PCT: Punto d’accesso e Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Dopo il doveroso excursus sulle nuove specifiche tecniche delle scorse settimane, riprendiamo l’analisi dell’infrastruttura informatica alla base del processo telematico, concentrandoci su alcune componenti del sistema essenziali dal punto di vista degli utenti esterni il punto d’accesso PdA e il registro generale degli indirizzi elettronici ReGIndE . Con la registrazione al PdA e al ReGIndE, infatti, il professionista ottiene la più ampia operatività nell’ambito del sistema informatico di gestione del processo civile.

L’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici dei dati di avvocati e ausiliari del giudice è indispensabile per poter effettuare depositi di atti telematici - che possono essere inviati solo da indirizzi di posta elettronica certificata censiti in tale registro - e per poter ricevere comunicazioni e notifiche da parte degli uffici giudiziari, che utilizzano il ReGIndE per recuperare l'indirizzo del destinatario al momento dell'invio. I professionisti hanno a disposizione diverse modalità per procedere alla registrazione. Per gli avvocati è lo stesso ordine di appartenenza che trasmette l'albo contente gli indirizzi PEC. Anche gli altri ordini professionali possono procedere con tali modalità. Se l'ordine di appartenenza non dovesse provvedere, i professionisti con l'esclusione degli avvocati, per i quali deve in ogni caso intervenire l'ordine o gli ausiliari del giudice non appartenenti ad alcun ordine professionale possono registrarsi attraverso un punto di accesso o il portale dei servizi telematici. Il punto di accesso consente ad avvocati ed ausiliari del giudice di utilizzare i servizi di consultazione del PCT. Ex articolo 2, comma 1, lett. c , d.m. numero 44/2011, il punto d’accesso è la «struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici» in altre parole, il punto di accesso consente ad avvocati ed ausiliari del giudice, previa identificazione secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche articolo 6, Provvedimento 16 aprile 2014 , di utilizzare i servizi di consultazione del processo telematico e di accedere alle informazioni disponibili sui sistemi informatici ministeriali in base al ruolo rivestito nelle singole procedure. Il punto d’accesso può essere realizzato da soggetti pubblici quali i Consigli degli ordini professionali, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del notariato, l’Avvocatura dello Stato, le Camere di commercio, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e gli enti pubblici o privati che devono tuttavia costituire, a tal fine, società di capitali con capitale interamente versato non inferiore ad un milione di euro . Stante la particolare delicatezza dei compiti assolti da tale struttura e la riservatezza delle informazioni trattate, l’esercizio di tale attività è subordinato all’iscrizione in un elenco pubblico previa specifica domanda da presentare al Ministero della giustizia. L’elenco dei punti d’accesso autorizzati è pubblicato sul portale dei servizi telematici. Avvocato sempre più svincolato dalla carta. Il punto di accesso costituisce un valido supporto per il professionista che interagisce con i sistemi informatici della giustizia civile, in quanto è tenuto a fornire adeguati servizi di formazione ed assistenza ai propri utenti. Le informazioni disponibili sono organizzate secondo interfacce ottimizzate per la consultazione e, in molti casi, è consentita la loro personalizzazione in modo da tenere a portata di mano i dati più rilevanti. Ogni gestore di un punto di accesso ha inoltre la possibilità di fornire ai propri utenti servizi aggiuntivi, quale, ad esempio, la facoltà, per gli utenti registrati, di delegare l’accesso ai servizi di consultazione ad un collega o ad un proprio collaboratore, che potranno pertanto operare in piena autonomia rispetto al delegante fino alla revoca della delega stessa. I servizi del punto d'accesso sono disponibili non solo sul proprio personal computer ma i gestori possono fornirli anche tramite dispositivi mobili quali telefoni cellulari o tablet tali possibilità avranno senz'altro notevoli ripercussioni sul modo di esercitare la professione di avvocato, che sarà sempre più svincolata dalla carta e dallo studio, consentendo al professionista di concentrarsi in misura maggiore rispetto al passato sull'essenza della propria attività e sull'assistenza e consulenza ai propri clienti.