L’accertata assunzione di droga, prima o durante la guida, non basta da sola ad integrare il reato

Il reato risulta integrato sotto l’aspetto oggettivo solo laddove sussistano, contestualmente, due elementi la prova tecnico-biologica dell’assunzione dello stupefacente da parte del guidatore e la dimostrazione dell’effettivo stato di alterazione psico-fisica dalla stessa causalmente determinato in capo al soggetto.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35783 del 30 agosto 2013. Il caso. La Corte di Appello di Catania confermava in toto la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa aveva condannato L.A. alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda ritenendo accertata la sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., ovvero guida in stato di alterazione psico-fisica provocato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, contestualmente comminando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi otto. Avverso la sentenza di condanna L.A. ricorreva per Cassazione, deducendo due differenti motivi di gravame in primis , vizio di motivazione con specifico riferimento alla ritenuta condizione di alterazione psico-fisica asseritamente derivante dall’assunzione di sostanza stupefacente, non essendo stato tale assunto suffragato da adeguati riscontri probatori, al di fuori di mere rilevazioni mediche prive di dati suscettibili di fornire indicazioni ed elementi precisi a riguardo in secundis , nuovamente vizio di motivazione, avendo la Corte di merito omesso di motivare relativamente al negato beneficio – la cui concessione era stata richiesta nei motivi di appello – della sospensione condizionale della pena. La condotta tipica del reato di cui all’art. 187 C.d.S La Corte Suprema, con la pronuncia de qua , ha avuto modo di riprendere il consolidato orientamento di legittimità precipuamente afferente l’elemento oggettivo tipico del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica provocato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, sulla cui scorta, sostanzialmente, la condotta tipica non è quella di colui che guida dopo avere assunto lo stupefacente, ma quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Altrimenti detto, ai fini probatori, non sarà sufficiente dimostrare che il soggetto agente, precedentemente rispetto al momento in cui si è posto alla guida, abbia assunto tali sostanze, ma sarà altresì necessario provare che lo stesso si trovi alla guida in uno stato di alterazione determinato dalla assunzione. Ed è proprio il differente onere probatorio che distingue tale fattispecie da quella ex art. 186 C.d.S., ovvero guida in stato di ebbrezza alcolica per quest’ultimo reato sarà sufficiente che lo stato di alterazione del conducente del veicolo sia dimostrato da meri elementi sintomatici dell’ebbrezza obiettivamente rilevabili dagli agenti di polizia giudiziaria oppure, alternativamente, che lo stesso soggetto abbia superato il massimo tasso alcolemico ex lege consentito. Diversamente, ai fini della configurabilità, sotto l’aspetto oggettivo, del reato di cui all’art. 187 C.d.S., sarà necessaria la contestuale sussistenza di due elementi da un lato, la presenza di circostanze idonee a comprovare lo stato di alterazione del guidatore e, dall’altro, l’esecuzione di un accertamento tecnico-biologico che dimostri, inconfutabilmente, l’effettiva assunzione di sostanza stupefacente – rispetto alla quale, così come statuito dalla stessa Corte Costituzionale ord. n. 277/2004 , a nulla rileverà il dato quantitativo, ma solo quello qualitativo, in termini di effetti concretamente prodotti al soggetto dalla sostanza assunta. Necessaria la dimostrazione dello stato di effettiva alterazione psico-fisica del guidatore. La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il primo e principale motivo di ricorso, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania, affinché proceda ad un nuovo esame della questione specificamente afferente la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 187 C.d.S. . In effetti, nel caso di specie, nonostante il rinvenimento, da parte dei militari operanti, di uno spinello di marijuana ancora fumante all’interno dell’autovettura condotta da L.A., e nonostante la sussistenza di un successivo accertamento tecnico-biologico che aveva oggettivamente acclarato la presenza nel corpo della imputata di un tasso di droga assolutamente superiore ai limiti di legge, i Giudici di merito hanno omesso di suffragare tali riscontri probatori con il rilievo di evidenze obiettive idonee a comprovare lo stato di alterazione del guidatore. Altrimenti detto, non è stato dimostrato che la sostanza stupefacente inconfutabilmente assunta da L.A. abbia alla stessa causato uno stato di effettiva alterazione psico-fisica, potendo astrattamente lo stupefacente essere caratterizzato da modesta efficacia drogante e, come tale, essendo inidoneo a determinare una alterazione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 187 C.d.S.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 27 - 30 agosto 2013, n. 35783 Presidente Marasca – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza resa in data 11.10.2012, la Corte d'appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza in data 11.3.2010 con la quale il Tribunale di Ragusa ha condannato A.L. alla pena di quattro mesi di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di otto mesi, in relazione al reato di guida in stato di alterazione psico-fisica provocato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, commesso in omissis . Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata sulla base di due motivi d'impugnazione. 2. - Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale riconosciuto la condizione di alterazione psico-fisica dell'imputata sulla base di rilevazioni mediche del tutto prive di alcun dato suscettibile di fornire indicazioni concrete in ordine all'effettivo stato di alterazione della stessa per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia omesso di dettare la benché minima motivazione in relazione al negato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la specifica richiesta sul punto avanzata con l'atto d'appello. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 c.d.s. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Affinché, dunque, possa affermarsi la responsabilità penale dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, essendo altresì necessaria la prova che lo stesso fosse alla guida in stato di alterazione causato da tale assunzione v. Cass., Sez. 4, n. 7270/2010 Cass., Sez. 4, n. 41796/2009, Rv. 245535 Cass., Sez. 4, n. 33312/2008, Rv. 241901 . In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell'art. 186, comma 2, c.d.s., per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 c.d.s. devono ritenersi indispensabili, tanto il concreto ricorso di circostanze idonee a comprovare l'effettiva condizione di alterazione psico-fisica del soggetto, quanto l'esecuzione di un accertamento di carattere tecnico-biologico necessario ad attestare l'effettiva assunzione di sostanze stupefacenti v. Cass., Sez. 4, n. 48004/2009 . Con particolare riguardo a tale ultima indagine, vale evidenziare come la stessa chieda d'essere eseguita in via esclusiva secondo le forme e i modi previsti dal secondo comma dell'art. 187 c.d.s. ossia attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici , non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool , richiedendo, detto accertamento, l'esplicazione di conoscenze tecniche specialistiche finalizzate all'individuazione e alla quantificazione delle ridette sostanze cfr. Cass., Sez. 4, n. 14803/06 . Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia il ricorso di altre circostanze idonee a comprovare la situazione di alterazione psico-fisica dell'agente. Tale complessità probatoria, in particolare, deve ritenersi imposta dalla circostanza per cui le tracce dell'assunzione di sostanze stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe evidenziare un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza diversi giorni prima e che, pertanto, non si trova, al momento del fatto, in stato di alterazione v. Cass., Sez. 4, n. 16895/2012 . In tale ottica, la differenza di disciplina tra l'art. 186 e l'art. 187 c.d.s. trova una sua giustificazione razionale in assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, che, affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 c.d.s., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi , l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria lo stato di alterazione , e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti Corte Cost., ord. n. 277/2004 v. Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, cit. . Nel caso di specie, i giudici del merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti marijuana da parte della A. , hanno omesso di supportare tale accertamento con il rilievo di evidenze obiettive eventualmente confermate dal riscontro di dati sintomatici dotati di significativa pregnanza cfr., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6995/2013, Rv. 254402 idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell'imputata, dell'assunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto un'effettiva alterazione dello stato psicofisico della A. , ben essendo possibile che, nella specie, la sostanza assunta disponesse di modesta efficacia drogante, come tale inidonea a determinare alcuna alterazione penalmente rilevante. In particolare, mentre il tribunale di Ragusa si è limitato a indicare il riscontro, da parte degli operanti, di odore di fumo di marijuana e di uno spinello ancora fumante nella tasca della portiera destra all'interno dell'autovettura della A. al momento del fatto oltre all'esito positivo dei controlli clinici , la corte d'appello etnea ha genericamente evidenziato come, nel caso di specie, le rilevazioni fatte con apposite apparecchiature avessero rivelato la presenza di un tasso di droga nel corpo assai superiore ai limiti di legge , senza tuttavia corroborare tale asserzione con il richiamo della corrispondente documentazione medica e dei relativi contenuti. Lo stesso generico riferimento, contenuto nella sentenza d'appello, alle indicazioni provenienti dai testi appare tale da non evidenziare in modo compiuto alcuna specifica circostanza idonea a supportare il dedotto stato di effettiva alterazione dell'imputata riveniente dall'avvenuta assunzione della sostanza in esame. Sulla base di tali premesse - assorbito il rilievo dell'ulteriore motivo d'impugnazione avanzato dalla ricorrente -, dev'essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, affinché proceda a un nuovo esame della questione rilevata in conformità a quanto indicato. P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania.