La presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un Tribunale diverso da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione decorrano dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del Tribunale competente e non a quello dell’originaria presentazione.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 28167, depositata il 30 giugno 2014. Il caso. Avverso la sentenza di conferma della misura cautelare della custodia in carcere, proponeva ricorso in Cassazione il soccombente, indagato per il concorso nel reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. La difesa lamentava la violazione dell’articolo 309 nnumero 9 e 10 c.p.p. riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva . Il Tribunale, in particolare, avrebbe dovuto decidere entro il termine di 10 giorni, in caso contrario l’ordinanza di disposizione della misura cautelare avrebbe dovuto perdere efficacia. Deduceva inoltre, violazione dell’articolo 309 numero 5, poiché il Presidente aveva trasmesso gli atti dal Tribunale di Sulmona a quello di L’Aquila oltre il quinto giorno, in violazione dell’articolo 291 c.p.p Il termine decorre da quando la richiesta giunge al Tribunale competente. La Cassazione, nel valutare la questione, riporta la concorde giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un Tribunale diverso da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione decorrano dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del Tribunale competente e non da quello dell’originaria presentazione, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da parte di quest’ultimo ufficio Cass., numero 30526/2011 . Nella fattispecie è risultato che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Sulmona il 31 dicembre 2013 ed è stato trasmesso al Tribunale del riesame di L’Aquila a mezzo fax il 7 gennaio 2014. E’ risultato poi che il pm ha trasmesso gli atti in data 9 gennaio dello stesso anno, pervenuti nella cancelleria del Tribunale di L’Aquila non prima del 10 gennaio. Essendo stata fissata l’udienza camerale il 20 gennaio, il termine di 10 giorni dalla trasmissione degli atti è stato pienamente rispettato. Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 maggio – 30 giugno 2014, numero 28167 Presidente Romis – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 20 gennaio 2014 il Tribunale di L'Aquila rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di M.C. , indagato in ordine al reato di cui agli articoli 110 c.p. e 73 d.PR. 309/90, e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila in data 24.12.2013 che gli aveva applicato la misura della custodia in carcere. Avverso tale provvedimento M.C. , a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi 1 articolo 606 lett.b c.p.p. - violazione di legge in relazione all'articolo 309 numeri 9 e 10 c.p.p Lamentava la difesa che il Tribunale avrebbe dovuto decidere sull'ordinanza oggetto del riesame entro il termine previsto dal numero 10 dell'articolo 309 c.p.p. Pertanto, poiché il Tribunale aveva deciso ben oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti previsto dalla sopra indicata norma, l'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare avrebbe perso di efficacia. 2 articolo 606 lett. b c.p.p.- violazione di legge con riferimento all'articolo 309 numeri 5-10 c.p.p Lamentava il difensore avv. Fabio Cantelmi di avere proposto ricorso davanti al Tribunale di Sulmona, competente a ricevere l'atto, essendo egli colà iscritto, in data 31.12.2013, ma il Presidente aveva trasmesso gli atti al Tribunale di L'Aquila oltre il quinto giorno in violazione dell'articolo 291, co.1, c.p.p Tale fatto aveva determinato la fissazione di un'udienza non prossima all'arresto. 3 Carenza di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ex articolo 274 e 275 c.p.p Lamentava la difesa la carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari sia dell'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la misura, sia del provvedimento del riesame. In particolare lamentava che non erano state indicate le ragioni per cui non era stata accolta la richiesta di arresti domiciliari in luogo della detenzione in carcere. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Per quanto attiene ai primi due motivi si osserva che secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte cfr, Cass., sez.1, sent. numero 30526 dell'8.07.2011, rv.250911 Cass., sez.3, sent. numero 4113 del 17.12.2007, rv.239242 la presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un Tribunale diverso da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione decorrano dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del Tribunale competente e non da quello dell'originaria presentazione, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da parte di quest'ultimo ufficio. Tanto premesso si osserva che, nella fattispecie che ci occupa, dall'esame degli atti è risultato che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Sulmona il 31.12.2013 ed è stato trasmesso al Tribunale del riesame di L'Aquila a mezzo fax il successivo 7.01.2014. Poiché è risultato che il pubblico Ministero ha trasmesso gli atti il 9.01.2014, si deve ritenere che gli stessi siano pervenuti alla cancelleria del Tribunale di L'Aquila non prima del 10.01.2014 e comunque sul punto nulla ha rilevato la difesa del ricorrente. Pertanto, essendo stata l'udienza camerale fissata per il 20.01.2014, il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti previsto dal numero 10 dell'articolo 309 c.p.p. è stato rispettato. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso, atteso che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente e congruamente motivato quanto alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lett. c c.p.p., in considerazione delle modalità della condotta criminosa e dei precedenti penali, da cui era possibile desumere la pericolosità del prevenuto e la probabilità concreta e attuale che egli potesse commettere ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede, elementi tutti che inducevano i giudici a ritenere la detenzione in carcere l'unica misura idonea a scongiurare tale rischio. Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'articolo 94 c.1 ter disp.att. del c.p.p