Spacciatore sì, ma inesperto: condanna più lieve, nonostante i 400 grammi di hashish

Confermata la contestazione della detenzione di hashish a fini di spaccio, ma la pena è resa meno dura dal riconoscimento della attenuante della lieve entità . Decisiva l’inesperienza dell’uomo nella conservazione della sostanza stupefacente nonostante il quantitativo, difatti, l’efficacia drogante è ridotta rispetto ad altri ‘prodotti’ reperibili sul mercato.

Quantum sicuramente sospetto inevitabile l’accusa di spaccio, alla luce del possesso di ben 400 grammi di hashish! Ma la scarsa competenza ‘professionale’ e la poca attenzione prestata nella conservazione della droga rendono meno forti le ‘potenzialità’ della sostanza e meno grave la posizione dell’uomo legittimo il riconoscimento della ‘lieve entità’ Cass., sent. n. 7249/2014, Sezione Terza Penale, depositata oggi . Per il mercato. Nessun dubbio è possibile sulla ‘operatività’ dell’uomo, beccato in possesso di 400 grammi di sostanza stupefacente – hashish per la precisione –, destinata al ‘mercato’. Conseguenziale è la contestazione della detenzione a scopo di spaccio . Passaggio successivo, inevitabile, è la condanna nei confronti dell’uomo, che però vede ridotta la pena originariamente fissata dai giudici da dodici mesi di reclusione si passa a poco più di cinque mesi , e da 3mila euro di multa si passa a 1.400 euro . Decisivo il riconoscimento della attenuante della lieve entità . Su questo punto, però, si inalbera il Procuratore Generale della Repubblica, il quale, difatti, sceglie di proporre ricorso in Cassazione, spiegando che l’attenuante del fatto lieve non poteva essere concessa in considerazione del dato ponderale della sostanza a disposizione dell’uomo. Inesperto. Ma, nonostante l’obiezione del Procuratore Generale, la decisione del giudice del Tribunale viene ritenuta legittima, e condivisa, dai giudici del ‘Palazzaccio’ corretta, quindi, la scelta di riconoscere la attenuante del fatto di lieve entità . Elemento centrale, come già nel giudizio di merito, la evidente scarsa potenzialità stupefacente della droga, come ‘certificato’ dal perito d’ufficio , e dovuta, viene chiarito, alle inidonee modalità di conservazione e al lungo tempo di conservazione , che hanno comportato una efficacia scarsamente drogante rispetto ad altre analoghe sostanze reperibili sul mercato . Tutto ciò, abbinato alle inesperte modalità di conservazione della droga, conferma, secondo i giudici, la scarsa potenzialità offensiva del delitto .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 gennaio – 14 febbraio 2014, n. 7249 Presidente Fiale – Relatore Franco Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Urbino dichiarò P.T. colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, d.p.R. 309 del 1990, per avere detenuto a scopo di spaccio circa gr. 400 di sostanza stupefacente tipo hashish e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, d.p.R. 309 del 1990 e le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione e di € 1.400,00 di multa p.b. anni 1 e € 3.000, ridotti a mesi 8 ed € 2.100 ex art. 62 bis, e quindi ridotti alla pena finale per il rito . Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 73, quinto comma, d.p.R. 309 del 1990. Sostiene che l'attenuante del fatto lieve non poteva essere concessa in considerazione del dato ponderale della sostanza in contestazione. Motivi della decisione Nella sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna violazione di legge in quanto il giudice del merito ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 73, quinto comma, d.p.R. 309 del 1990 e della giurisprudenza di questa Corte in proposito, secondo la quale il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla noma sia quelli concernenti l'azione, sia quelli attinenti all'oggetto materiale. Nella specie il giudice ha appunto effettuato compiutamente questa valutazione e di essa ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione, avendo invero ritenuto che l'attenuante dovesse essere concessa in considerazione della scarsa potenzialità stupefacente presenza del Delta 9 THC mediamente solo al 2,3% accertata del perito d'ufficio e dovuta essenzialmente alle inidonee modalità di conservazione ed al lungo tempo di conservazione della conseguente efficacia scarsamente drogante rispetto alle altre analoghe sostanze reperibili sul mercato il che, unitamente alle inesperte modalità di conservazione, dimostrava una scarsa potenzialità offensiva del delitto del fatto che la condanna riguardava un solo tipo di sostanza del comportamento collaborativo tenuto dall'imputato nell'immediatezza del fatto. A fronte di queste puntuali e specifiche considerazioni, riferite al caso concreto in esame, il ricorso si limita a riportare alcune massime in astratto, che riguardano differenti fattispecie concrete, ed i cui principi di diritto sono stati comunque seguiti dal giudice a quo. Il ricorso, quindi, sotto la denuncia di una violazione di legge, in realtà tende ad una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del PG.