La dichiarazione di domicilio esplica i suoi effetti soltanto nella fase di cognizione, non estendendosi a quella successiva, autonoma e distinta dell’esecuzione.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 45984, depositata il 5 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad un condannato cittadino straniero , per non aver ottemperato la condizione di eliminare le conseguenze dannose del reato commesso. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale davanti al giudice dell’esecuzione era stato notificato al condannato presso il domicilio del difensore d’ufficio, che lo aveva assistito durante il giudizio di cognizione, in forza dell’elezione effettuata all’atto dell’arresto. Tuttavia ciò non poteva conservare validità anche per la successiva fase dell’esecuzione, per cui dovevano essere fatte delle ricerche del destinatario, ai sensi dell’art 157 c.p.p., per riscontrarne la reperibilità anche presso il luogo di dimora all’estero. Effetti limitati. La Corte di Cassazione rileva che, effettivamente, la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale davanti al tribunale di Milano era avvenuta nei confronti del condannato mediante consegna al difensore d’ufficio, indicato come suo domiciliatario durante il giudizio di cognizione. Gli Ermellini, però, sottolineano che la dichiarazione di domicilio esplica i suoi effetti soltanto nella fase di cognizione, non estendendosi a quella successiva, autonoma e distinta dell’esecuzione. Eccezione alla regola. Anche se l’articolo 656, comma 5, c.p.p. prevede che nella fase esecutiva, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, sia possibile la notificazione dell’ordine di esecuzione della pena nei riguardi del difensore che abbia assistito il condannato durante la fase di cognizione, ciò vale solo per gli adempimenti prodromici e necessari per l’esecuzione delle pene detentive in modo tale da renderla più veloce , oppure, in caso di disposta sospensione, per la proposizione dell’istanza per la concessione di misure alternative. In linea generale, invece, lo stesso articolo 656 c.p.p. richiede, per le ulteriori notifiche da fare in sede di esecuzione, in difetto di nomina da parte dell’interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pm. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la decisione al tribunale di Milano.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 ottobre – 5 novembre 2014, numero 45894 Presidente Cortese – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa 19 gennaio 2012 il Tribunale di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, su istanza del locale Procuratore della Repubblica, revocava nei confronti di U.P. la sospensione condizionale della pena, concessagli con sentenza del Tribunale di Milano del 18/2/2010, irrevocabile il 7/5/2010, per non avere il condannato ottemperato alla condizione, cui era subordinato il beneficio, di eliminare le conseguenze dannose del reato commesso. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato per chiederne l'annullamento per a violazione della legge processuale ed inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale innanzi al giudice dell'esecuzione era stato notificato al condannato presso il domicilio del difensore d'ufficio, avv.to Cristina Calanda, che lo aveva assistito nel corso del giudizio di cognizione, in forza dell'elezione effettuata all'atto dell'arresto, che però non conservava validità per la successiva fase dell'esecuzione, per cui avrebbe dovuto procedersi ai sensi dell'articolo 157 cod. proc. penumero ad effettuare ricerche del destinatario al fine di riscontrarne la reperibilità eventualmente presso il luogo di dimora all'estero. b Nullità dell'ordinanza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai presupposti per disporre la revoca del beneficio per non avere il Tribunale riscontrato che l'obbligo di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del reato era stato genericamente imposto con il titolo giudiziale in esecuzione, ossia senza la prescrizione di tempi e modi per l'adempimento e che le iniziative assunte per contattare i danneggiati erano state condotte su incarico di entrambi gli imputati, quindi non soltanto del S 3.Con requisitoria scritta depositata il 6 giugno 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo il primo motivo di gravame formulato dalla difesa. 4.Con successiva memoria la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso ed allegato copia di dichiarazione resa dal coimputato S Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.I1 primo motivo di gravame riveste natura pregiudiziale ed il riscontro della sua fondatezza esime dall'affrontare le censure sul merito del provvedimento impugnato, sollevate con il restante. 1.1 Risulta effettivamente provato dagli atti processuali, direttamente apprezzabili da parte di questa Corte per la natura in rito della questione di nullità proposta, che la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale di Milano è avvenuta nei confronti del condannato mediante consegna al difensore d'ufficio, indicato quale suo domiciliatario nel corso del giudizio di cognizione. Non si è però considerato che la dichiarazione di domicilio esplica i suoi effetti soltanto nella fase di cognizione, ma non si estende a quella successiva, autonoma e distinta, dell'esecuzione Cass. sez. 1, numero 11522 del 03/02/2005, Procopio, rv. 231268 . 1.2 Né per approdare a soluzioni diverse può farsi riferimento al disposto dell'articolo 656 cod. proc. penumero , comma quinto, come modificato dall'articolo 10 del d.l. 24 novembre 2000, numero 341, conv. con mod. nella I. 19 gennaio 2001, numero 4, secondo il quale nella fase esecutiva, mancando la designazione di un difensore di fiducia, può procedersi alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena nei riguardi del legale che abbia assistito il condannato nel giudizio di cognizione, dal momento che la previsione riguarda soltanto gli adempimenti prodromici e necessari per l'esecuzione delle pene detentive al fine di agevolarla e renderla più spedita, oppure, in caso di disposta sospensione, di consentire la proposizione dell'istanza per la concessione di misure alternative. Si tratta dunque di disposizione costituente un'eccezione al precetto generale dello stesso articolo 656, che pretende per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione, in difetto di una nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero e che vieta la sua applicazione analogica Cass. sez. 3, numero 9890 del 23/01/2003, Varavallo, rv. 224828 sez. 1, numero 5395 del 13/01/2010, Carrisi, rv.246567 . Il provvedimento impugnato, poiché affetto da violazione della legge processuale in riferimento al combinato disposto degli articolo 127 e 656 cod. proc. penumero , che ha compromesso il diritto di partecipazione e di difesa dell'interessato, va annullato con rinvio per nuovo esame, previa rituale instaurazione dei contraddicono, al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.