Imputato in ospedale: nessuna comunicazione, ma la cosa è nota al giudice. Nessun rinvio, giudizio nullo

Accolta la tesi dell’uomo. Così viene azzerato il giudizio in Appello e quello in Tribunale. Fondamentale la decisione del giudice di primo grado di non rinviare l’udienza, nonostante l’assenza dell’imputato, ricoverato in ospedale.

Ricovero in ospedale per l’uomo, sotto accusa per il reato di evasione legittimo parlare di assoluto impedimento a comparire in udienza. A meno che il giudice non ricorra allo strumento della visita fiscale per approfondire la patologia e per sostenere la tesi delle anticipate o momentanee dimissioni . Cassazione, sentenza n. 29787, Sesta sezione Penale, depositata oggi Assenza . Nessun dubbio, però, è stato espresso dai giudici di primo e di secondo grado, i quali hanno seguito la stessa linea condanna nei confronti dell’uomo accusato di evasione. Assolutamente irrilevante l’assenza dell’uomo, in occasione del giudizio del Tribunale, nonostante il ricovero in ospedale, risultante peraltro dalla relata di notifica del verbale dell’udienza . Ma l’uomo contesta, per questo, il percorso netto compiuto dai giudici, cominciato in Tribunale e conclusosi in Appello egli, difatti, sostiene la nullità del giudizio ab origine. Ciò perché, spiega l’uomo, la tardività della notifica non ha consentito all’imputato di comunicare al difensore il proprio impedimento e di documentarlo con certificazioni sanitarie, che sono state comunque prodotte nel giudizio d’Appello . Eppure, sottolinea l’uomo dinanzi ai giudici di Cassazione, il giudice di primo grado , che pure aveva contezza dell’ impedimento e aveva l’obbligo di rinviare l’udienza, eventualmente previo accertamento fiscale , ha proseguito l’iter normalmente, e, per giunta, anche la Corte d’Appello ha erroneamente respinto l’eccezione di nullità . Ricovero . Ad avviso dei giudici del Palazzaccio le rimostranze espresse dall’uomo hanno solido fondamento. Soprattutto perché non è accettabile il ragionamento sostenuto dalla Corte d’Appello, secondo cui il ricovero ospedaliero non comporta, di per sé, uno stato di infermità in atto tale da richiedere controlli e cure e l’impossibilità di anticipata o momentanea dimissione . Tale prospettiva, spiegano i giudici, va ribaltata, perché il precipuo scopo del ricovero ospedaliero è proprio quello di praticare, nei confronti del paziente, tutti i necessari controlli e interventi terapeutici . Di fronte a questo quadro, la possibilità di anticipate o momentanee dimissioni è materia di natura strettamente sanitaria , che i giudici possono approfondire solo col ricorso a un adeguato supporto tecnico, acquisibile mediante visita fiscale . A maggior ragione quando, come in questo caso, al giudice risulta aliunde e da fonte sicura la relata redatta dall’agente notificatore il ricovero ospedaliero dell’imputato quindi, la questione era rilevabile d’ufficio . Comunque, laddove ci fossero stati dubbi sulle condizioni di salute dell’imputato, chiariscono i giudici, il Tribunale avrebbe dovuto acquisire ulteriori elementi in merito alla patologia, mediante visita fiscale ed eventuale acquisizione di documentazione sanitaria, onde poter valutare se l’infermità determinasse o meno impossibilità assoluta di comparire . Ma, essendo mancato questo approfondimento, il mancato rinvio dell’udienza è vizio cristallino, che, accogliendo il ricorso dell’uomo, conduce all’annullamento sia della sentenza di secondo grado che di primo grado vicenda giudiziaria, quindi, che dovrà ripartire da zero.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 aprile - 11 luglio 2013, n. 29787 Presidente Agrò – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. M.F. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, in data 21-4-2011, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado emessa, in data 23-4-2009, dal Tribunale di Agrigento, in ordine ai delitto di cui all’art. 385 cp, accertato in Licata il 28-7-2007. 2. Il ricorrente deduce, sia con il primo che con il secondo motivo di ricorso, violazione degli articolo 420 ter, 441 co 1, 178 co 1 lett c cpp, nullità del giudizio di primo grado o mancanza di motivazione poiché l’imputato era impossibilitato a comparire all’udienza del 23 -4-2009 in quanto ricoverato in ospedale, come risultava dalla relata di notifica del verbale dell’udienza del 9 aprile, notificato il 22 aprile. La tardività della notifica non ha consentito all’imputato di comunicare al difensore il proprio impedimento e di documentarlo con certificazioni sanitarie, che sono state comunque prodotte nel giudizio d’appello e da cui risultava colica epatica gastroduodenite erosiva emorragica HP correlata”, con necessità anche di un esame istologico. Ma il giudice di primo grado al quale comunque risultava l’impedimento dell’imputato, aveva l’obbligo di rinviare l’udienza eventualmente previo accertamento fiscale, ed erroneamente la Corte d’appello ha respinto l’eccezione di nullità. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Occorre infatti tener presente che le determinazioni dei giudice di merito in ordine al rinvio dei dibattimento per impedimento a comparire dell’imputato si sottraggono al sindacato di legittimità ove il potere discrezionale attribuito al giudice di merito sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici Cass 8-11-1995, Pranno, rv n. 203410 Cass 16-10-1996, Galli, rv n. 206076 . Nel caso in disamina non è possibile addivenire a tale conclusione, configurandosi in termini senz’altro aporetici l’asserto formulato dalla Corte d’appello secondo cui il ricovero ospedaliero non comporta di per sé uno stato di infermità in atto tale da richiedere controlli e cure e l’impossibilità di anticipata o momentanea dimissione. E’ infatti incontrovertibile che il precipuo scopo del ricovero ospedaliero sia quello di praticare, nei confronti del paziente tutti i necessari controlli e interventi terapeutici. Quanto alla possibilità di anticipate o momentanee” dimissioni, trattasi di profili di natura strettamente sanitaria, il cui apprezzamento difficilmente poteva prescindere da un supporto tecnico, peraltro agevolmente acquisibile mediante visita fiscale. Né rileva che non vi sia stata, al riguardo, alcuna iniziativa da parte della difesa poiché al giudice risultava aliunde e da fonte sicura la relata redatta dall’agente notificatore il ricovero ospedaliero dell’imputato e la relativa questione era rilevabile d’ufficio. A tale proposito, infatti, occorre osservare come, in giurisprudenza, il riferimento all’assolutezza dell’impossibilità di comparire per legittimo impedimento venga inteso in senso rigoroso poiché essa deve risultare dagli elementi addotti come non insuperabile dal soggetto Cass 21-11-1991, Ercolano, rv n 189479 Cass 15-3-1995, Maciocchi, Cass. pen. 1996, 1194 . D’altronde, il giudice, nel valutare, secondo il proprio libero convincimento, la prova dell’assoluto impedimento a comparire, può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi accertamenti e avvalendosi di comuni regole di esperienza e di conoscenze mediche di base Cass 13-7-1993, Caridi, rv n. 195830 , qualora la certificazione non attesti univocamente una patologia di tale gravità da radicare incontrovertibilmente l’assoluta impossibilità di comparire Cass 9-10-1996, Pochetti, rv n. 206968 . Dunque il Tribunale, ove avesse avuto dubbi al riguardo, avrebbe dovuto acquisire ulteriori elementi in merito alla patologia da cui era affetto l’imputato, mediante visita fiscale ed eventuale acquisizione di documentazione sanitaria onde poter valutare se l’infermità determinasse o meno impossibilità assoluta di comparire. Il mancato rinvio dell’udienza, in assenza dell’espletamento di tali incombenti e della formulazione di un’adeguata valutazione al riguardo da parte del Tribunale, induce il vizio eccepito dal ricorrente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, va annullata sia la sentenza d’appello che quella di primo grado, con rinvio dinanzi al medesimo Tribunale per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nonché quella 23 aprile 2009 del Tribunale di Agrigento e rinvia dinanzi al medesimo Tribunale per nuovo giudizio.