Liquidazione periodica ed errori formali, il termine per emendare non è rigido

La Suprema Corte ricorda che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria ma di carattere meramente formale, si può esercitare anche oltre il termine previsto per l’integrazione.

In tal senso si è espressa la Sezione Tributaria della Cassazione nella pronuncia n. 19661 del 27 agosto 2013. Tardivi pagamenti della liquidazione mensile. La controversia, promossa dall’Agenzia delle Entrate contro una società cooperativa, sorge dal rigetto dell’appello proposto presso la CTP di Torino la Commissione aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento per tardivi pagamenti delle liquidazioni periodiche mensili IVA relative all’anno 2004. L’Amministrazione Finanziaria, nello specifico, assume la violazione dell’art. 2, comma 8 bis , d.p.r. n. 322/1998, laddove la giudicante ha ritenuto emendabile la dichiarazione fiscale anche successivamente al termine canonico. La scadenza opera solo se si cambia la base imponibile. Gli Ermellini richiamano il principio Cass. n. 5852/2012 secondo cui la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidente sull’obbligazione tributaria ma di carattere meramente formale, si può esercitare anche oltre il termine previsto per l’integrazione della dichiarazione art. 2 d.p.r. n. 435/2001 questa scadenza opera solo quando si voglia mutare la base imponibile, non nei casi di errore meramente formale. Per questo, la Corte rigetta il ricorso. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 luglio – 27 agosto 2013, n. 19661 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da Centro Servizi Pulizia Soc. coop. a r.l. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Torino n. 87/15/2008 che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. omissis per tardivi pagamenti delle liquidazioni periodiche mensili dell'Iva per l'anno 2004. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 11/7/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Assume la ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 8 bis del dpr 322/98 laddove la CTR ha ritenuto emendabile la dichiarazione fiscale anche successivamente al termine di cui alla citata norma. Previa parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va respinto alla luce dei principi affermati da questa Corte Sez. 5, Sentenza n. 5852 del 13/04/2012 secondo cui la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, ma di carattere meramente formale, è esercitabile anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione, fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, come introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 435 del 2001 , poiché questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.