PCT e nuove specifiche tecniche: dalle modalità di accesso al sistema, al rilascio di copie, ai pagamenti telematici

Il 30 giugno 2014 si avvicina e il percorso intrapreso per arrivare preparati a quella data continua. Con l’appuntamento di questa settimana, intanto, si conclude la rassegna delle novità introdotte dalle nuove specifiche tecniche dal punto di vista delle modalità di accesso al sistema, del rilascio di copie e dei pagamenti telematici.

Concludiamo la rassegna delle novità introdotte dalle nuove specifiche tecniche dal punto di vista delle modalità di accesso al sistema, del rilascio di copie e dei pagamenti telematici. Accesso al sistema autenticazione a 2 fattori. Per quanto riguarda l’accesso al sistema, l’articolo 6 per i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati e l’articolo 10 per i soggetti abilitati interni prevedono che l’identificazione degli utenti possa ora avvenire, con l’innovativa modalità di autenticazione a 2 fattori si tratta, come recita l’articolo 2, comma 1, lett. b , di una forma di autenticazione basata sull’utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, combinando un’informazione nota per esempio un nome utente e una password con un oggetto a disposizione per esempio una carta di credito, un token o un telefono cellulare . L’autenticazione a 2 fattori può essere utilizzata per l’identificazione di soggetti abilitati esterni e di utenti privati sul punto d’accesso articolo 6 , mentre i soggetti abilitati interni potranno utilizzare tale metodo sia dall’interno degli uffici giudiziari sia dall’esterno della Rete Giustizia articolo 10 . È comunque ammesso il ricorso alle altre modalità già indicate dalle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 in particolare la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi continuano ad essere previste come uniche forme utilizzabili per l’identificazione sul portale dei servizi telematici, il cui indirizzo – http //pst.giustizia.it – è stato finalmente aggiornato articolo 5, comma 1 . Sempre sotto il profilo dell’accesso al sistema, in particolare della consultazione delle informazioni del dominio giustizia, sono state inserite alcune indicazioni per la gestione di soggetti delegati da un utente registrato su un punto d’accesso l’atto di delega, ex articolo 24, comma 10, deve essere sottoscritto con firma digitale e conservato per 5 anni dal punto di accesso, unitamente alla tracciatura di ogni accesso effettuato su delega, mettendo a disposizione tali informazioni su richiesta del Ministero della Giustizia. Controlli almeno una volta l’anno per garantire la sicurezza. Stante la delicatezza dei compiti cui assolvono i punti di accesso, il Provvedimento introduce puntuali obblighi di verifica dell’effettiva funzionalità e adeguatezza dei loro sistemi di sicurezza articolo 24, comma 19 , controlli che devono essere descritti nel piano di sicurezza [articolo 24, comma 14, lett. l ] ed eseguiti almeno una volta l’anno, inviando gli esiti via PEC al responsabile per i sistemi informativi automatizzati. Il Provvedimento 16 aprile 2014 modifica altresì la disciplina stabilita dall’articolo 23 per il rilascio di copie di atti e documenti, che nella versione previgente richiamava l’articolo 23-ter, comma 5, del Codice dell’amministrazione digitale le copie continuano ad essere inviate al richiedente in allegato ad un messaggio PEC, ma vengono ora eseguite ai sensi dell’articolo 23-bis del CAD, che stabilisce il valore giuridico dei duplicati e delle copie informatiche dei documenti informatici. È stato correttamente modificato il precedente riferimento all’articolo 23-ter del CAD, poco pertinente per due ordini di ragioni innanzi tutto tale articolo detta disposizioni in materia di documenti amministrativi informatici in secondo luogo l’articolo 23-ter, comma 5, prevede l’apposizione di un contrassegno sulla copia analogica del documento amministrativo informatico, mentre l’articolo 23 delle specifiche tecniche si occupa del rilascio di copie informatiche. Interventi significativi in merito ai pagamenti telematici. Infine sono stati operati interventi significativi in relazione ai pagamenti telematici, riformulando gran parte dell’art 26 e prevedendo l’utilizzo del Nodo dei Pagamenti-SPC, infrastruttura e piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, per garantire l’interconnessione fra le pubbliche amministrazioni e i prestatori dei servizi di pagamento. In conclusione, il Provvedimento 16 aprile 2014, pur riscrivendo ex novo le specifiche tecniche, non sconvolge l’impianto delle precedenti risalenti al 18 luglio 2011 molte disposizioni sono state trasfuse inalterate nel nuovo articolato, tanto che il legislatore avrebbe potuto limitarsi ad intervenire semplicemente aggiornando il testo previgente. La differente scelta che è stata operata può forse spiegarsi con l’intenzione di sottolineare in maniera più incisiva il distacco rispetto al passato e la particolare rilevanza delle novità introdotte.