Sulla valutazione del fumus commissi delicti e l’aggravante della transnazionalità la Cassazione si scopre garantista

Al fine della valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti, il giudice non deve limitarsi a verificare la astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto delle risultanze processuali e della effettiva situazione come risultante dagli elementi addotti dalle parti, incorrendo, in difetto, il provvedimento in evidente violazione di legge per aver limitato la propria indagine alla astratta configurabilità del reato, senza prestare attenzione agli elementi di diverso segno offerti dalla difesa.

Questo il principio di diritto posto a fondamento della sentenza numero 42443/15 della Terza Sezione Penale della Cassazione, depositata il 22 ottobre, , che con la medesima pronuncia ha altresì ribadito che «ai fini della configurabilità della aggravante della transnazionalità prevista dall’articolo 4 l. numero 146/2006 occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato di cui all’articolo 416 c.p., impegnato in attività illecite in più di uno Stato. I limiti del giudizio di cassazione. La giurisprudenza di legittimità è oramai assolutamente consolidata nell’affermare che, in tema di ricorsi per Cassazione avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, sia consentito rilevare non solo le tradizionali figure degli errores in iudicando ovvero errores in procedendo , ma anche tutti quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere la motivazione, posta a sostegno del provvedimento impugnato, del tutto mancante ovvero priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, così da rendere non comprensibile l’ iter logico seguito dal giudice. Ricordano infatti gli Ermellini che se è vero che la valutazione deve limitarsi alla sussistenza del fumus commissi delicti , quale astratta configurabilità del reato, come chiarito dalla Sezioni Unite con la nota pronuncia numero 23/1996, non è men vero che lo sviluppo giurisprudenziale successivo, ormai consolidato, ha chiarito che in tale operazione deve, tuttavia, tenersi conto e darsi precisa contezza di tutte le risultanze processuali acquisite sia dalla difesa che dalla pubblica accusa, che possono aver influenza sulla sussistenza e sulla valutazione del fumus . Gli elementi che deve vagliare la Cassazione. Nel dettaglio, ribadisce la Cassazione nella parte argomentativa in diritto della pronuncia in esame, l’attività di controllo del giudice del riesame non può esser disancorata dall’analisi delle deduzioni difensive offerte dalle parti, essendo preciso obbligo del giudice quello di dare conto perché il fatto specifico integra il reato contestato. Il fumus commissi delicti andrà, dunque, verificato in ordine a tutte le componenti della fattispecie contestata, dalla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato alla configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare reale. Nel caso oggetto della valutazione specifica della Cassazione, osservano gli Ermellini come, al contrario di quanto statuito dai principi di diritto appena enunciati, il Tribunale del riesame si sia limitato ad argomentare sulla sussistenza del delitto associativo senza curarsi, per contro, di argomentare sulla base di quali specifici elementi potesse inferirsi la partecipazione al vincolo associativo criminoso, invero di per sé sussistente, del ricorrente. La necessaria valutazione delle deduzioni difensive. Nel vagliare il percorso argomentativo che il giudice del riesame deve compiere in sede di impugnazione di una misura cautelare reale, prosegue la Cassazione, non ci si potrà, quindi, esimere da una valutazione della fondatezza o meno delle deduzioni prospettate e documentate dalla difesa. Così, nel caso in esame, la motivazione viene ritenuta assolutamente carente proprio perché il giudice del riesame nulla aveva argomentato circa la ritenuta estraneità del ricorrente alla società partecipe della associazione criminosa ed a tutte le altre società coinvolte nel processo criminoso – sostenuta dalla difesa –, essendosi limitato il giudice della impugnazione di primo grado ad affermare, apoditticamente, la qualifica di socio occulto dell’indagato senza, tuttavia, specificare, come fosse pervenuto a tale conclusione. Tale percorso motivazionale, che si limiti alla verifica della astratta configurabilità del reato, senza prestare attenzione agli elementi di segno diverso offerti dalla difesa, costituisce evidente violazione di legge e in quanto tale censurabile in sede di legittimità, con conseguente necessità di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sul punto. Aggravante della transnazionalità e delitto associativo. Ricorda inoltre la Cassazione, nella pronuncia in commento ed in accoglimento di ulteriore motivo di doglianza sollevato dal ricorrente, che, secondo recente orientamento di legittimità riconosciuto dalla pronuncia a Sezioni Unite numero 18374/13 e successive conformi delle Sezioni singole, l’aggravante speciale della transnazionalità di cui all’articolo 4 l. numero 146/2006 è applicabile alla fattispecie associativa di cui all’articolo 416 c.p. solo nel caso in cui il gruppo criminale organizzato, oggetto della specifica contestazione associativa ex art 416 c.p., non coincida con il gruppo criminale organizzato transnazionale che costituisce presupposto della circostanza aggravante rilevante ex articolo 4 l. numero 146/2006. Orbene, nel caso di specie il ricorrente si doleva proprio del fatto che il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto dedotto sin dalla prima impugnazione della difesa, non si era minimamente curato di verificare i rapporti tra il gruppo criminale organizzato transnazionale e l’associazione per delinquere. Sotto questo profilo, conclude la Cassazione, la pronuncia del Tribunale del riesame appare pertanto viziata, per violazione di legge, in punto di confermata sussistenza della aggravante di cui all’articolo 4 per il reato associativo, non avendo il giudice del riesame tenuto conto e argomentato in conformità agli appena menzionati principi di diritto, in ordine alla autonomia del gruppo transnazionale rispetto al gruppo criminoso costituente la fattispecie del delitto associativo contestato. Anche su tale punto, pertanto, l’ordinanza impugnata viene annullata con rinvio dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 gennaio – 22 ottobre 2015, numero 42443 Presidente Fiale – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con ordinanza del 10 marzo 2014 il Tribunale di Napoli - Sezione del riesame - confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 2014 con il quale era stato disposto nei confronti di D.S.A. il sequestro per equivalente di beni per Euro 7.654.481,67 corrispondenti all'ammontare delle imposte evase, in ordine agli ipotizzati reati di cui agli articolo 416 cod. penumero in rel. agli articolo 4 e 11 della L. 146/2006 ed ai reati-scopo di cui al D. Lgs. 74/00. 1.2 In particolare il Tribunale, dopo aver confermato la sussistenza del fumus criminis in relazione alle imputazioni provvisorie per il delitto associativo aggravato dalla transnazionalità e per i delitti legati alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, si soffermava sulla posizione dell'odierno ricorrente, riconfermando il suo coinvolgimento nell'associazione per delinquere sulla base del suo ruolo di socio occulto della società MIDDELTOON UK LTD, valorizzando alcuni elementi che consentivano di sussumere la fattispecie astratta in quella reale il Tribunale escludeva la tesi difensiva che voleva il D.S. vittima di una serie di truffe e, quanto alla documentazione prodotta dalla difesa, la riteneva irrilevante in quanto non atta a smentire la partecipazione del D.S. all'associazione, ma attinente a sue vicende personali idonee, secondo la difesa, ad avvalorare la tesi del raggiro in danno del D.S. in contrasto con le risultanze investigative. In riferimento, poi, al requisito della transnazionalità dei reati di cui alla contestazione provvisoria, il Tribunale ribadiva che si trattava di reati commessi in più di uno Stato con l'ulteriore specificazione che i reati tributari erano stati commessi in Italia e che in essi era certamente implicato il gruppo criminale di cui al capo A della imputazione provvisoria escludeva in ogni caso che la legittimità del sequestro dipendesse dalla circostanza aggravate speciale ipotizzata dal Pubblico Ministero articolo 4 della L. 146/906 ed, infine, ribadiva la piena legittimità della misura cautelare ablativa proprio in ragione della natura transazionale dei reati tributari rientranti nel programma criminoso dell'associazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento ricorre l'indagato D.S.A. tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo specifici ed articolati motivi che possono così sintetizzarsi a violazione di legge per erronea applicazione delle norme processuali penali segnatamente articolo 321 cod. proc. penumero per avere il Tribunale confermato la sussistenza del fumus criminis su un piano meramente astratto, ma senza avere proceduto alla valutazione complessiva e compiuta della intera vicenda all'interno della quale si collocherebbe la posizione del D.S. . Sottolinea, al riguardo, la difesa che il Tribunale sarebbe incorso in un difetto assoluto di motivazione, rifacendosi al principio di diritto fissato dalle S.U. di questa Corte Suprema con la sentenza numero 23 del 20.11.1996, Bassi, ma tralasciando tutto lo sviluppo giurisprudenziale successivo secondo il quale in tema di riesame sui provvedimenti cautelari il Tribunale deve avere riguardo non solo alla astratta configurabilità del reato, ma anche a tutte le risultanze processuali acquisite sia dalla Pubblica Accusa che dalla difesa che possono avere influenza sulla configurabilità e sussistenza del fumus delicti b inosservanza ed erronea applicazione della legge penale articolo 4 e 11 della L. 146/06 , in quanto il Tribunale, investito di specifiche censure in ordine alla insussistenza dell'aggravante della trasnazionalità posta a base del provvedimento ablativo, ha ritenuto irrilevante l'articolo 4 della L. 146/06 ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare in forza dell'articolo 3 della medesima legge prosegue la difesa ricordando la decisione della S.C. in merito alla compatibilità dell'aggravante di cui all'articolo 4 della L. 146/06 con la fattispecie associativa di cui all'articolo 416 cod. penumero S.U. 23.4.2013 numero 18374 i cui principi, se correttamente applicati alla fattispecie in esame, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere la sussistenza della citata circostanza aggravante e lamenta, in proposito, difetto assoluto di motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini e limiti che seguono. 2. I reati per cui si procede a carico dell'odierno ricorrente D.S.A. indicato dal Tribunale quale socio occulto della società MIDDELTOON UK LTD ritenuta avere intrattenuto rapporti con società italiane per compravendite di natura cartolare al fine di consentire alle società destinatane finali del bene un credito tributario da portare in compensazione con i debiti IVA contratti verso lo Stato sono quello previsto dall'articolo 416 cod. penumero aggravato dall'articolo 4 della L. 146/06 ed i reati-fine di natura fiscale meglio specificati nel capo di imputazione provvisoria. 3. Fatta questa premessa, va anche ricordato - come del resto osservato dalla difesa del ricorrente nel primo motivo - che, in tema di ricorsi afferenti alla materia del provvedimento cautelare reale, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi oltre ai tradizionali errores in judicando o in procedendo , anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice v. tra le tante, Sez. 6^ 10.1.2013 numero 6589, Gabriele, Rv. 254893 Sez. 5^ 13.10.2009 numero 43068, Bosi, Rv. 245093 S.U. 29.5.2008 numero 35932, Ivanov, Rv. 239692 tali essendo i limiti che incontra il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in materia di provvedimenti di natura cautelare reale, osserva il Collegio che il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al ritenuto fumus commissi delicti , osserva questa Corte che nel provvedimento impugnato manca una motivazione adeguata e coerente con le risultanze evincibili dagli atti. Invero, nella operazione di verifica dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare di cui all'articolo 321 c.p.p., il giudice del riesame non può avere riguardo soltanto alla astratta configurabilità del reato, ma, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti , deve tener conto delle risultanze processuali e della effettiva situazione come risultante dagli elementi addotti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato ed essendo sufficiente l'indicazione, sia pure sommaria, delle ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria in termini, Cass. Sez. 3^ 5.5.2010 numero 26197, Bressan, Cass. Sez. 5^ 15.7.2008 numero 37695, Cecchi Gori e altro, Rv. 241632 . 3.2 Naturalmente l'attività di controllo del giudice del riesame non potrà essere disancorata dall'analisi delle deduzioni difensive offerte dalle parti, essendo preciso obbligo del giudice quello di dare conto anche delle ragioni per le quali per le quali il fatto integra il reato contestato, posto che quest'ultimo è antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare in questo senso Cass. Sez. 2^ 23.3.2006 numero 19523, P.M. in proc. c. Cappello, Rv. 234197 Cass. Sez. 3^ 20.5.2010 numero 27715, Barbano, Rv. 248134 . 3.3 Inoltre, poiché è compito del giudice quello di esaminare il fumus criminis in tutte le componenti relative alla fattispecie contestata, ivi compreso l'elemento soggettivo, solo laddove questo risulti ad evidenza insussistente, potrà essere rilevata l'infondatezza del fumus commissi delicti in questo senso Cass. Sez. 4^ 21.5.2008 numero 23944, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521 Cass. Sez. 3^ 11.3.2010, D'Orazio, Rv. 247103 . 3.4 Nel caso in esame il provvedimento adottato dal Tribunale non appare congruamente motivato con specifico riguardo non già alla sussistenza della fattispecie associativa astrattamente considerata, ma alla sussistenza della fattispecie associativa con riguardo alla posizione del D.S. l'affermazione contenuta a pag. 3 dell'ordinanza impugnata laddove si indica il D.S. come socio occulto della MIDDELTOON UK LTD ritenuta società secondo filtro sulla base di una serie di elementi a carico che consentono di sussumere la fattispecie astratta in quella reale è espressione omnicomprensiva generica che non permette di individuare né l'esatto ruolo del D.S. in quella società, né gli elementi che permettono di qualificare concretamente la fattispecie associativa. 3.5 Anche la motivazione in ordine alla infondatezza delle deduzioni difensive prospettate e documentate dalla difesa è del tutto generica, soprattutto nella parte in cui si intende evidenziare lo stacco tra le vicende personali del D.S. che dovrebbero deporre per la tesi difensiva della truffa ordita a suo danno ed il tema delle operazioni inesistenti effettivamente compiute che vengono date per scontate senza alcuna descrizione, anche sommaria, del coinvolgimento del D.S. nell'associazione, anche questa data per scontata sulla base del mero presupposto dell'essere egli un socio occulto, senza spiegarne le ragioni . 3.6 Tale carenza di motivazione appare tanto più evidente rispetto alle deduzioni difensive con le quali veniva evidenziata la totale estraneità del D.S. non solo all'associazione criminosa ma alla stessa società MIDDELTOON UK asseritamente indicata come partecipe ed ancora l'insussistenza di riferimenti di qualsiasi genere al D.S. nella stessa informativa di reato della Guardia di Finanza. Nulla viene detto da parte del Tribunale in merito alla partecipazione del D.S. ad altre società CREDIT MOBILIER e COEN REAL ESTATE coinvolte nel sistema criminoso. 3.7 Ne deriva che il Tribunale, oltre ad essere incorso in quel difetto radicale di motivazione in cui rientra anche la motivazione c.d. apparente come quella adottata in concreto nella fattispecie in esame , è incorso anche nella violazione di legge per aver limitato la propria indagine al profilo della astratta configurabilità del reato, senza prestare attenzione agli elementi di diverso segno offerti dalla difesa. 4. Analogamente fondato anche il secondo motivo riguardante la prospettata inosservanza della legge penale con specifico riferimento alla confermata sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 4 della L. 146/06 per il reato associativo. 4.1 Il Tribunale, dopo aver seccamente affermato v. pag. 4 dell'ordinanza impugnata che l'ipotesi del reato transnazionale si ricava dal fatto che la fattispecie associativa è stata commessa in più di uno Stato e che i reati tributari ipotizzati indicati come reati-fine sono stati commessi in Italia con il pieno coinvolgimento dell'associazione criminosa, ha escluso la rilevanza della contestata aggravante della transnazionalità ai fini della conferma del provvedimento ablativo. 4.2 Il tema affrontato sin troppo superficialmente dal Tribunale attiene ad un problema ermeneutico recentemente risolto dalle S.U. di questa Corte le quali hanno affermato che l'aggravante speciale della transnazionalità, prevista dall'articolo 4 della L. numero 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, a condizione che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere S.U. 31.1.2013 numero 18374, Adami e altro, Rv. 225035 conformi Sez. 3^ 4.12.2013 numero 7768, Cabeza Valencia, Rv. 258849 idem 2.12.2014 numero 2458, Castorina, Rv. 261958 . 4.3 È stato altresì affermato dalle S.U. altro principio, richiamato genericamente dal Tribunale, secondo il quale Ai fini della configurabilità dell'aggravante della trans nazionalità prevista dall'articolo 4, legge 16 marzo 2006, numero 146, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato v. oltre a S.U. numero 18374/13 cit. anche Sez. 6^ 2.7.2013 numero 31972, Ruberto, Rv. 255887 Sez. 5^ 6.11.2014 numero 500, Zappaterra, Rv. 262217, in cui si precisa che ai fini della configurabilità dell'aggravante in parola, occorre che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, i cui requisiti sono la stabilità dei rapporti fra gli adepti una organizzazione seppur rudimentale la non occasionalità o estemporaneità della stessa, e, infine, la finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale . 4.4 I riferimenti normativi sono costituiti dall'articolo 3 della L. 146/06 che da la definizione del reato transnazionale e dall'articolo 4 che qualifica la circostanza aggravante speciale della transnazionalità e dall'articolo 11 che detta la disciplina relativa alla confisca per equivalente. 4.5 Per reato transnazionale, secondo la formula contenuta nel menzionato articolo 3 si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché a sia commesso in più di uno Stato b ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato c ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato d ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato . 4.6 A sua volta l'articolo 4 intitolato circostanza aggravante dispone al primo comma che Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà . Prosegue il comma 2° disponendo che Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, numero 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, numero 203, e successive modificazioni . 4.7 Infine, l'articolo 11 intitolato Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente prevede che Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato . 4.8 La tesi del ricorrente fa leva sulla assoluta carenza argomentativa in punto di rapporti tra il gruppo criminale organizzato transnazionale e l'associazione a delinquere enunciata nel capo A della imputazione provvisoria, non essendo possibile verificare se si tratti di gruppi diversi presupposto per l'applicazione sia dell'articolo 3 che dell'articolo 4 della L. 146/06 . La semplicistica affermazione della irrilevanza comunque dell'articolo 4 ai fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari reali di cui al successivo articolo 11 non basta a colmare la violazione di legge in punto di assoluta assenza della motivazione, in quanto l'affermazione del Tribunale circa la sussistenza della transnazionalità per l'associazione a delinquere è tautologica ed assertiva, laddove da parte della difesa era stata contestata la configurabilità della circostanza aggravante medesima sulla quale nessuna risposta è stata fornita dal Tribunale. 5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli che in quella sede dovrà dare adeguata risposta alle censure difensive alla luce dei principi di diritto enunciati da questa Corte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.