Salvo che l’accusa non dimostri la pura fittizietà della struttura sociale.
Un tribunale locale disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni di una società a responsabilità limitata, il cui amministratore/rappresentante legale si era reso colpevole – secondo una cognizione sommaria – di reiterata evasione contributiva per i dipendenti a carico e di evasione dell’imposta sul valore aggiunto, ex articolo 10 e 10 bis, d.lgs. numero 74/2010. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione contestando la legittimità della misura, applicata ben oltre gli standards di norma previsti. La Cassazione, numero 9576/2013, Terza sezione Penale, depositata il 28 febbraio 2013, accoglie il ricorso, nei termini che seguono. La lettera della legge. L’articolo 1, comma 143, l. numero 244/2007 prevede la misura, ex articolo 322 ter c.p., della confisca per equivalente dei beni di cui il presunto reo ha la disponibilità, laddove siano contestati alcuni reati tributari ex d.lgs. numero 74/2000. La norma non contempla le persone giuridiche quali soggetti passivi della misura, semplicemente fa dell’ambigua relazione di disponibilità del reo la rete che consente di individuare l’estensione dei beni confiscabili. I beni confiscabili alla persona giuridica. Le sole coperture penali previste. La confisca per equivalente può operare nei confronti delle persone giuridiche in soli due casi. In primis quando la società viene imputata di responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. numero 231/2001, il cui articolo 19, comma 2, esplicitamente impone, in caso accertamento delle responsabilità, la confisca per equivalente ed il quale, tuttavia, non comprende i reati tributari fra quelli per cui opera la previsione sanzionatoria anzidetta. Nella prassi si assiste al superamento dei prescritti rigori di legge, purchè l’imputazione penale contenga anche le altre fattispecie invece previste dal d.lgs. cit. quale, ad esempio, la formula associativa a delinquere ex articolo 416 c.p., rubricata all’articolo 24 ter del d.lgs. cit. Opera, in verità, una ulteriore ipotesi, occorre che sia contestato alla società un reato di tipo trans-nazionale, alla lettera dell’articolo 10, l. numero 146/2006. Altrimenti, occorre dimostrare la fittizietà della società. La mera rappresentanza legale – che implica la disponibilità dei beni sociali - non giustifica il coinvolgimento del patrimonio sociale della società rappresentata fra le cesoie della misura de qua. Eventualmente, andrebbe appurata la natura di intermediazione fittizia della struttura sociale, volta ad erigere uno schermo giuridico fra il reo e gli attori del sistema sanzionatorio intenti ad aggredire il suo patrimonio. Occorre, ossia, per l’operare della confisca, la monodirezione del vantaggio dell’azione delittuosa, direttamente destinata a soddisfare l’interesse personale dell’amministratore. Altrimenti, ed è il caso di cui in commento, il vantaggio comunque recato al patrimonio sociale – non più decurtato, negli anni di cui alla contestazione, delle somme sottratte al fisco – non giustifica l’estensione della confisca per equivalente alla persona giuridica coinvolta. Non sussiste una copertura normativa sufficiente, v. sopra, e non è ravvisabile alcun esclusivo intento frodatorio della legge, mediante l’erezione di strutture fittizie elusive delle responsabilità penali. Gli accertamenti a carico della persona giuridica e di quella fisica. La separazione. La soluzione della Cassazione appare ben fatta. In particolare collima con il principio di separazione della pretesa tributaria – rivolta all’ente – con l’accertamento penale – rivolto alla persona fisica -, che pare deducibile dagli articolo 19 e ss., d.lgs. numero 74/2000 e al contempo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasioni svincolato la determinazione dell’imposta evasa, anche ai fini della verifica del superamento della soglia di reato, dagli accertamenti tributari pregressi o ancora in corso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio - 28 febbraio 2013, numero 9576 Presidente Teresi – Relatore Gentile Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa il 03/05/2012 -provvedendo sull'appello, ex articolo 322 bis cod. proc. penumero , proposto dal PM presso il Tribunale di Trieste avverso l'ordinanza del Gip del predetto Tribunale, in data 05/04/2012, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo dei beni di proprietà della srl Service General Contractors , di cui T.C. era rappresentante legale - disponeva, in accoglimento del gravame, il sequestro dei beni della citata Service General Contractors srl come nell’atto di Appello fino alla concorrenza della somma di Euro 1.370.722,00. 2. L'interessato, in proprio e quale rappresentante legale della srl Service General Contractors , proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex articolo 606, lett. b , cod. proc. penumero . 2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto richiesti per la legittimità del sequestro de quo . Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. 1.1. C T. è indagato in ordine ai reati di cui agli articolo 10 bis e 10 ter d.lgs. 74/2000, per avere, quale amministratore della srl Service General Contractors , omesso di versare, entro i termini prescritti, le ritenute operate sulle retribuzioni del personale dipendente nel corso degli anni 2008, 2009, 2010 nonché quanto dovuto a titolo di IVA, relativamente ai medesimi anni. In riferimento a detti reati è stato già disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni dell'indagato T.C. sino alla concorrenza di Euro 639.334,00 il tutto come precisato in atti. Successivamente, il PM presso il Tribunale di Trieste ha chiesto il sequestro preventivo per equivalente, sino alla concorrenza di Euro 1.370.722,00, dei beni della srl Service General Contractors , che si era avvantaggiata della condotta omissiva posta in essere dal T. , quale rappresentante legale della stessa. Il Gip del Tribunale di Trieste, con il provvedimento del 05/04/2012, respingeva la richiesta di sequestro avanzata dal PM, che proponeva appello, ex articolo 322 bis cod. proc. penumero . Il Tribunale di Trieste con ordinanza emessa il 03/05/2012, in accoglimento dell'appello del PM, disponeva il sequestro preventivo per equivalente dei beni della srl Service General Contractors - come meglio specificato in atti - sino alla concorrenza di Euro 1.370.722,00. C T. , in proprio e quale amministratore della srl Service General Contractors proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. 2. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si evidenzia che il Tribunale di Trieste ha disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni della srl Service General Contractors in base a due assunti principali ed ossia a il sequestro dei beni appartenenti alla srl Service General Contractors è legittimo, poiché le condotte poste in essere dal T. , quale amministratore della Società, erano state realizzate nell'interesse ed a vantaggio della società vedi ordinanza impugnata pag. 3 . b Il T. , quale amministratore della srl Service General Contractors , aveva, comunque, la piena disponibilità del patrimonio della società, nonché dei vantaggi che l'omissione costituente reato aveva determinato nel patrimonio della società vedi ordinanza impugnata pag. 3 . 2.1. Orbene, il primo assunto è errato in diritto, poiché la srl Service General Contractors - pur non potendosi escludere che le condotte omissive poste in essere dal T. quale rappresentante legale della medesima siano state realizzate a vantaggio e nell'interesse della stessa - non può essere chiamata a rispondere per tali reati, poiché nessuna fonte di legislazione primaria prevede tale responsabilità [vedi in particolare sez. III sent. numero 1256 del 10/01/2013 che ha trattato esaustivamente la materia de qua indirizzo giurisprudenziale condiviso da questo collegio]. 2.2. Quanto al secondo assunto [punto b ] il Tribunale di Trieste si è limitato ad affermare che il T. aveva la piena disponibilità dei beni della srl Service General Contractors - la quale essendo persona giuridica ha un patrimonio giuridico distinto dal suo amministratore - senza, però, argomentare in modo specifico e preciso sul punto medesimo, il tutto anche in relazione dei singoli beni da sottoporre a sequestro. Trattasi, pertanto, di motivazione apparente, per cui si rende necessario un rinvio al Tribunale di Trieste per un nuovo esame attinente alla asserita disponibilità del T. in ordine ai beni appartenenti alla srl Service General Contractors . L'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati preclude, allo stato, l'esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso ed attinenti alla carenza del periculum in mora ed alla esatta individuazione dei beni oggetto del sequestro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste.