V.comma nella misura di euro 12.000.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal dovuto al saldo. - Accertare e dichiarare l'illecita condotta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2043 e 2049 c.comma della F.comma Internazionale Milano S.p.A. per i fatti di causa e per l'effetto - Condannare la F.comma Internazionale Milano S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ex articolo 2043 e 2049 c.comma al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal Sig. V.comma nella misura di euro 9.250.000,00, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. - Tenere in ogni caso indenne il Sig. V.comma da ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata. - Rigettare, ed in ogni caso non accogliere, qualsivoglia istanza e/o eccezione e/o deduzione e/o produzione e/o nuove domande e/o nuove conclusioni formulate dalle controparti. In via istruttoria Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi 1 Vero che il sig. V.comma è un calciatore professionista 2 Vero che la carriera calcistica del sig. V.comma nonché le squadre per il quale lo stesso ha svolto la propria attività è rappresentata altresì dal documento che si rammostra al teste sub docomma 16 e 17 fascicolo attore 3 Vero che il sig. V.comma ha giocato altresì presso squadre straniere quale l'Atletico Madrid in Spagna e il Monaco presso il Principato di Monaco 4 Vero che il sig. V.comma è stato capocannoniere dal campionato spagnolo nella stagione 1997/1998 segnando 24 gol in 24 partite 5 Vero che il sig. V.comma ha giocato numero 40 partite con la Nazionale Italiana 6 Vero che per Nazionale Italiana ha segnato 23 reti 7 Vero che dal 1999 al 2005 ha svolto l'attività di calciatore presso la s.p.a. FC Internazionale Milano 8 Vero che nella stagione 2002/2003 con l'Internazionale il sig. V. è stato capocannoniere della serie A 9 Vero che la Polis d'Istinto di E.comma era la medesima agenzia investigativa alla quale la Telecom Security, si affidava per svolgere indagini private 10 Vero che a seguito della scoperta dell'investigazione commissionata dalla Fc Internazionale nonché dai sig.ri M.M. e R.G. e del controllo delle sue telefonate il sig. V.comma manifesta di continuo la preoccupazione per una possibile divulgazione di notizia riservate che lo riguardano 11 Vero che a seguito della scoperta dell'investigazione commissionata dalla FC Internazionale il sig. V.comma manifesta di continuo la preoccupazione che le sue telefonate possano venire controllate 12 Vero che a seguito della scoperta dell'investigazione nei suoi confronti il sig. V.comma esce di rado nel timore di possibili pedinamenti 13 Vero che il sig. V.comma non appena avuto conoscenza delle intercettazioni subiva un drastico cambiamento di comportamento 14 Vero che il sig. V. nell'agosto del 2006 veniva assunto dalla squadra Atalanta di serie A 15 Vero che a fronte dello stato d'ansia derivante da queste vicende il sig, V. ritardava notevolmente la propria preparazione all'Atalanta Si indicano in qualità di testimoni 1 Sig. G.T. 2 dott. M.M. 3 dott. M.T.P. 4 dott. R.G. 5 Sig.ra C.P. 6 Sig. E.comma 7 Sig. A.J. 8 Sig. G.S. 9 sig. F.G. 10 Sig.ra M.F. 11 Sig. M.B. 12 sig. V.M. 13 C.R. 14 Sig.ra V.V. 15 sig. A.C.P. 16 sig.ra M.Sa. 17 sig. S.Be. 18 dott. P.Ma. 19 dott. B.D.M. 20 dott. B.Sg. - Ordinare e/o disporre l'acquisizione presso la Procura Federale della F.I.G.comma con sede in Roma, via P., con riferimento ai documenti sub doccomma 25 e 26 del verbale delle dichiarazioni rese in tale sede dal dott. M.M. ed in data 27/10/08 oltre a tutto quanto dedotto e prodotto in quella sede ed in particolare, la fattura della Wordwide Consultants Security ed il dossier del procedimento relativo al sig. V.C. - Emettere ordine di esibizione in giudizio ex articolo 210 c.p.comma in riferimento ai documenti sub doccomma 23, 25 e 26 da parte della convenuta s.p.a. FC Internazionale di ricevuta di tutti i pagamenti effettuati in favore de sig. E.comma personalmente e/o alle aziende e/o società di riferimento ed in particolare dalla srl Polis d'Istinto e della LTD Wordwilde Consultants Security e di copia di tutte le fatture ricevute da questi soggetti tutti - Emettere ordine di esibizione in giudizio ex articolo 210 c.p.comma con riferimento ai documenti sub 23, 25 e 26 da parte del sig. E.comma e/o aziende e/o società alla stesso riferibili ed in particolare la Polis d'Istinto e la W.C.S. di ricevute dei pagamenti ricevuti dalla s.p.a. FC Internazionale e di tutte le fatture emesse nei confronti di questi ultimi da parte di detti soggetti tutti. - Disporre, se del caso, ed in denegata ipotesi, la convocazione dei CTU a chiarimenti e/o disporre un supplemento e/o rinnovazione di CTU. In ogni caso - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avv. Danilo Buongiorno procuratore antistatario ex articolo 93 c.p.comma Con osservanza Milano, lì 11 aprile 2012 FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Nell'interesse di F.comma Internazionale Milano S.p.A., con gli avvocati Fabio Iudica e Alessandra Carbone Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare nei confronti di Telecom Italia S.p.A. In via preliminare e pregiudiziale, in rito - accertato il difetto assoluto dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di manleva/garanzia formulata nei confronti di F.comma Internazionale Milano S.p.A. dalla convenuta Telecom Italia S.p.A., e accertata a tal fine l'inidoneità della comparsa depositata da Telecom Italia S.p.A. in data 18 gennaio 2008 ad integrare la citazione per chiamata di terzo ai sensi dell'articolo 164 c.p.comma dichiarare la nullità dell'atto di citazione con chiamata di terzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 163 numero 4 e 164, comma 4 c.p.c - dichiarare inammissibile e respingere la domanda di manleva svolta da Telecom Italia S.p.A. a fronte della domanda risarcitoria del signor V.comma in relazione all'attività dedotta nelle fatture emesse dalla società W.C.S. in data 15/5/2000 e 24/7/2000 in quanto prescritta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2647 c.c., essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla citata norma. In via subordinata, nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Ill.mo Giudice adito ritenesse sanata, per mezzo della comparsa integrativa 18 gennaio 2008, la nullità dell'atto di citazione notificato da Telecom Italia S.p.A. nei confronti della terza chiamata, rigettare la chiamata di terzo nei confronti della F.comma Internazionale Milano S.p.A. in quanto illegittima e infondata in fatto e in diritto - nei confronti di V.comma In via pregiudiziale, in rito - dichiarare inammissibile e respingere la domanda risarcitola proposta dal signor V.comma in relazione all'attività dedotta nelle fatture emesse dalla società W.C.S. in data 15/5/2000 e 24/7/2000 in quanto prescritta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2947 c.comma essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla citata norma. In via principale, nel merito - rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei confronti di F.comma Internazionale Milano S.p.A. in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto come ampiamente dedotto in corso di causa. In via subordinata, nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la richiesta di risarcimento nella minor somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria previo accertamento della irritualità e/o della inaffidabilità delle conclusioni definitive depositate dal C.T.U. dottor Ve. in palese contrasto con la relazione depositata in data 31 ottobre 2011 e condivisa con il dottor Ca. respingere le predette conclusioni ovvero disporre ogni provvedimento ritenuto più opportuno ai sensi dell'articolo 196 c.p.c., ovvero convocare i C.T.U. a chiarimenti in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte. In ogni caso Con ogni vittoria di spese, diritti e onorari, oltre I.V.A e C.P.A., come per legge. Milano, 5 Aprile 2012 CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DELL'11 APRILE 2012 NELL'INTERESSE DELLA TELECOM ITALIA SPA Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta, Telecom Italia Spa, in relazione alle domande svolte dall'attore nel presente giudizio, per i motivi meglio indicati in atti, posto che all'epoca dei fatti di cui è causa, il sig. G.T. non era dipendente di Telecom Italia Spa Ancora in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda risarcitoria proposta dal signor V.comma nei confronti della Telecom Italia Spa nel presente giudizio, in quanto prescritta a sensi dell'articolo 2947 c.c., essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla citata norma e conseguentemente respingere la domanda medesima Nel merito, in via principale respingere le domande tutte proposte dal signor V.comma nel presente giudizio, poiché infondate in fatto e diritto. In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo a Telecom Italia Spa per i fatti di cui è causa, ridurre ampiamente anche secondo equità la domanda risarcitoria avanzata dal signor V.C. In via ulteriormente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate dal signor V.comma nei confronti della Telecom Italia Spa, accertare e dichiarare la responsabilità per i fatti di cui è causa in capo alla terza chiamata, F.comma Internazionale Milano Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via D. e per l'effetto condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere garantita e manlevata la Telecom Italia Spa, per quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al signor V.C., per i titoli di cui è causa. In via istruttoria - nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse poi che non costituisca fatto notorio la circostanza che il signor V.comma abbia stipulato un contratto di ingaggio e sia un giocatore della Atalanta, disporre ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.comma alla Lega Calcio con sede in Milano, via R., del contratto stipulato tra il sig. V.comma ed il club calcistico Atalanta. - ordinare e/o disporre l'acquisizione ex articolo 210 c.p.comma della seguente documentazione depositata nell'ambito del procedimento penale RGNR numero 25194/08 Procomma Penumero 9633/08 RG GIP pendente avanti il Tribunale di Milano, in quanto rilevante ed influente ai fini del decidere nel presente giudizio a atto di costituzione di parte civile di Telecom Italia Spa b ordinanza allegata al p.v. di udienza in data 9/7/2009 emessa a scioglimento della riserva sulla richiesta di costituzione di parte civile articolate e sulle opposizioni alle costituzioni argomentate dalle altre parti emessa dal GIP del Tribunale di Milano, dott.ssa M.P. c memoria nell'interesse di Telecom Italia Spa, Telecom Italia America Latina LATAM e Telecom Italia Audit and Compliance Services del 19/4/2010. In ogni caso, qualora l'Ill.mo Signor Giudice non ritenesse di accogliere la suddetta istanza ex articolo 210 c.p.comma la difesa di Telecom Italia Spa chiede di essere rimessa in termini, ai sensi dell'articolo 184 bis c.p.c., al fine di poter provvedere al deposito della ridetta documentazione, per i motivi meglio indicati nel verbale d'udienza del 12/5/2010. Salvezze illimitate. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Telecom Italia Spa dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande, eccezioni nuove formulate da parte attrice con memoria ex articolo 183 6° comma numero 1 c.p.c., nonché a tutte le eventuali ulteriori domande, eccezione nuove formulate dalle altre parti del presente giudizio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato R.G. numero 68837/2006 , il sig. V.comma conveniva in giudizio la società Telecom Italia S.p.a, chiedendo di accertare e dichiarare la condotta illecita ex articolo 2043 c.comma del sig. G.T. - nella sua qualità di responsabile della funzione Security della società convenuta - e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2049 c.comma della Telecom, condannandola al risarcimento in proprio favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi e quantificati in Euro 12.000.000,00. A fondamento della propria domanda l'attore esponeva di aver appreso dai mezzi di informazione nel settembre 2006 che le proprie utenze telefoniche, fisse e mobili, venivano illecitamente intercettate, e comunque controllate, e che tali illecite attività sarebbero state compiute tramite il sig. G.T. dirigente Telecom su commissione della società sportiva Inter presso cui l'attore era all'epoca tesserato. A riprova di quanto esposto, produceva in giudizio numerosi articoli estratti da quotidiani, successivamente integrati nel corso dell'istruttoria con materiale probatorio risultante dal procedimento penale in corso avanti alla Procura della Repubblica di Milano e riguardante – tra l'altro - anche i fatti contestati dall'attore, nonché una fattura emessa dalla società investigativa W.C.S, ed intestata alla FC Internazionale Milano. Si costituiva in giudizio la convenuta Telecom Italia S.p.a. contestando integralmente gli assunti attorei. Esponeva, in particolare, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che i fatti esposti dall'attore si sarebbero svolti nel primo semestre dell'anno 2000, come comprovato dalla fattura della società W.C.S. citata dallo stesso attore e prodotta in giudizio dalla convenuta - unitamente ad altra della stessa società sub doccomma 2 e 3, e che a tale epoca il sig. G.T. non era ancora dipendente Telecom, in quanto sarebbe stato assunto da tale società solo il 1.3.2003. A seguito della datazione dei fatti come sopra effettuata, eccepiva, in ogni caso, la convenuta la prescrizione di eventuali diritti al risarcimento del danno, essendo trascorsi oltre 5 anni tra la commissione dei fatti primo semestre del 2000 e la richiesta di risarcimento novembre 2006 . Telecom chiedeva inoltre - La riunione della causa con altra R.G. 75570/06 intrapresa dallo stesso attore nei confronti della FC Internazionale Milano S.p.a. cui chiedeva un risarcimento del danno pari ad Euro 9.250.000,00 innanzi allo stesso Tribunale e per i medesimi fatti il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della stessa F.C.Internazionale, ritenuta responsabile dei fatti di causa per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, e nei confronti della quale svolgeva domanda per essere garantita e manlevata. Si costituiva in giudizio, altresì, la terza chiamata eccependo in via preliminare e pregiudiziale di rito la nullità dell'atto di citazione notificatole per difetto assoluto dell'esposizione dei fatti e delle ragioni posti alla base della domanda di garanzia svolta nei suoi confronti. Nel merito, esponeva come non vi fosse stata alcuna attività di illecita intercettazione da parte della società calcistica, in quanto la stessa aveva commissionato attività investigativa nei limiti consentiti dall'articolo 8 L. 300/70 e dall'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 già articolo 12, lett. h, L. 675/96 applicabile all'epoca dei fatti . La stessa, inoltre, chiedeva - come già fatto da Telecom - che venisse disposta la riunione della causa con l'altra R.G. 75570/06 e che venisse dichiarata inammissibile la domanda dell'attore in quanto prescritta. All'udienza del 27.9.2007, il Giudice - a scioglimento della riserva assunta - dichiarava la nullità della chiamata in causa della F.comma Internazionale concedendo alla convenuta termine per la notifica di memoria integrativa e alla terza chiamata successivo termine per replica. Nella causa R.G. 75570/06, sopra citata, l'attore V. conveniva in giudizio la F.comma Internazionale Milano S.p.a. chiedendo di accertarne e dichiararne l'illecita condotta ai sensi dell'articolo 2043 c.c., per gli stessi fatti materiali contestati a Telecom ovvero l'illecita attività di investigazione sul traffico telefonico ai suoi danni, di cui lo stesso acquisiva notizia nel settembre 2006 tramite i mezzi di informazione e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimenti di tutti i danni patiti e patiendi che quantificava in Euro 9.250.000,00. Si costituiva in tale giudizio la F.comma Internazionale Milano S.p.a, contestando tutto quanto dedotto dall'attore e chiedendo - in via pregiudiziale di rito di riunire la causa con quella R.G. 68837/06 essendo stata instaurata per gli stessi fatti e ove la convenuta si era già costituita in qualità di terza chiamata - in via preliminare di merito di dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria perché prescritta individuando quale momento per la decorrenza della prescrizione il primo semestre 2000 con stessa motivazione di Telecom sopra esposta in via principale di rigettare tutte le domande perché infondate. All'udienza del 3.4.2008, veniva disposta la riunione delle due cause la terza chiamata riproponeva l'eccezione di nullità anche con riferimento alla memoria integrativa notificatale da Telecom, ritenendo che anche in tale secondo atto non fossero esplicitate le ragioni di fatto e di diritto della chiamata in garanzia. Il Giudice riservava la decisione su tale eccezione al merito della causa concedendo i termini di cui all'articolo 183, 6° comma, c.p.comma In particolare, l'attore nella propria memoria ex articolo 183, 6° comma numero 1, ha precisato le proprie domande chiedendo che la richiesta condanna di Telecom avvenisse eventualmente in solido con l'Internazionale Milano. All'udienza del 17.2.2009, con ordinanza emessa a seguito di riserva, il giudice decideva sulle richieste istruttorie delle parti, riservando al merito della causa la decisione in ordine al difetto di legittimazione passiva di Telecom ed alla prescrizione dei diritti attorei. Venivano quindi esperite le prove orali con escussione dei testi citati dalle parti. All'esito dell'istruttoria orale il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio medico – legale sulla persona dell'attore, nominando C.T.U. il dott. R.Ca. e il dott. R.Ve Terminate le operazioni peritali, stante il contrasto di opinioni sorto tra i predetti C.T.U. dopo il deposito di una prima bozza di relazione congiunta, venivano depositate due distinte relazioni peritali. All'udienza del 28.02.2012 il G.I. invitava le parti a conciliare la lite successivamente le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all'udienza di discussione del 26.06.2012, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 qiunquies cpv. c.p.c Ritiene questo giudice che le domande proposte dall'attore meritino parziale accoglimento. Sulle questioni pregiudiziali e preliminari A Sulla nullità della citazione della società FC Internazionale Milano S.p.a. La FC Internazionale ha riproposto l'eccezione di nullità anche in riferimento alla memoria integrativa esponendo che anche in tale secondo scritto non fossero esplicitate le ragioni di fatto e di diritto della chiamata in garanzia. La difesa di parte Telecom, con la memoria integrativa in data 18.1.2008, ha ritenuto di aver correttamente assolto all'onere di allegazione di cui all'articolo 163 c.p.comma precisando che le ragioni di fatto” della propria domanda sarebbero il fatto descrittivo dell'illecito come indicato nel proprio atto di citazione e testualmente richiamato dalla convenuta nell'atto di citazione per chiamata di terzo le “ragioni di diritto sarebbero costituite dalla combinazione tra erronea attribuzione del fatto a Telecom e conseguente sua richiesta di manleva nei confronti dell'Inter vd. In particolare memoria integrativa pag. 10 . Più precisamente dalla lettura complessiva del detto atto processuale si rileva che Telecom “chiede di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento sia riconducibile alla terza chiamata F.comma Internazionale Milano s.p.a. e conseguentemente che la medesima venga dichiarata tenuta e condannata a manlevare Telecom cfr. pag. 8 , Le ragioni della chiamata in manleva possono meglio dedursi dalla pag. 5 del citato atto in cui si afferma che la chiamata in garanzia può essere fondata anche in un collegamento di fatto tra rapporti giuridici, senza alcuna connessione per il titolo garanzia impropria . Si può, pertanto, ritenere che non sussistono ragioni di nullità della chiamata del terzo. Le ragioni esposte possono, infatti, essere contestate e criticate nel merito e nella loro fondatezza, ma formalmente l'atto non può ritenersi privo degli elementi di cui all'articolo 163 c.p.comma B Sul difetto di legittimazione passiva di Telecom Telecom, come sopra detto, eccepisce il difetto di legittimazione passiva in capo a sé in quanto il soggetto ritenuto autore materiale dell'illecito T. non sarebbe stato suo dipendente all'epoca dei fatti datati dalla stessa nel primo semestre 2000 in quanto sarebbe stato assunto solo il 1.3.2003. Tale circostanza risulta in effetti comprovata dalla numerosa documentazione prodotta da Telecom il cui contenuto è stato anche confermato all'udienza del 22.10.2009 dal teste di parte Telecom Mi. Tuttavia, tale eccezione, all'esito dell'istruttoria, non appare fondata. Dalle deposizioni rese dai testi infra precisati, appare infatti che gli episodi di illecite investigazioni sul traffico telefonico dell'attore possono essere suddivisi in due tranches temporali. Una prima tranche si sarebbe conclusa nel 2000 e ad essa si riferirebbero le fatture prodotte dalla convenuta sub doccomma 2 e 3. Sul punto si veda la deposizione resa dal teste E.comma escusso all'udienza del 10.6.2010 . Il E.C., escusso nella sua veste di investigatore, già amministratore della società Polis D'Istinto, aveva materialmente compiuto l'attività di investigazione relativa a tale primo periodo su incarico di G.T. all'epoca responsabile per la sicurezza di P. il quale, a suavolta, avrebbe ricevuto richiesta in tal senso da parte della società calcistica Inter. Il teste precisava che la fatturazione di tale attività era stata effettuata nei confronti della committente Inter non direttamente dalla sua società, ma dalla società investigativa W.C.S. Ltd per soddisfare l'interesse della committente di rendere più difficilmente ad essa riconducibile tale attività di indagine. Il E.comma ha, altresì, confermato in toto le dichiarazioni rese in sede di indagine penale prodotte dall'attore sub doccomma 56 e 57 . Da tali dichiarazioni è emerso che già nel 2000 erano state compiute - tra l'altro - investigazioni sul traffico telefonico non consistenti in intercettazioni, ma nell'individuazione delle chiamate in entrata ed in uscita dalle utenze del V. con associazione delle stesse chiamate al relativo titolare del numero telefonico. Il E.comma ha dichiarato, ancora a che l'incarico ricevuto comprendeva espressamente indagini sul traffico telefonico poi effettuate b di aver ricevuto a tal fine alcuni numeri di telefono da controllare da parte di G.T. – che gli avrebbe riferito di averli a sua volta ricevuti dall'Inter c che il risultato di tali indagini era stato inserito in un dossier denominato ' Progetto Care che era stato consegnato al committente le investigazioni FC Internazionale , che aveva successivamente provveduto ai pagamento. Precisava di non aver assistito alla materiale consegna del dossier a dirigenti Inter, ma di aver assistito a delle telefonate tra G.T. e la segretaria di M.M., cui veniva chiesto appuntamento, e di aver poi effettivamente ricevuto il pagamento del proprio lavoro da parte dell'Inter a mezzo bonifico bancario. Anche il teste M.T.P. - sentito all'udienza del 26.10.2010 - ha confermato il conferimento di un'indagine investigativa negli anni 1999 e 2000, sebbene affermi che l'incarico era limitato alle sole attività lecitamente consentite dalla legge, precisando che i contatti con G.T. all'epoca responsabile della sicurezza di P., come detto avevano l’unica finalità di sapere in che modo agivano le altre società calcistiche ed, in particolare, se seguivano la vita privata dei calciatori. Altri testi hanno invece riferito di un secondo filone di controlli sui tabulati effettuato in epoca successiva. In particolare il teste M.T.P. ha confermato la circostanza contenuta nel cap. 13 della memoria dell'attore 1.12.2008 e precisamente che agli inizi del 2004 la propria segretaria avrebbe contattato il sig. G.T. per riferire guardi la cercherà il dott. M.M., ha bisogno di una mano, le chiederà una consulenza fra virgolette . Il capitolo è stato anche confermato dal teste G.T. ud. 1.2.2011 sebbene questi abbia precisato che la consulenza riguardava i cd. fatti di calciopoli e non V. La teste Pl. dipendente Tim dal 2002 al 2004 e Telecom dal 2004 al 2006 sentita all'udienza del 26.10.2010 ha dichiarato di aver ricevuto incarico da Bo. dirigente Tim di effettuare un'indagine su V La Pl., tramite il computer posto nell'ufficio di Bo., avrebbe provveduto ad annotare i numeri in entrata ed in uscita dalle utenze di V. che si ripetevano con maggiore frequenza prendendo degli appunti cartacei. Tale attività si sarebbe svolta negli anni 2002 o 2003. solo successivamente avrebbe riportato sul computer i risultati di tale attività pertanto dichiarava che la data del 2004, rilevata in sede penale come data del suo lavoro dovrebbe riferirsi alla data di creazione dei files e non all'attività materiale compiuta. Il teste G.T. udienza 1.2.2011 dichiarava di aver ricevuto nel 2004 incarico di investigazione da Bu. vice presidente Inter e amministratore delegato di Telecom . Precisava che tale investigazione veniva richiesta ai fini della valutazione dell'utilizzo di V. per una campagna pubblicitaria della P A tal fine si rivolse al sig. Bo. all'epoca responsabile della sicurezza di Tim a sua volta Bo. avrebbe provveduto nei termini dichiarato dalla teste Pl. seppure la Pl. afferma che la richiesta da Bo. sarebbe giunta nel 2002 o 2003 e non nel 2004 . Precisava, altresì, che l'indagine venne in seguito interrotta in quanto era venuto meno l'interesse allo sfruttamento dell'immagine di V. da parte della P Sia il teste G.T. che il teste E.comma hanno smentito di aver consegnato alla società Internazionale l'elenco dei tabulati telefonici relativi a V. per questa seconda fase di indagini capitolo 29 di parte attrice . Da quanto sopra, emerge che il coinvolgimento del sig. G.T. nella vicenda di cui trattasi, per sua stessa ammissione, si è avuto ancora almeno sino al 2004, epoca in cui era già alle dipendenza di Telecom l'assunzione è del 1.3.2003 . Si precisa poi che l'attore nella memoria ex articolo 183, numero l, del 31.10.2008, ha esteso la richiesta di accertamento di responsabilità, oltre che al G.T., anche a qualsivoglia altro dipendente, collaboratore, dirigente della Telecom. Tale estensione è da ritenersi precisazione della domanda consentita nella sede processuale utilizzata, tanto più che l'attore non ha svolto alcuna domanda diretta nei confronti dei dipendenti, ma solo nei confronti della Telecom nella sua veste di responsabile ex articolo 2049 c.c. risulta quindi priva di pregio l'eccezione sollevata da Telecom nella propria memoria 183 numero 2 per la quale la precisazione costituirebbe domanda nuova non consentita. C Sulle precisazioni del diritto dell’attore al risarcimento del danno Ai sensi dell'articolo 2947 c.comma la prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale si verifica con il decorso di cinque anni dall'epoca della commissione dell'illecito. L'attore, nella propria memoria ex articolo 183 numero l, ha precisato che la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento in cui si verifica la lesione del diritto che nel caso di specie sarebbe avvenuta solo nel 2006, quando lo stesso avrebbe appresso delle intercettazioni per il tramite dei mass media. Se è vero, infatti, che la violazione della privacy sarebbe avvenuta in epoca antecedente, è solo in tale momento che l'attore ha preso consapevolezza della illecita intromissione nella propria sfera privata, con conseguenti sofferenza e asserito danno biologico. La conoscenza in tale momento temporale sarebbe confermata dai testi di parte attrice M.Sa., e C.R. escusse all'udienza del 22.10.2009 e V.V. udienza 12.5.2010 . L'eccezione di prescrizione è infondata. Ha statuito, infatti, la Suprema Corte di Cassazione che In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato, Cass. Sentenza numero 12699 del 25/05/2010, nonché sempre in tal senso Cass. Sez. U, Sentenza numero 576 del 11/01/2008 . Tale principio, oltre che essere autorevolmente affermato, appare pienamente condivisibile al fine di garantire effettiva tutela dei diritti alla luce del principio costituzionale garantito dall'articolo 24 Cost. oltre che del generale disposto di cui all'articolo 2935 c.comma Ad ogni modo, dall'istruttoria è emersa la commissione di nuove attività di illecito controllo del traffico telefonico anche negli anni 2002 o 2003 come riferito dal teste Pl. ovvero successivamente nel 2004 come riferito dal teste G.T. rispetto a tali fatti la domanda dell'attore novembre 2006 sarebbe comunque tempestivamente proposta. Sulla responsabilità delle convenute a Prova dell'an commissione di illecita attività di controllo del traffico telefonico Dall'istruttoria della causa può ritenersi accertata la commissione di un fatto illecito commesso ai danni dell'attore V.C., consistente nell'abusivo controllo del traffico telefonico in entrata ed in uscita dalle utenze allo stesso intestate. La prova può ritenersi raggiunta dalle dichiarazioni rese dai testi, in particolare Pl. e G.T., implicati nei fatti in prima persona, nonché del teste E.C., le cui dichiarazioni, seppure riferibili agli anni 1999-2000, hanno comunque rilievo ai fini di chiarire il modus operandi della società calcistica FC Internazionale anche in relazione alla seconda tranche di controlli avvenuti in epoca successiva. Valore solo indiziario ai fini della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e non di prova possono, invece, avere i numerosi documenti prodotti e facenti parte del procedimento penale assunti senza possibilità di contraddittorio con le parti del presente giudizio nonché i vari articoli di giornali privi di per sé di valore probatorio. b Imputabilità Quanto all'imputabilità dei fatti accertati in capo alle società convenute, occorre rilevare quanto segue. b.1 Sulla responsabilità di Telecom L'attore ritiene responsabile la società di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 2049 c.comma per essere stata l'illecita attività compiuta tramite propri dipendenti. La società si difende sostanzialmente affermando in primo luogo il mancato rapporto di lavoro all'epoca dei fatti ma tale eccezione è da ritenersi superata come sopra rilevato e comunque la mancanza di propria responsabilità per avere il G.T. agito per scopi estranei rispetto alle sue mansioni e comunque per soddisfare un proprio interesse privato. Tale difesa, tuttavia, non vale ad escludere la responsabilità di Telecom ex articolo 2049 c.c , attesa l'acclarata responsabilità ex articolo 2043 c.comma dei suoi dipendenti. Infatti La responsabilità indiretta ex articolo 2049 cod. civ. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. È irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali Cass. sentenza numero 17836 del 22/08/2007 Cass. sentenza numero 1516 del 24/01/2007 . E' sufficiente, quindi, la dimostrazione del compimento dell'illecito da parte del dipendente per determinare una declaratoria di responsabilità della convenuta ex articolo 2049 c.comma Dall'istruttoria è, appunto, emerso un diretto coinvolgimento del sig. G.T. per i fatti del 2004 nonché del dott. Bu. nella duplice veste di vice presidente Inter e amministratore delegato Telecom e sempre per il medesimo arco temporale con conseguente estensione della responsabilità in capo al datore di lavoro. b.2 Sulla responsabilità dell'Inter L'attore ritiene responsabile la società sportiva per avere commissionato le investigazioni nei suoi confronti. La società si difende affermando di essersi limitata a commissionare attività lecita di controllo al fine di verificare la professionalità del proprio dipendente V. Occorre quindi verificare se l’Inter possa essere ritenuta responsabile del fatto che determinati soggetti da lei incaricati abbiano eventualmente travalicato i limiti dell'incarico svolgendo attività illecita, e quindi se lo svolgimento di tale attività illecita da parte dell'incaricato valga ad interrompere il nesso di causalità. In realtà, come sopra già evidenziato, il teste E.comma coinvolto negli episodi relativi all'anno 2000 ha dichiarato che l'incarico di investigazione attribuitogli riguardava espressamente anche il controllo del traffico telefonico riferibile all'attore. In ogni caso, però, anche a voler ritenere che il controllo sul traffico telefonico non abbia costituito oggetto di specifico incarico, la società sportiva sarebbe comunque responsabile per l'attività illecita commessa in esecuzione dell'incarico dalla stessa commissionato. Occorre, in primo luogo, premettere che per costante giurisprudenza della Suprema Corte il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art, 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione ed un evento sussiste in applicazione del principio della conditio sine qua non , temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli articolo 40 e 41 cod. penumero ex pluribus Cass, sentenza numero 8096 del 06/04/2006 . Ciò premesso, il nesso di causalità viene ritenuto interrotto solo a seguito del verificarsi di un fatto imprevisto ed imprevedibile idoneo di per sé a cagionare l'evento In tal senso, tra numerose, Cass. sentenza numero 8096 del 06/04/2006 sopra citata e Cass. sentenza numero 18094 del 12/09/2005 . Nel caso di specie, la commissione del fatto illecito consistente nell'indebita intrusione nella sfera privata altrui mediante il controllo del traffico telefonico - quand'anche non fosse stato espressamente commissionato - non può ritenersi evento imprevisto ed imprevedibile. Nel caso di cui trattasi, infatti, poiché la società calcistica si era rivolta a] dirigente di una nota società di telecomunicazioni per l'espletamento di “una consulenza tra virgolette vedi deposizioni testimoniali sopra riportate , si può ragionevolmente ritenere che la richiedente — avesse intenzione di estendere l’indagine anche a controlli su tabulati telefonici. Ciò, a maggior ragione, se si considera il modus operandi già tenuto nelle precedenti investigazioni compiute negli anni 1999-2000 sulle quali ha riferito il teste E.comma Questi, infatti, ha dichiarato che già a quell'epoca si erano svolti dei controlli sul traffico telefonico del V. e di tale attività l'Inter indicata come committente era stata resa edotta tramite il report ad essa consegnato ed. Progetto Care . Se a ciò si aggiunge che già nel 2000 l'attività investigativa era stata compiuta materialmente dal E.C., ma per il tramite del sig. G.T. all'epoca, come detto, dipendente di altra società deve affermarsi che il dirigente Inter indicato nel vice presidente dott. Bu. nel momento in cui procedeva a conferire l'incarico di investigazione allo stesso G.T. poteva ben prevedere come possibile l'esecuzione di illecite attività di controllo anche del traffico telefonico del dipendente V. . Deve pertanto dichiararsi anche la responsabilità della F.comma Internazionale ai sensi dell'articolo 2043 c.comma Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi quindi la responsabilità solidale di entrambe le convenute nella produzione dei danni subiti dall'attore. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'articolo 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse vedi da ultimo Cassazione, sentenza numero 6041 del 12/03/2010 . Sul risarcimento del danno L'attore ha allegato di aver subito sia danni patrimoniali che non patrimoniali. a Danno patrimoniale Allo stato non risultano danni patrimoniali accertati. Non può, infatti, ritenersi provato che i fatti per cui è causa abbiano determinato per l'attore minori possibilità di guadagno ed invero tale circostanza è dedotta in modo del tutto generico quale compromissione della possibilità che l’esponente venga ingaggiato da un grande club per il futuro senza però dar conto di quale sia il nesso di causalità tra il fatto dedotto e tale specifico danno, Al contrario è stato dedotto in atti dalla convenuta Telecom oltre che essere confermato dallo stesso attore vedi docomma 17 che il sig. V. ha concluso un contratto di ingaggio con la società Atalanta ed ha giocato per la predetta squadra anche in epoca successiva alla diffusione della conoscenza dei fatti per cui è causa a mezzo dei mass media successivamente, lo stesso ha anche giocato con la società calcistica Fiorentina, A ciò aggiungasi che proprio l’età del giocatore 33 anni , oltre che il notorio infortunio dallo stesso subito proprio nel 2006, costituiscono eventi che secondo la normalità dei casi nel settore calcistico influenzano negativamente ed in modo determinante le aspettative di camera di giocatori di calcio professionisti, specie se ingaggiati nel ruolo specifico rivestito dall'attore attaccante . Non risulta affatto provato il nesso di causalità tra gli illeciti oggetto del presente giudizio e la mancata partecipazione dell'attore ai Campionati del Mondo di calcio. Dall'istruttoria orale espletata è emerso chiaramente che l'attore si era infortunato durante la partita Paris Saint-Germain/Monaco del 26 marzo 2006 e che successivamente venne sottoposto a due operazioni, la prima in data 9.05.2006 e la seconda nel novembre del 2006 solo nel febbraio del 2007 l'attore ricominciò ad allenarsi con la squadra dell'Atalanta. Risulta evidente che l'impossibilità per l'attore di partecipare ai Mondiali di Calcio è derivata esclusivamente dall'infortunio avvenuto in prossimità delle convocazioni maggio 2006 per i Campionati del Mondo di calcio vedi deposizione del teste Fabio Monti resa all'udienza del 12.05.2010 . Parimenti non risultano provati i danni lamentati dall’attore per la perdita di ingaggi da parte di prestigiose società calcistiche e per la asserita carriera stroncala così menzionata dall'attore in comparsa conclusionale . L'attore, all'epoca dei fatti ma soprattutto all'epoca del grave infortunio che gli ha impedito di svolgere la propria professione per quasi un anno e di partecipare ai Mondiali, aveva 33 anni tale circostanza ha sicuramente inciso sulle prospettive di ripresa e di camera dell'attore negli anni successivi alle vicende per cui è causa. Tuttavia lo stesso attore, durante il colloquio del 6 luglio 2011 con i nominati C.T.U. ha affermato mi hanno cercato per giocare in Brasile .mi avrebbero fatto un contratto milionario e ancora nel colloquio del 5.10.2011 ho avuto un'offerta ora a settembre di giocare ancora in Brasile con due anni di contratto ma non me la sento . Non risulta inoltre provato il danno patrimoniale dall'allegata mancata conclusione di contratti in qualità di testimonial in conseguenza dei fatti illeciti di cui è causa. Alla luce di quanto esposto ritiene questo Giudice che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale lamentato dall'attore debba essere integralmente rigettata. b Danno non patrimoniale da lesione del bene salute Viene allegato un danno alla salute consistente in episodi di insonnia, stati di ansia, mutamento delle proprie abitudini di vita a causa della consapevolezza di essere stato spiato . Le dichiarazioni dei testi M.Sa., C.R. e V.V. attestano l'insorgere dei sintomi sopra indicati a seguito all'apprendimento da parte dell'attore dei fatti illeciti commessi in suo danno conoscenza avvenuta nel settembre 2006 dai mezzi di informazione . Le dichiarazioni dell'attore e dei testi sopra citate riferiscono dell'insorgere di un evidente stato di malessere con immediata successione temporale rispetto alla conoscenza dei fatti per cui è causa. L'attività illecita, sopra descritta ed accertata, ha senz'altro comportato una indebita invasione della sfera privata dell'attore con innegabile e comprovata sofferenza da parte di quest'ultimo. Tale stato di sofferenza, però, non è di per sé sufficiente a dimostrare la causazione di un danno biologico diverso e più grave rispetto alla mera sofferenza transeunte e tale da determinare una lesione del bene salute culminante in episodi di insonnia, stati di ansia, che a loro volta avrebbero provocato mutamento nelle abitudini di vita e quindi una vera e propria patologia clinica definita dal perito di parte attrice disturbo dell'adattamento cronico con ansia docomma 36 . Occorre rilevare che sul punto è emersa una notevole divergenza di opinioni tra ì due C.T.U. incaricati dal Tribunale per verificare se sia insorta nell'attore una malattia psichiatrica riconoscibile e diagnosticabile e, nell'ipotesi affermativa, se tale malattia sia stata causata o concausata dagli atti lesivi della privacy dell'attore. Secondo un primo orientamento, condiviso da entrambi i consulenti tecnici nella bozza di relazione peritale inviata ai C.T.P., pur dando atto del disappunto, del fastidio, del disturbo del sonno e del timore di essere ancora oggetto di pedinamenti e intercettazioni riferiti dall'attore, anche messi insieme, segni e sintomi siffatti non costituiscono uno stato di malattia collocabile in qualche casella diagnostica pag. 10 della bozza di relazione peritale . Analizzando i test psicodiagnostici effettuati dalla dott.ssa A. i C.T.U. rilevavano che al test di Ros. emerge, sì, una condizione depressiva DEPI5 che, però, la psicologa accortamente definisce non primaria, correlabile ad un deficit nella capacità di gestione delle richieste sociali e relazionali COI positivo . Condizione che non necessariamente configura un Disturbo dell'Umore e che, di certo, dipende da fattori personologici e non da questo o quell'evento di vita pag. 12 della bozza di relazione peritale . I consulenti tecnici concludevano pertanto affermando che né l'osservazione clinica, né l'indagine psicodiagnostica consentono di rilevare, in oggi, segni e sintomi atti a configurare una malattia psichica riconoscibile e diagnosticabile secondo le più note e diffuse nosografie inoltre manca del tutto documentazione medica atta a consentire la ricostruzione di una plausibile storia clinica. Né possono essere tratti elementi di giudizio dalle prove testimoniali. I testi infatti, parlano di disturbi del sonno, di ansia, di depressione ma si tratta di locuzioni generiche . Tuttavia, concluse le indagini medico - legali sulla persona dell'attore, i C.T.U. hanno depositato due distinte relazioni peritali, dando atto dell'insorgenza di contrasti di opinioni tali da rendere impossibile la produzione di un unico elaborato. Nello specifico il dott. R.Ca. ha confermato le considerazioni precedentemente svolte nella bozza di relazione peritale, sottolineando che - da un punto di vista strettamente obiettivo, fatti come quelli accaduti, pur gravi e riprovevoli, ben difficilmente possono ritenersi causa di vera e propria malattia psichica - gli sparsi sintomi soggettivi riferiti dal signor Fieri sono ben lontani dal costituire un quadro psicopatologico diagnosticabile come malattia - l'assoluta mancanza di documentazione clinica non consente di ricostruire una plausibile storia clinica che, per di più, daterebbe da ben cinque lunghi anni. Cosa impossibile anche alla luce dei test . Pertanto, nessuna malattia psichica attuale - che qui non c'è - si potrebbe, in ogni caso, collegare causalmente con i fatti di causa . A conclusioni diverse è giunto il C.T.U. dott. R.Ve. il quale, modificando il primo orientamento espresso nella bozza di relazione peritale, ha affermato che - si ritiene che il signor V.comma sia affetto da una malattia psichiatrica riconoscibile e diagnosticabile si tratta di un disturbo paranoide di personalità con manifestazioni associate di tipo fondamentalmente depressivo e con ansia persecutoria. Per talune caratteristiche di insorgenza il disturbo può essere assimilato ad un c.d. disturbo post-traumatico da stress , ai fini della valutazione medico - legale - l'epoca di insorgenza del disturbo non è databile, atteso che trova la sua radice, come tutti i disturbi di personalità, nella particolare vulnerabilità del soggetto e nelle sue antiche esperienze di vita . certamente databile l'epoca dello scompenso psicopatologico, che può agevolmente essere fatto coincidere con lo stress emotivo causato dall’aver appreso d'essere stato oggetto di pedinamenti e intercettazioni nel 2006 - la psicopatologia descritta è stata sicuramente concausata dagli atti lesivi della privacy dell'attore commessi dal 2000 in poi - circa la sussistenza e la valutazione quantitativa del danno, inteso come danno biologico permanente, risulta equa una valutazione mediana del 20%, tenuto conto della gravità dei disturbi ma anche del fatto che non sembra che l'evento traumatico possa assumere valore causale esclusivo - l'attività lavorativa di calciatore . è stata certamente e gravemente influenzata negativamente e totalmente fino ad oggi - per quanto riguarda le spese sostenute riteniamo che siano giustificate. Per quanto concerne eventuali spese future riteniamo che sarebbe auspicabile e opportuno che signor V. si sottoponesse a una psicoterapia di lunga durata. Ipotizzando un costo medio a seduta di euro 120 -150 per come minimo una volta la settimana, per 2-3 anni, si può ritenere attendibile una spese complessiva di circa euro 15.000 - 20.000 . Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dott. R.Ca., con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura. Occorre preliminarmente osservare che con istanza depositata in data 29.07.2011, F.comma Internazionale Milano S.p.A. rilevava che durante lo svolgimento delle operazioni peritali parte attrice, per il tramite del proprio consulente tecnico di parte, aveva irritualmente prodotto documentazione medica dell'attore relazione peritale e test psico - diagnostici senza una preventiva autorizzazione del Giudice istruttore in tal senso il G.I., con provvedimento del 13.09.2011, non autorizzava alcuna ulteriore produzione documentale e confermava l'iter della C.T.U. già predisposto. Nonostante l'assenza di tale documentazione e la mancata autorizzazione del Giudice alla produzione di nuovi documenti nel corso delle operazioni peritali, il dott. R.Ve. ha ritenuto invece che seppure formalmente non sia stata acquisita, nondimeno rappresenta un elemento di valutazione aggiuntivo essendo stato acquisito in sede di c.t.u., attraverso le parole stesse del signor V., che ha sostenuto di essere stato visitato per i suoi disturbi in 2 occasioni da uno specialista psichiatra e di essere tuttora in terapia con psicofarmaci ansiolitici e ipnotici . L'assenza di documentazione medica attestante lo stato di salute dell'attore dal giorno dell'asserito evento traumatico ad oggi rileva invece, secondo l'impostazione seguita dal dott. Ca. e condivisa da questo giudice, in quanto l'accertamento medico - legale non può fondarsi sulla mera soggettività, dovendo al contrario trovare riscontro in referti clinici e documentazione medica idonea. L'attore, prima dell'espletamento dell'esame medico - legale e nei termini perentori a tal fine concessi, non ha prodotto alcuna documentazione medica non possono ritenersi sufficienti a provare lo stato psicopatologico del soggetto le dichiarazioni dallo stesso rese relative a 2 colloqui con uno specialista psichiatra. Non vi sono inoltre riscontri obiettivi che consentano di affermare che fattore sia tuttora in terapia con psicofarmaci non vi è alcuna prescrizione medica agli atti . Ritiene pertanto questo Giudice di aderire alle conclusioni del dott. R.Ca., in un primo momento condivise anche dal C.T.U. R.Ve. non risulta provata l'insorgenza di una malattia psico - fisica in capo all'attore a seguito dei fatti di cui è causa e pertanto nessuna somma può essere liquidata a titolo di danno biologico permanente e temporaneo . c Danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy L’attore, nell’atto introduttivo del presente giudizio, sia pure senza introdurre nel giudizio un'esplicita domanda in tal senso, ha invocato altresì la responsabilità di Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2050 c.comma in quanto richiamato dall'articolo 15 del D.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali . Ebbene, ai fini della valutazione del danno risarcibile, giova evidenziare che l'articolo 15 citato dispone altresì che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11” della stessa legge. L'articolo 11 dispone I dati personali oggetto di trattamento sono a trattati in modo lecito e secondo correttezza b raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzali in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi c esatti e, se necessario, aggiornati d pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati e conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati . Alla luce di quanto esposto risulta acclarata la violazione della norma citata in relazione alle disposizioni di cui alle lettere a , b e d . Tale violazione comporta il diritto del danneggiato anche al risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c Infatti, come confermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge , e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 cod. civ. . omissis . quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali” Cass. Sez. U. Sentenza numero 26972 dell’11/11/2008 in tal senso anche Cass. Sentenza numero 12433 del 16/05/2008 . Tuttavia il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere provato in giudizio, anche mediante presunzioni. Come sopra rilevato, le prove testimoniali hanno comprovato che l'apprendimento della notizia di aver subito una rilevante violazione della propria vita privata ha comportato per l'attore una indubbia sofferenza. Tale circostanza appare del resto verosimile in quanto può ritenersi massima di comune esperienza che un'indebita intromissione nella propria sfera privata da parte di soggetti estranei, tanto più quando viene effettuata in modo subdolo e con modalità illecite, ingenera nella vittima uno stato di sofferenza. Del resto anche l'espletata C.T.U. ha confermato uno stato di disagio, malessere, ansia e sofferenza psico-fisica che - sebbene inidoneo a comprovare la lesione temporanea e permanente del diritto alla salute - integra il danno non patrimoniale in esame. Ai fini della liquidazione del danno deve altresì tenersi conto della durata dell'attività illecita delle convenute, protrattasi per circa 4 anni e dell'enorme acclarato effetto mediatico che ha certamente aggravato lo stato di inquietudine e di ansia dell'attore. In definitiva ritiene il Tribunale aderente alla fattispecie concreta liquidare il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy patito dall'attore, nella complessiva somma, equitativamente determinata e rivalutata ad oggi, di Euro 1.000.000,00 un milione . Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione v. sentenza numero 1712/1995 - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce degli esposti criteri, le convenute, in solido, devono essere condannate al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di Euro 1.000.000,00, liquidata in moneta attuale, oltre - interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1,5%, sulla somma di Euro 1.000.000,00, dall'1.10.2006 data in cui l'attore aveva certamente consapevolezza dell'attività illecita ad oggi - interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 1.000.000,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Non risultano provati ulteriori titoli di danno. In particolare non è provato un ulteriore danno all'immagine, atteso che negli articoli di stampa prodotti non risulta trascritto il contenuto delle comunicazioni e V. viene indicato esclusivamente quale vittima dell'attività illecita posta in essere dalle convenute. Né per altro verso può essere accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale, inteso quale danno svincolato dalla lesione di uno specifico bene protetto. Giova infatti richiamare quanto ritenuto dalla citata sentenza numero 26972/2008 “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale , perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità . In definitiva di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere . Come si è innanzi accennato il danno non patrimoniale risarcibile ex articolo 2059 c.c deve essere conseguenza della lesione del bene salute o di altro diritto inviolabile, ovvero di un fatto illecito integrante una fattispecie di reato oppure un’altra ipotesi espressamente prevista dalla legge. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico delle convenute in solido. Alla luce di quanto esposto non sono rilevanti e devono essere quindi rigettate le ulteriori istanze istruttorie riproposte dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni. Consegue alla prevalente soccombenza la condanna delle convenute, in solido, a rifondere all'attore 2/3 delle spese processuali da distrarsi in favore dell'avv. Danilo Buongiorno procuratore antistatario ex articolo 93 c.p.c., dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente terzo. Quanto al rapporto processuale tra le parti Telecom e Internazione Milano, per tutte le ragioni sopra addotte entrambe le società devono essere ritenute solidalmente responsabili del danno subito dall'attore e pertanto la domanda formulata, in via subordinata, dalla prima società nei confronti della seconda di essere garantita e manlevata deve essere rigettata. Tenuto conto della necessaria partecipazione al giudizio della società calcistica a seguito della riunione del procedimento R.G. numero 68837/06 con quello R.G. 75570/06 in cui la medesima era convenuta e dell'esito finale dei giudizi riuniti, concorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra l' F.comma Internazionale Milano S.p.a. e la Telecom Italia S.p.a La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede - dichiara la responsabilità di Telecom Italia S.p.a. e di F.comma Internazionale Milano S.p.a. nella produzione dei danni subiti dall'attore - condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.000.000,00 un milione , oltre interessi, come specificati in motivazione - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle convenute, in solido - rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti - condanna le convenute, in solido, a rifondere all'attore i 2/3 delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in Euro 3.195,00 per esborsi ed Euro 35.000,00 per l'attività difensiva complessivamente svolta, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avv. Danilo Buongiorno, procuratore antistatario ex articolo 93 c.p.c., dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente terzo - dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le altre parti dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.