Dopo l’impugnativa al TAR Lazio del regolamento ex articolo 21, commi 8 e 9, legge numero 247/2012 udienza del 1° dicembre 2014 con sospensiva unita al merito e rinviata vi è stata l’impugnativa del regolamento ai sensi dell’articolo 22 legge numero 247/2012 sui corsi per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori definito per ora con sentenza numero 12268/2014 con rigetto del ricorso e ora arriva l’impugnativa, proposta da ANF – Associazione Nazionale Forense, per l’annullamento in parte qua del regolamento del Ministro della Giustizia con riguardo alle modalità ivi previste agli articolo 7 e 9 di candidatura ed elezione dei componenti dei COA, e, in subordine, per l’annullamento in parte qua del regolamento impugnato con specifico ed esclusivo riferimento alle previsioni assunte in violazione di legge.
Qual è il problema che, nell’imminenza delle elezioni per i COA, agita l’Avvocatura italiana? La chiave di volta sta nell’articolo 28 legge numero 247/2012 per la quale I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 Cost., che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Ora è accaduto che il regolamento elettorale impugnato, attuativo delle previsioni di cui all’articolo 28 legge numero 247/2012, appare in contrasto con le previsioni di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 28 medesimo, sopra richiamati così violando due principi quello della tutela di genere e quello della tutela delle minoranze. In particolare il regolamento impugnato dispone - all'articolo 9 che le schede elettorali debbano contenere «un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere» articolo 9, comma 2 . - ancora all’articolo 9 che «., le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere ». Un tanto ancorché la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati avesse subordinato il proprio parere favorevole alla bozza di regolamento alla condizione che fosse «adeguato il testo del provvedimento al disposto dell’articolo 28, comma 3, della legge numero 247/2012». Tutela delle minoranze. Come se non bastasse il Ministero della Giustizia ha ulteriormente aggravato, rispetto alla bozza oggetto dei pareri di legge, la violazione del principio di tutela delle minoranze prevedendo la possibilità di esprimere il voto di lista il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati ovvero attraverso l’indicazione della lista in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista . E la violazione è ulteriormente aggravata dal fatto che il regolamento favorisce la formazione di liste che contengano l’indicazione di nominativi di candidati per il numero complessivo dei consiglieri da eleggere. Con il nuovo regolamento elettorale attraverso il cd. voto di lista sarà consentito a un elettore di esprimere un numero elevato di preferenze barrando con un unico segno grafico la lista. È evidente che ciò snellisce le operazioni di voto a danno però della segretezza dello stesso perché chi trascriverà nomi e cognomi di ciascuno sarà molto più lento di chi si limiterà a barrare l’intera lista. Il regolamento impugnato mentre all’articolo 9, comma 5, recepisce il precetto di legge, all’articolo 7, comma 1, prevede invece che «le liste possano recare l’indicazione dei nominativi fino a un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato sia riservato almeno 1/3 dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unità inferiore». Ne deriva che il precetto di legge che parla di «almeno 1/3 dei componenti della lista» non possa essere raggiunto in caso di arrotondamento per difetto. Rielezione a breve C’è urgenza di decidere perché il regolamento impugnato è entrato in vigore il 25.11.2014 mentre i Consigli dell’Ordine resteranno in carica sino al prossimo 31.12.2014 con la conseguenza che dovranno essere rieletti a breve e resteranno in carica non più 2 anni, come era in passato, ma 4 anni. Mentre, come si dice, l’articolo va in stampa, mi viene data notizia che altro ricorso al TAR Lazio è stato proposto dall’ANAI – Associazione Nazionale Avvocati Italiani con un gruppo di avvocati di Roma, Milano, Napoli, Castrovillari e Rossano. Detto ricorso è articolato sui 3 motivi sopra già ricordati. In particolare si osserva che «la previsione del voto di lista rende particolarmente odioso il venir meno della tutela delle minoranze, poiché ove siano presentate liste che prevedano la copertura integrale di tutti gli eligendi, prevedendo al loro interno il corretto riparto tra generi, si avrà la paradossale situazione che, con una sola crocetta ovvero con un solo click digitale, l’elettore potrà votare una maggioranza bulgara. La lista che avrà più voti, senza preferenze individuali, sarà quella che comporrà l’intero consiglio circondariale dell’ordine». Si ricorda che il sistema delle elezioni con il voto di lista è già conosciuto nell’ambiente forense, essendo applicato alle elezioni dei delegati alla Cassa di Previdenza Forense, ma la differenza è di grande rilievo, giacché, in quel caso, gli eletti non sono solo coloro che partecipano alla lista di maggioranza perché vi è il correttivo dei quozienti, che consente appunto una equilibrata rappresentanza fra tutte le liste che abbiano avuto un determinato consenso. Per l’ANAI il regolamento impugnato si pone altresì in aperto contrasto con i più elementari principi in materia di rappresentanza di interessi e di rappresentanza politica. L’ANAI mette in rilievo la peculiare funzione dei Consigli degli ordini, la cui stessa esistenza è giustificati dalla tutela dell’interesse pubblico all’esercizio della professione regolamentata quali garanti dell’esercizio della professione stessa. All’avvocato, ancorché distratto, non potrà sfuggire come la presentazione di più ricorsi avverso il medesimo regolamento sia la prova di quanto il mondo dell’avvocatura italiana sia diviso! Ci saremmo, piuttosto, aspettati un intervento dell’organismo unitario dell’avvocatura italiana che ci pare però ancora alla finestra. La parola passa ora al TAR del Lazio e vedremo cosa deciderà. Nel frattempo la Commissione Giustizia del Senato ha bocciato lo schema di altro decreto ministeriale concernente il regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ritenendo inopportuna una indicazione meramente quantitativa degli incarichi svolti e quindi se il Ministero, come ha fatto per quello oggi impugnato, non recepirà si tornerà al TAR Lazio ma, non è finita, perché è in arrivo anche il regolamento per l’accertamento delle modalità dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione, che dovranno essere disciplinate con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale articolo 21 legge numero 247/2012 . Penso che ne vedremo ancora di cotte e di crude.