L’elezione del Comitato dei Delegati e il ricorso giurisdizionale

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati AIGA , il suo Presidente pro tempore e una Collega iscritta all’AIGA ma non in Cassa Forense perché titolare di redditi inferiori ai minimi richiesti, hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale Ordinario di Palermo.

In particolare, preso atto dell’illegittimità della delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense assunta il giorno 08.02.2013, con la quale sono stati esclusi dal diritto di voto per le prossime elezioni tutti gli avvocati iscritti all’Albo Forense alla data del 03.02.2013, ma che non erano iscritti alla Cassa in precedenza alla data del 01.02.2013, chiedono di ordinare a Cassa Forense di consentire a tutti gli avvocati italiani iscritti all’Albo Forense alla data del 03.02.2013 di votare in occasione del prossimo rinnovo del Comitato dei Delegati di ordinare a Cassa Forense di rideterminare il numero base per la distribuzione dei seggi nei collegi elettorali comprendendo tutti gli avvocati italiani iscritti all’Albo Forense alla data del 03.02.2013 di ordinare a Cassa Forense di consentire alla ricorrente l’espressione del proprio diritto di voto in occasione della prossima competizione elettorale per il rinnovo del Comitato dei Delegati. L’udienza cautelare. Questa si terrà a Palermo il 31 luglio 2013 alle ore 10 avanti al giudice che sarà designato dal Presidente della sezione feriale. Sulla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria credo ci sia poco da discutere alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione. Infatti, con recente sentenza il Consiglio di Stato, sezione IV, 08.05.2013, n. 2502 ha affermato che la giurisdizione del Giudice ordinario non incontra limiti quando la decisione verta non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo. Nello stesso senso la Suprema Corte di Cassazione si veda fra le tante la sentenza n. 23682/2009 . La competenza per territorio. Sempre in rito il ricorso non affronta il problema della competenza per territorio. Ricordo che il Tribunale di Venezia con ordinanza del 29.05.2010, proprio in una vertenza di carattere elettorale promossa nei confronti di Cassa Forense, ebbe ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Roma ex art. 19 c.p.c. e cioè del Giudice del luogo ove Cassa Forense ha sede. L’ordinanza con commento è pubblicata per esteso sulla rivista La previdenza forense , pag. 186, alla quale non possiamo che fare riferimento. Nel merito si tratta di interpretare la precettività immediata o subordinata all’emanando regolamento dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge 247/2012 e, comunque alla necessità della preventiva domanda di iscrizione, che così recitano 8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo . Non entro nel merito della vexata quaestio sub iudice ma è noto il mio pensiero che presuppone la domanda per la iscrizione in cassa forense cosi come previsto dal vigente regolamento. Come per tutti gli enti previdenziali, Inps compresa, a parte i Notai, l' obbligo di iscrizione è legge. Ma l' obbligo si declina con la domanda di iscrizione. E’ facile confondere l' iscrizione ope legis con le modalità con le quali deve essere svolta. In questo senso giurisprudenziali e dottrina sulla formazione del rapporto giuridico previdenziale. È evidente a tutti però che se il Presidente di Cassa Forense avesse indetto le elezioni prima dell’entrata in vigore della legge 247/2012, anziché attendere l’ultimo giorno utile a pubblicazione della legge avvenuta, avrebbe posto la Cassa al riparo da ogni eventuale rilievo avendo la stessa operato nel pieno rispetto della disciplina allora vigente così come del resto certificato nella lettera del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 28.01.2013, purtroppo disattesa. Non ci resta quindi che attendere la decisione in via cautelare del Tribunale di Palermo con il rischio dello effetto domino.