Con il Provvedimento numero 92134 del 10 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione del Decreto del MEF del 2 luglio 2014, ha definito le modalità applicative del regime del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti esercenti attività d’impresa in altro Stato UE di cui all’articolo 166, comma 2-quater del T.U.I.R. c.d. exit tax . Il provvedimento disciplina, tra l’altro, le modalità per l’esercizio dell’opzione di sospensione dell’imposta.
A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 2 luglio 2014, con il quale il Ministero dell’Economia ha dettato le disposizioni di attuazione del regime del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti esercenti attività d’impresa in altro Stato UE di cui all’articolo 166, comma 2-quater del T.U.I.R. c.d. exit tax , l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento numero 92134 del 10 luglio 2014 - emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, del citato Decreto -, ha definito le modalità applicative del regime in parola, con riferimento all’esercizio dell’opzione per la sospensione o rateizzazione dell’imposta e alla prestazione delle garanzie, nonché agli obblighi di monitoraggio annuale. Esercizio dell’opzione. L’opzione per la sospensione fino al verificarsi dell’evento realizzativo e comunque fino a un massimo di dieci anni o rateizzazione in sei rate annuali di pari importo dell’imposta, di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 1, d.m. 2 luglio 2014, si esercita attraverso una comunicazione da presentare all’ufficio territorialmente competente, insieme alla documentazione prevista, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia. Posto che l’Ufficio può richiedere ulteriori informazioni, le opzioni esercitate non producono effetti in caso di documentazione o informazioni infedeli. Al punto 2 il provvedimento in esame elenca la documentazione che i soggetti che esercitano l’opzione sono tenuti in ogni caso a predisporre e conservare tra cui quella contenente le informazioni per la valutazione della solvibilità attuale e prospettica del soggetto , e precisa che la documentazione deve essere aggiornata per rilevare gli eventi realizzativi di cui all’articolo 1, comma 6, del Decreto, ossia quegli eventi al verificarsi dei quali, in caso di opzione per la sospensione, l’imposta diventa dovuta. Monitoraggio e pagamenti. Ai fini del monitoraggio, il contribuente che abbia esercitato l’opzione per la sospensione è tenuto, per i periodi d’imposta successivi a quello di opzione, alla dichiarazione dei redditi annuale, limitatamente ai quadri relativi all’indicazione della plusvalenza complessiva, con l’importo della plusvalenza ancora sospesa e dell’ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l’ammontare dell’exit tax sospesa. L’opzione per la rateizzazione elimina gli obblighi di monitoraggio. Quanto al pagamento dell’imposta, in caso di opzione per la rateizzazione il pagamento della prima rata va effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, mentre le altre rate vanno versate negli anni successivi, unitamente ai relativi interessi, entro il medesimo termine. Garanzie. Non sono tenute a presentare garanzie le imprese che hanno bilanci in attivo nei tre esercizi che precedono il trasferimento della residenza e un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio almeno pari al 120% dell’importo dell’imposta sospesa e/o rateizzata. Negli altri casi l’Ufficio, con atto motivato e sulla base delle informazioni disponibili natura ed entità degli eventuali carichi pendenti, solvibilità attuale e prospettica del contribuente, indici di natura patrimoniale, economica e finanziaria, eventuali categorie di rating attribuiti dalle apposite agenzie , può subordinare l’efficacia dell’opzione per la sospensione o rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia ipoteca di primo grado su immobili o altri diritti di prelazione su beni o diritti di esclusiva proprietà del concedente, fideiussione bancaria, polizza assicurativa , nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione. Per la sospensione, la garanzia è dovuta per un periodo non inferiore a tre anni e va rinnovata, per ulteriori tre anni, nel caso in cui al termine del periodo di validità risultino ancora importi dovuti, mentre per la rateazione, la garanzia è dovuta per un periodo pari a quello di rateazione incrementato di un anno. fonte www.fiscopiu.it
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