Sequestro per equivalente revocato dal reato più grave

Alla luce del divieto di analogia in malam partem in tema di assoggettabilità alle sanzioni, il sequestro per equivalente deve essere revocato se l’indagato viene rinviato a giudizio per un reato più grave rispetto a quello originariamente imputato, per il quale però non è prevista la confisca.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18775, depositata il 6 maggio 2015. Il fatto. Il gip del Tribunale di Roma aveva sottoposto a sequestro per equivalente, finalizzato alla successiva confisca, alcuni beni di proprietà del legale rappresentante di una società, indagato per infedeltà patrimoniale articolo 2634 c.c. . Nel corso delle indagini la società veniva dichiarata fallita, pertanto il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio per il più grave reato di bancarotta fraudolenta impropria articolo 223, comma 2, l.fall. . Il gup disponeva, quindi, la revoca del sequestro che veniva confermata dal Tribunale di Roma, sezione riesame. Secondo i giudici erano, infatti, venuti meno i presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, posto che in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta impropria la legge non prevede la confisca per equivalente. Il ricorso in Cassazione del pm contro la revoca del sequestro. Contro tale decisione il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha tra l’altro evidenziato come, seguendo l’interpretazione dei giudici di merito, il responsabile dell’infedeltà patrimoniale, sarebbe stato agevolato dal fallimento della società, con la conseguenza che il dissento societario e la bancarotta rappresenterebbero un mezzo sicuro per evitare la confisca sui propri beni per l’indagato di infedeltà patrimoniale. Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come il fallimento della società aveva determinato il perfezionamento di un nuovo e autonomo reato bancarotta fraudolenta e non la prosecuzione dell’accusa originaria infedeltà patrimoniale . La bancarotta fraudolenta impropria c.d. societaria è reato complesso. Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria c.d. societaria, previsto dall’articolo 223 l. fallimentare, è strutturato come reato complesso perché contiene in sé come elemento costitutivo uno dei reati previsti dal codice civile, tra i quali, appunto, l’infedeltà patrimoniale, e gli elementi del reato di bancarotta fraudolenta. Divieto di analogia malam partem. Costante la Corte di legittimità nell’affermare che alla fattispecie di reato complesso non si applicano gli effetti normativi applicabili al reato assorbito, in ragione del principio di tassatività e del divieto, in capo penale, di analogia malam partem in tema di assoggettabilità alle sanzioni. L’articolo 2641 c.c. prevede che, in ipotesi di condanna per infedeltà patrimoniale, il giudice disponga la confisca per equivalente sul prodotto o profitto del reato. Tale previsione non è però contemplata nell’ordinamento per il reato di bancarotta. Ne consegue che, per le ragioni sopra ricordate, la norma sulla confisca per equivalente articolo 2641 c.c. , prevista per il reato assorbito, non può applicarsi al reato complesso, così come affermato peraltro dalla Corte di Cassazione nel caso di assorbimento del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato in quello di frode fiscale. Per tali motivi, la S.C. ha deciso per il rigetto del ricorso del pm.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 dicembre 2014 – 6 maggio 2015, numero 18775 Presidente Oldi – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza, emessa in data 29 settembre 2014, il Tribunale di Roma - sezione riesame -confermava il provvedimento di dissequestro emesso dal G.U.P. dello stesso Tribunale nel procedimento a carico di S.I. , imputato dei reati di cui agli articolo 2624 cod. civ., 216, nnumero 1 e 2, 219, 223, 237 legge fallimentare. Con il provvedimento del G.U.P. era stato revocato il decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal G.I.P. in data 7 febbraio 2012, ai sensi degli articolo 321 comma 2 cod. proc. penumero , 322 ter cod. pen, 2641 cod. civ., dei beni appartenenti all'indagato S.I. in relazione al contestato reato di infedeltà patrimoniale punito dall'articolo 2634 cod. civ In data 3 marzo 2014, in sede di udienza preliminare, su istanza della difesa di S. , il G.U.P. disponeva il dissequestro. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha confermato l'ordinanza del primo giudice in quanto sono venuti meno i presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, posto che in relazione al delitto di cui all'articolo 223 la legge non prevede la confisca per equivalente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 84 cod. penumero e del combinato disposto degli articolo 223 comma secondo, numero 1 R.D. numero 267/42, 2634 e 2641 cod. civ Considerato in diritto Il ricorso è infondato e, di conseguenza, non è meritevole di accoglimento. 1. Vanno condivisi i rilievi dei giudici del merito, che si sintetizzano qui di seguito - il sequestro per equivalente disposto nel caso di specie si fondava sull'assenza di pertinenzialità dei beni rispetto al profitto del reato e sulla natura anticipatoria della confisca per equivalente - il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio per imputazioni diverse da quelle originarie, contestando il reato di bancarotta societaria previsto dal comma 2 dell'articolo 223 L.F. nella parte in cui richiama l'articolo 2634 cod. civ., essendo intervenuto il fallimento della società FARO ASSICURAZIONI fattispecie per la quale il legislatore non ha previsto il sequestro e la conseguente confisca per equivalente - l'intervenuto fallimento ha determinato il perfezionamento di un nuovo e del tutto autonomo reato - previsto dall'articolo 223, comma 2 cit. con una sanzione edittale più elevata di quella prevista dall'articolo 2634 cod. civ. - e non la prosecuzione dell'originaria accusa - il momento consumativo del nuovo reato coincide con la dichiarazione di fallimento - l'articolo 223 determina l'assorbimento degli elementi costitutivi del reato societario, contestato originariamente, considerato come fatto di reato - tale ultimo principio è pacifico in giurisprudenza, secondo la quale l'articolo 223 rinvia non già ai reati dettati dal codice civile, ma ai fatti integrativi dei medesimi, agli elementi tipici delle rispettive figure incriminatrici, per cui l'articolo 223 non può considerarsi circostanza aggravante di quelle ipotesi criminose, ma figura autonoma di reato - tale figura autonoma si struttura come reato complesso perché contiene in sé come elemento costitutivo uno dei reati previsti dal codice civile, ma deve escludersi l'applicazione alla fattispecie complessa degli effetti normativi applicabili al reato assorbito, in ragione del principio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem in tema di assoggettabilità alle sanzioni la norma sulla confisca per equivalente articolo 2641 cod. civ. , prevista per il reato assorbito, non può applicarsi al reato complesso, così come affermato anche dalla Corte di Cassazione nel caso di assorbimento del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato in quello di frode fiscale. 2. Il Pubblico Ministero ricorrente contesta i suddetti rilievi dei giudici di merito in primo luogo con argomentazioni di fatto, secondo le quali, nel caso in esame, l'autore del delitto di infedeltà patrimoniale è venuto a giovarsi, con la revoca del sequestro, in seguito all'intervenuto fallimento della società, da lui in bonis già consapevolmente danneggiata , sicché cagionare il dissesto societario e/o l'insolvenza e quindi commettere bancarotta, per colui sul quale pende un procedimento per infedeltà patrimoniale, sarebbe un mezzo sicuro per evitare l'ablazione da parte dell'A.G. dei propri beni personali sequestrati per equivalente . È evidente che si tratta di argomentazioni non valutabili in questa sede, non dovendo peraltro trascurarsi che quanto sostenuto dal ricorrente è smentito dalla possibilità di ricorrere ad altre forme di misure cautelari reali, come il sequestro conservativo, che peraltro si evince dagli atti essere stato già disposto nel caso di esame, come indicato dallo stesso ricorrente. 3. Correttamente i giudici di merito hanno rilevato che il reato di bancarotta fraudolenta impropria c.d. societaria, previsto dall'articolo 223 legge fallimentare, è una figura di reato autonoma rispetto al reato di infedeltà patrimoniale previsto dall'articolo 2634 cod. civ Esso è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto societario tuttavia, il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il dies a quo da cui decorre la prescrizione Sez. 5, numero 32164 del 15/05/2009, Querci, Rv. 244488 . Né può ipotizzarsi che i fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società costituiscano un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, integrando di contro l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario Sez. 5, numero 15062 del 02/03/2011, Siri, Rv. 250092 . Il Pubblico Ministero ricorrente, proprio partendo dall'assunto della configurabilità del reato complesso, ritiene che possa applicarsi anche nel caso di bancarotta c.d. societaria il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 2641 cod. civ., prevista per il reato societario assorbito. La tesi è errata, così come rilevato dai giudici di merito. Il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca ha natura prettamente sanzionatoria, a differenza del sequestro preventivo ex articolo 321 cod. proc. penumero Sez. 3, numero 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103Sez. 3, numero 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164 Sez. U, numero 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255037 . A tal proposito, correttamente il Tribunale rileva che, se fosse fondata la tesi della sopravvivenza del reato elemento costitutivo e dei suoi effetti giuridici nel reato complesso, l'articolo 84 comma 1 cod. penumero escluderebbe l'applicabilità dell'articolo 77 cod. penumero che prevede che, nel determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi , con la conseguenza che non si potrebbe far riferimento ai singoli reati per determinare le pene accessorie e la confisca come sanzione non potrebbe essere parametrata sul profitto del reato di infedeltà patrimoniale. Il Pubblico Ministero ricorrente censura il meccanismo del c.d. assorbimento, ritenendo che esso operi solo con espresso riferimento al trattamento sanzionatorio del reato complesso, richiamando a tal fine gli articolo 131 e 170 cod. penumero . Corrette sul piano giuridico sono ancora una volta le argomentazioni del Tribunale a confutazione di tali censure. L'articolo 131 cod. penumero , che prevede la procedibilità d'ufficio del reato complesso se il reato elemento costitutivo è procedibile d'ufficio, è norma processuale, per cui inconferente è il richiamo fatto dal ricorrente. L'articolo 170 cod. penumero , che certamente è norma di diritto sostanziale, non avvalora la tesi del ricorrente, perché la causa estintiva di un reato elemento costitutivo del reato complesso non si trasmette a quest'ultimo, proprio perché il reato complesso è figura autonoma e le fattispecie che lo compongono sono inserite in maniera fattuale nella fattispecie complessa altrimenti opinando ne deriverebbe che l'estinzione per prescrizione del reato componente possa comportare anche l'estinzione del reato che lo ingloba, per il venir meno di uno degli elementi costitutivi. Peraltro, come si è già detto, proprio per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria articolo 223, comma secondo, numero 1 L.fall. , che è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto societario, il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il dies a quo da cui decorre la prescrizione Sez. 5, numero 32164 del 15/05/2009 - dep. 06/08/2009, Querci, Rv. 244488 , sicché assolutamente irrilevante è il termine prescrizionale del reato societario che va a comporlo. Sempre correttamente il Tribunale ha rilevato che questa Corte non ha affatto affermato che si applichi alla bancarotta l'articolo 2634 cod. civ Si è solo affermato che il comma 3 di tale previsione che, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sarebbe stata in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - che sono senz'altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi Sez. 5, numero 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562 . Giova peraltro ricordare che questa Corte, anche di recente, ha ribadito che, in caso di dichiarazione di fallimento, il reato di appropriazione indebita e il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione degli stessi beni, sebbene si tratti di fattispecie tra loro strutturalmente diverse, danno luogo ad un reato complesso ex articolo 84 cod. penumero , che determina l'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta Sez. 5, numero 48743 del 29/10/2014, Flecchia, Rv. 261301 . Ne deriva che certamente la norma sulla confisca per equivalente articolo 2641 cod. civ. , prevista per il reato societario assorbito dall'articolo 223 legge fallimentare, non può applicarsi a quest'ultimo, in quanto reato complesso, così come affermato peraltro da questa Corte nel caso di assorbimento del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato in quello di frode fiscale Sez. 2, numero 5656 del 11/01/2007, Perrozzi, rv. 236126 Sez. 3, numero 39172 del 24/09/2008 Canisto, Rv. 241033 . Deve quindi escludersi l'applicazione alla fattispecie complessa degli effetti normativi applicabili al reato assorbito, in ragione del principio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem in tema di sanzioni. Va, infine, detto che non sussistono i presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale come sollecitato dal ricorrente , non presentando affatto il sistema profili di irragionevolezza, potendo - come si è detto - essere adottati altri strumenti finalizzati a sottrarre all'imputato di bancarotta societaria la disponibilità del patrimonio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.