Salvo il giovane autore del gesto criminale. Prescritto il reato di lesioni personali. E per quanto concerne il furto viene meno il riconoscimento dell’aggravante delle condizioni di minorata difesa della vittima non basta, difatti, l’elemento dell’età, 69 anni, della vittima dello scippo.
‘Scippo’ su due ruote ai danni di una anziana signora ‘protagonista’ – si fa per dire – un ragazzino di neanche 18 anni. Grande spavento per la vittima, che, però, pur presa alle spalle, ha avuto la forza e lo spirito per provare a resistere, trattenendo a lungo la propria borsetta. Ciò, è paradossale, salva il giovane scippatore, perché a lui non può essere contestata l’aggravante di aver “approfittato di una persona” in condizioni di “minore difesa”. Cassazione, sentenza numero 1759, Quarta sezione Penale, depositata oggi Scippo. Nessun dubbio sull’episodio addebitato a un giovane, il quale ha preso di mira un’anziana signora, riuscendo a sottrarle «la borsetta, contenente denaro e un cellulare». Conseguenziale è la contestazione dei reati di «furto aggravato e lesioni personali». A sorpresa, però, in primo grado, il giovane viene assolto. Situazione modificata, parzialmente, in secondo grado, dove viene «dichiarato estinto per prescrizione il delitto di lesioni», mentre viene affermata la «responsabilità» del giovane «in ordine al furto», anche alla luce della «aggravante» costituita dall’aver agito ai danni di una persona anziana – 69 anni, per la precisione – e meno capace di difendersi, «aggravante» comunque ‘superata’ dalla considerazione della «minore età» dell’autore del reato. Reazione. Ma proprio la valutazione dell’«aggravante» viene contestata duramente dal giovane, il quale considera «erronea» l’ottica adottata in Appello. Ciò perché l’«età matura» della donna rimasta vittima dello scippo non può essere «condizione sufficiente» per considerare acclarata l’«aggravante» della “condizione di minorata difesa della vittima”. Anzi, viene aggiunto, è emerso, dalla ricostruzione della vicenda, che la vittima ha «manifestato lucidità psichica ed invidiabile resistenza» Ebbene, rispetto alla visione difensiva, i giudici del ‘Palazzaccio’ sottolineano, che sul fronte della «minorata difesa», l’«età» non può bastare per ritenere configurabile l’«aggravante», essendo necessari ulteriori «fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali» o ulteriori «condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà». Ciò conduce a ritenere ‘forzata’ la decisione assunta in Appello, perché, chiariscono i giudici, in questa vicenda, non è stata «prospettata alcuna situazione di significativa minorazione» – della anziana signora rimasta vittima dello scippo – che «abbia favorito la commissione del reato». E rispetto a questo quadro, poggiato solo sull’età della vittima, è decisiva anche la constatazione della «reazione appropriata» manifestata dalla donna, la quale, una volta resasi conto del tentativo di scippo, comunque «tentava, invano, di trattenere la borsetta, subendo, a causa della torsione alla spalla, lesioni personali».
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 dicembre 2013 – 16 gennaio 2014, numero 1759 Presidente Brusco – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. Il Tribunale per i minorenni di Sassari, con sentenza del 23 maggio 2008, ha assolto l'imputato in epigrafe dal reato di furto aggravato e lesioni personali in danno di D.M. La pronunzia è stata riformata dalla Corte d'appello di Cagliari che ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di lesioni ed ha affermato la responsabilità in ordine al furto ritenuta la prevalenza dell'attendente della minore età rispetto all'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5 cod. penumero 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo esclusivamente l'erronea configurazione dell'aggravante in questione. Si considera che per consolidata giurisprudenza, anche anteriore alla novella del 2009 che ha messo in luce la rilevanza l'età della vittima, l'età matura non è condizione sufficiente per ritenere l'aggravante. Si richiede, al contrario, un decadimento fisico che abbia favorito la commissione del reato. Nel caso in esame nessuna concreta indagine è stata svolta, ed anzi risulta che la vittima, peraltro di età non tarda, abbia manifestato lucidità psichica ed invidiabile resistenza. La pronunzia impugnata non spende una parola al riguardo. 3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, dopo aver affermato la responsabilità alla stregua di una completa rilettura del materiale, quanto al trattamento sanzionatorio reputa prevalente la diminuente della minore età rispetto all'aggravante contestata. Il fatto, come si evince dalla motivazione, riguarda una signora di 69 anni che, mentre percorreva a piedi la strada verso casa veniva avvicinata alle spalle da un ciclomotore e si sentiva strappare la borsetta contenente denaro ed un cellulare, che essa invano tentava di trattenere, subendo, a causa della torsione alla spalla, lesioni personali. Nella pronunzia manca del tutto la motivazione in ordine alla concreta esistenza dell'aggravante ridetta. D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che in tema di minorata difesa, l'età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5, cod. penumero , dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà così ad es. Cass. 11, 17 settembre 2008, Rv. 241454 . Orbene, nel caso in esame non viene prospettata alcuna situazione di significativa minorazione che abbia favorito la commissione del reato. Tale dato non emerge neppure dalla prima sentenza, che dà conto di una reazione appropriata della vittima. Esclusa l'aggravante, il reato è estinto per prescrizione, risalendo al luglio 2003 ed essendo quindi ampiamente decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi. La sentenza va quindi annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5 cod. penumero , il reato è estinto per prescrizione.