Immunità per i giudici della Consulta? Sì, ma a tempo

Intervista diffamatoria nei confronti del pool mani pulite? Secondo i giudici sì, e l’immunità prevista per i giudici costituzionali non è applicabile all’intervistato.

L’intervista, infatti, è stata pubblicata prima della nomina dell’intervistato a giudice della Consulta, per questo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15112/13 depositata il 17 giugno scorso, ha rigettato il ricorso. Il caso. 5 magistrati del pool di mani pulite chiedevano la condanna del prof. Vaccarella, di un intervistatore e di due case editrici, per un’intervista ritenuta di natura diffamatoria, rilasciata ad un giornale e ad una rivista nel 1997. Nel 2002, sono 25mila gli euro riconosciuti agli attori come risarcimento danni, sia in primo che secondo grado. L’intervistato, dunque, propone ricorso per cassazione, ma senza ottenere l’esito sperato. Intervista diffamatoria rilasciata prima della nomina. I Giudici Supremi, infatti, precisano che l’immunità prevista dall’art. 68 Cost. non si estende ai fatti commessi prima della nomina. Nello specifico, non opera in favore del Giudice costituzionale alcuna delle prerogative previste dall’art. 3 della legge costituzionale n. 1/1948 che di fatto equipara il trattamento a quello dei parlamentari - in un giudizio civile per fatti anteriori all’assunzione del relativo Ufficio nella fattispecie Vaccarella è stato giudice costituzionale dal 2002 al 2007 , né è necessario alcun previo interpello della Corte Costituzionale sulla sussistenza di un nesso tra una condotta pregressa ed il successivo espletamento della funzione . Dichiarazioni ripubblicate. Una volta rilasciata un’intervista connotata da contenuti diffamatori, l’intervistato risponde anche della ripubblicazione ad opera di terzi delle sue dichiarazioni, attese le caratteristiche di attitudine all’incontrollata diffusione dei dati coscientemente immessi nell’odierno sistema o circuito dei mezzi di comunicazione di massa . Giudizio civile e giudizio penale sono autonomi. Inoltre, nelle 54 pagine di sentenza, la S.C. ha anche ribadito la completa autonomia tra giudizio penale e giudizio civile. Infatti, il giudice civile deve procedere all’accertamento dei fatti e della responsabilità civile senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazione del giudice penale. Nessuna scriminante per il cronista. Per quanto riguarda il cronista, infine, gli Ermellini sottolineano che per invocare la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, egli avrebbe dovuto evidenziare che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato Cass., nn. 20285/2011 e 1205/2007 .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 maggio 17 giugno 2013, n. 15112 Presidente Berruti Relatore De Stefano