Il risarcimento danni da espropriazione indiretta spetta anche al fittavolo

Nuova condanna della CEDU contro l’Italia. Espropriare sine titulo un terreno per raddoppiare la linea ferroviaria Caserta-Foggia è una violazione del diritto di proprietà art. 1 protocollo addizionale 1 Cedu anche se è lamentata dal fittavolo.

La CEDU, sez. II, con la sentenza Giannitto v. Italia del 28 gennaio 2014 ricomma 1780/04 affronta nuovamente i problemi connessi all’espropriazione indiretta dopo la sentenza Pascucci v. Italia del 14/1/14. Si noti la peculiarità della lite, dato che le fonti sul risarcimento a favore dell’affittuario art. 1638 cc sono piuttosto rare. Il caso. La ricorrente, risiede a Paduli dove ha in locazione diversi terreni agricoli per un totale di 35730 metri quadri. Il 19/12/85 il Ministero dei Trasporti emise un decreto in cui riconosceva la pubblica utilità della zona e l’interesse per l’ampliamento della rete ferroviaria. Il 21/4/88 le Ferrovie approvarono il progetto per il raddoppio di detta linea ed il 18/5/88 con decreto del Prefetto di Benevento fu deliberata l’occupazione d’emergenza per due anni, poi prorogati sino al 1993. Pochi giorni dopo il consorzio, concessionario dei lavori di costruzione li occupò fisicamente . Le fu riconosciuta, il 5/9/89, un’indennità di espropriazione pari ad £.12.000.000 vecchio conio . Infatti la legge in materia la riconosce anche ai conduttori, per risarcirli della trasformazione e del cambiamento di destinazione dei terreni oggetto di locazione sul punto, Tar Lombardia 5117/09, art. 43 DPR 327/01 ai sensi degli artt. 27 e 54 L. 2359/1865 artt. 4 e 6 L19/63 per le locazioni relative ad attività commerciali ed artigianali . Nel 1994, visto che la parte residua dei terreni non occupati era inutilizzabile, citò in giudizio le Ferrovie ed il concessionario dei lavori per ottenere la refusione dei danni, sostenendo di non aver mai ricevuto i dovuti risarcimenti, salvo detta indennità, né che le era mai stato notificato alcun decreto d’esproprio. I convenuti eccepirono l’inapplicabilità della L.662/96 alla fattispecie e la somma offerta in compensazione fu rifiutata. La lite si è conclusa con la loro condanna innanzi alla CDA di Napoli del 6/3/02 divenuta definitiva il 30/6/03. In seguito a questa pronuncia il consorzio ha versato alla ricorrente €. 29693,32. Non ritenendosi soddisfatta si è rivolta alla CEDU per la declaratoria della violazione dell’art. 1 protocollo addizionale 1 Cedu. Quadro normativo e criteri d’indennizzo. Si rinvia a quanto già esplicato nella sentenza Pascucci, essendo liti analoghe v. Grand Chamber Guiso-Gallisay del 22/12/09 per i nuovi parametri di calcolo di detti danni . Si ricordi che la Cass. civ. 1804/13 ha chiesto un intervento normativo per riformare o rectius abrogare l’istituto, recependo le numerose condanne della CEDU e le pronunce della Consulta. Locazione e risarcimento danni da espropriazione indiretta. Visto che la sentenza non approfondisce la questione, si ricordi che l’art. 34 DPR 327/01 riconosce il diritto all’indennità di esproprio al proprietario od all’enfiteuta che sia possessore del terreno requisito v. art. 35 per le attività commerciali ed/od artigianali l’art. 37, comma IX come modificato dalla L. 302/02 , riprendendo l’art. 17 L. 865/71, sancisce che qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari . La C.Cost. 181/11 inapplicabile ratione temporis al nostro caso , richiamando le C.Cost. 348-349/07 e le intervenute sentenze CEDU Belvedere Alberghiera s.r.l. v. Italia del 30/5/00 , Scordino v. Italia del 17/5/07 e Velocci v. Italia del 18/3/08 , ha considerato illegittimo parametrarlo al valore agrario medio, anziché a quello di mercato, aprendo nuovi scenari per l’indennizzo da espropriazione di aree non edificabili cfr. a cura di P. Loro, La nuova indennità di esproprio per le aree non edificabili Francario, Proprietà agricolo e indennizzo personalizzato, ed. Giuffrè, 1996 . Infine la legge prevede indennità complementari, da sommarsi a quella descritta, nel caso in cui dall’espropriazione parziale residuino beni non più utilizzabili, come nella fattispecie. L’intervento della Corte Costituzionale. Le citate decisioni del 2007 hanno sancito l’incostituzionalità dell’art. 5 L. 333/92, così come modificato dalla L. 662/96, perché l’insufficiente livello di compensazione previsto da questa legge viola l’art. 1 protocollo addizionale 1 e quindi l’art. 1117 Cost., che impone il rispetto degli obblighi internazionali. Questa carenza normativa è stata colmata dalla Legge finanziaria n. 244/07 che ha stabilito che deve corrispondere al valore medio della proprietà, non essendo consentita alcuna riduzione . Questa norma è valida solo per i processi ancora pendenti alla data del 1/1/08 salvo dove la decisione sulla indennità di espropriazione o compensazione era stata accettata o era divenuta definitiva . Qualità di vittima. È riconosciuta il processo della ricorrente era già definito da anni, è chiaro, perciò, che non c’era alcun riconoscimento, esplicito o sostanziale, della violazione dell’art. 1 protocollo 1 nell’ambito di una procedura interna Armando Iannelli v. Italia del 12/2/13 e Guerrera e Fusco v. Italia del 3/4/03 . Risarcimento danni. Richiamando la sua giurisprudenza costante in materia e la citata pronuncia del 2009 ha ritenuto equo liquidarle €.5000 per il danno morale, €.7000 per le spese oltre interessi ed oneri accessori.

TP_INT_14CEDU1780_milizia