La notifica nulla, contrariamente a quella inesistente, è sanabile con la tempestiva costituzione in giudizio dell’appellata.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21001, depositata il 13 settembre 2013. Il caso. Lesione della quota di legittima attraverso la simulazione della donazione, in favore di suo fratello, avente ad oggetto il 50% di un immobile. Per queste ragioni, una donna conveniva in giudizio il fratello, appunto, e sua madre, chiedendo l’apertura della successione del padre, l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e della donazione e la formazione di un idoneo progetto di divisione di tutti i beni. Dopo l’accoglimento delle domande attoree da parte dei giudici di primo grado, il fratello convenuto proponeva appello. L’attenzione della Cassazione, però, si sposta sulla questione della errata notifica dell’atto di appello, e l’eventuale sanabilità con la costituzione in giudizio dell’appellata. L’appellata si costituisce in giudizio La Corte di Cassazione osserva che il codice di procedure art. 330 c.p.c. non precisa con quali modalità la parte debba effettuare, nell’atto di notificazione della sentenza, quell’elezione di domicilio che fa sorgere l’onere per la controparte di notificare l’eventuale atto d’impugnazione in detto domicilio , tuttavia, l’indicazione con cui l’ufficiale giudiziario dà atto dell’elezione di un nuovo domicilio da parte dell’appellata deve far presumere, sino a prova contraria, che quell’elezione effettivamente provenga dalla parte cui la relativa dichiarazione viene imputata . e sana la notifica. La S.C. precisa che la notifica dell’appello, eseguita presso lo studio di un professionista che, pur non essendo più colui al quale l’atto avrebbe dovuto esser consegnato, tuttavia, aveva, ancora, un rapporto processualmente significativo con la parte destinataria della notifica stessa, è nulla . Questo perché non è conforme a quanto disposto dal modello dettato dall’art. 330 c.p.c., ma non vuol dire che esso sia anche giuridicamente inesistente . Infatti, la notifica nulla concludono gli Ermellini contrariamente a quella inesistente, è sanabile. E, nel caso di specie, la nullità è stata sanata con la tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 giugno 13 settembre 2013, n. 21001 Presidente Oddo Relatore Scalisi Svolgimento del processo C.M. con atto di citazione del 10 aprile 1992 conveniva in giudizio il proprio fratello C.A.R. e la madre M.L. e assumeva la simulazione della donazione del 22 novembre 198 fatta dal padre in favore del fratello avente ad oggetto il 50% dell'immobile sito in Salerno alla via omissis . Adduceva la lesione della quota di legittima in suo danno delle paterne disposizioni testamentarie a mezzo di altro atto pubblico del 23 novembre 1985, Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno che venisse dichiarata a l'apertura della successione del padre C.R. b la simulazione della funzione remuneratoria della donazione c l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e della donazione, lesive della quota di legittima disponendone la riduzione ed altresì, che venisse d disposta la formazione di idoneo progetto di divisione di tutti i beni ivi compreso un immobile non riportato nel testamento e precisamente il terreno in località omissis e ordinato ai coeredi di depositare il rendiconto dei beni ed al Conservatore dei RR.II. di Salerno la trascrizione della emittenda sentenza f declaratoria di intangibilità dello ius sepulchri in quanto diritto di famiglia, g che i convenuti venissero condannati al pagamento delle spese del giudizio. Si costituivano in giudizio sia C.A.R. sia la madre M.L. , i quali contestavano l'assunta simulazione dell'atto di donazione del 22 novembre 1985, la pretesa lesione della quota di legittima spettante all'attrice, evidenziando che il fondo sito in alla località era stato alienato a terzi a titolo oneroso dal de cuius, quando ancora era in vita. Chiedevano pertanto il rigetto delle domande dell'attrice. Il Tribunale di Salerno, dopo aver espletato CTU anche suppletiva, con sentenza n. 2398 del 2002 dichiarava a aperta la successione testamentaria di C.R. b in accoglimento della proposta azione di riduzione per lesione della quota di riserva di M C. dichiarava l'inefficacia della donazione remuneratoria e delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota nominale spettante ai coeredi di C.M. pari ad Euro 36.868,57 c assegnava a M C. il fondo in denominato , oltre ad un conguaglio di Euro 16.210, 29 da porsi a carico del condividente A.R C. d Assegnava a A.R C. la proprietà del 50% degli immobili in meglio descritti dalla CTU a lui donati dal padre con atto pubblico del 22 novembre 1985 e assegnava a M.L. la piena proprietà degli altri immobili in meglio descritti dalla CTU e del 50% del mobilio che arredava l'abitazione oltre un conguaglio di Euro 3.014,82 che poneva a carico del condividente A.R C. f dichiarava l'intangibilità dello ius sepulchri, quale diritto familiare g condannava i convenuti al pagamento delle spese giudiziali. Avverso tale sentenza proponeva appello C.A.R. per diversi motivi, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata. Si costituiva M C. chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'inesistenza o in subordine la nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello notificato erroneamente dall'appellante all'avv. Wladimiro Manzione, quale difensore costituito in primo grado e che venisse dichiarato inammissibile l'appello proposto. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 692 del 2003 dichiarava inammissibile l'appello principale, privo di efficacia l'appello incidentale perché tardivo, compensava le spese tra le parti. Secondo la Corte salernitana nel caso in esame la notifica dell'atto di appello, essendo stata eseguita presso persona e in luogo non aventi più alcun riferimento con l'appellata era inesistente. L'inesistenza della notifica comportava l'inammissibilità dell'appello principale e, di conseguenza, la perdita di inefficacia relativamente all'appello incidentale spiegata da M C. . La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.A.R. per due motivi. M C. ha resistito con controricorso. All'udienza del 14 febbraio 2013 questa Corte rilevato che il ricorso non era stato notificato al contraddittore necessario M.L. o in caso di suo decesso agli eredi, disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso entro 60 giorni rimettendo la causa a nuovo ruolo. C.A.R. provvedeva a notificare il ricorso agli eredi di M.L. e, cioè, ai figli C.A.R. e C.M. . Motivi della decisione 1.- A.R C. lamenta a con il primo motivo, l'errata applicazione da parte della Corte di merito dell'art. 330 primo comma cpc. b con il secondo motivo la violazione di legge, illogicità, vizio logico. A Avrebbe errato la Corte salernitana, secondo il ricorrente nell'aver ritenuto inesistente la notifica dell'atto di appello avvenuta presso persona e in luogo non aventi più alcun riferimento con l'appellata, considerato che nella relazione di notifica non era presente alcuna indicazione relativa all'atto e alle modalità con le quali la sig.ra C. avesse utilmente eletto domicilio presso lo studio dell'avv. D'Ascoli, né dalla documentazione del procedimento emergevano indicazioni riguardo alla persona che aveva sottoscritto l'elezione di domicilio o il documento in cui essa sia contenuta in originale. E di più la Corte salernitana non ha neppure tenuto conto che la notifica dell'atto di appello con erronea indicazione del domiciliataria nella persona del difensore in primo grado invece di quello del domicilio eletto che comunque si sia ricevuto l'atto con comporta l'inesistenza ma la nullità della notifica, la quale resta sanata con effetto ex tunc dalla costituzione dell'appellato ancorché si sia costituito al solo fine di eccepire l'inammissibilità dell'appello. B Il ricorrente con il secondo motivo intende reiterare le ragioni in diritto che portarono a censurare la decisione del Tribunale. 1.1.= Il primo motivo è fondato e va accolto. È vero che l'art. 330 c.p.c., comma 1, non precisa con quali modalità la parte debba effettuare, nell'atto di notificazione della sentenza , quell'elezione di domicilio che fa sorgere l'onere per la controparte di notificare l'eventuale atto d'impugnazione in detto domicilio, tuttavia, l'indicazione con cui l'ufficiale giudiziario da atto dell'elezione di un nuovo domicilio da parte dell'appellata deve far ragionevolmente presumere, almeno sino a prova del contrario, che quell'elezione effettivamente provenga dalla parte cui la relativa dichiarazione viene imputata. Il fatto, però, che nell'atto di notificazione della sentenza risulti l'elezione di un domicilio della parte notificante presso un soggetto diverso da quello che figurava come domiciliatario nel corso del pregresso giudizio, non equivale a revoca del mandato al precedente difensore in tal senso cfr. Cass. n. 2759 del 2012 . Sicché, per affermare che la notifica effettuata presso l'avv. Wladimiro Manzioni difensore costituito nel giudizio di primo grado, con ampia procura estesa a tutti i gradi del giudizio, fosse inesistente e non già nulla, occorrerebbe poter sostenere che, all'atto della medesima notifica, nessun significativo legame era più assolutamente ravvisabile tra il cessato domiciliatario e la sig.ra M C. . La violazione delle disposizioni circa la persona cui deve esser consegnata la copia dell'atto determina, infatti, la nullità della notifica, come espressamente indicato dall'art. 160 c.p.c., mentre l'inesistenza è configurabile solo se la notifica sia effettuata in luogo ed a persona non avente alcun riferimento con il destinatario della stessa in tal senso cfr. Cass. 12 maggio 2011, n. 10464 e Cass. 21 marzo 2011, n. 6470 . Pertanto, la notifica dell'appello, eseguita presso lo studio di un professionista che, pur non essendo più colui al quale l'atto avrebbe dovuto esser consegnato, tuttavia, aveva, ancora, un rapporto processualmente significativo con la parte destinataria della notifica stessa, è nulla, in quanto non conforme al modello dettato dall'art. 330 c.p.c., ma non anche giuridicamente inesistente. La notifica nulla, contrariamente per la notifica inesistente, è sanabile. 1.2 = Ora, in virtù dell'avvenuta tempestiva costituzione della sig. M C. nel giudizio di secondo grado, la notifica de qua veniva definitivamente sanata, con la conseguenza che l'appello non avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile, e ciò impone di cassare l'impugnata sentenza. 2 = Il secondo motivo è inammissibile atteso che la censura non è rivolta alla sentenza della Corte di appello, ma alla sentenza di primo grado e ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cpc, il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado d'appello o inappellabili. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.