L’Autorità Garante per la Privacy ha presentato martedì pomeriggio, a Palazzo Madama, la sua Relazione in cui ha illustrato il bilancio delle attività svolte nel 2013. Ha poi esaminato i nuovi rischi alla protezione dei dati personali dei cittadini, minacciati, soprattutto, dalle nuove forme di comunicazione, Internet in primis.
Bilancio annuale. Nella sala Koch di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente Grasso, l’Autorità Garante per la privacy ha presentato martedì 10 giugno la sua Relazione annuale, in cui ha fatto un’analisi dell’anno appena trascorso e ha tracciato le linee guida per il suo operato futuro. Obiettivi e strategie. L’obiettivo è quello di continuare a migliorare la protezione dei dati personali, messi a rischio soprattutto dall’uso delle nuove forme di comunicazione e dei sistemi tecnologici. Per questo motivo, uno sguardo più approfondito è stato dedicato al lavoro svolto e da svolgere riguardo al mondo della Rete. Internet. L’Autorità ha rivendicato così la sanzione di un milione di euro nei confronti di Google per il suo servizio di Street View ed ha inoltre ricordato la recente azione intrapresa, insieme alle altre Autorità europee, nei confronti di Mountain View alla luce delle nuove regole di privacy adottate. È stato definito un modello di consenso per l’utilizzo dei cookie da parte degli utenti, i quali devono essere sempre consapevoli dei trattamenti occulti a cui si potrebbe essere sottoposti mediante questi strumenti. In più, anche le Pubbliche Amministrazioni non sono sfuggite al trattamento sanzionatorio per non aver garantito un giusto rapporto tra la loro trasparenza ed il diritto alla riservatezza delle persone numerosi Comuni, infatti, hanno subito dei provvedimenti di divieto, dopo aver pubblicato su Internet i dati sanitari dei cittadini. Alla luce di tali circostanze, sono state predisposte anche delle linee guida sulla trasparenza online, aggiornate al d.lgs. numero 33/2013. Altro bersaglio nel mirino sono le spam anche in questo caso sono state adottate delle nuove linee guida in materia di attività promozionale e contrasto. Un’ulteriore tutela verrà approntata anche nei confronti dei call center stabilitisi nei paesi fuori dall’Unione Europea. Il giudice non si sottragga ai suoi doveri. Infine, il Garante ha confermato il compito del giudice adito, ove ritualmente richiesto, la competenza a valutare la liceità del trattamento dei dati personali. Per questo, ha richiamato l’articolo 160, comma 6, del Codice il quale stabilisce che la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti utilizzati nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, anche se non conformi a disposizioni legislative o regolamentari, rimangono disciplinate dalle disposizioni processuali pertinenti in materia civile e penale.
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