Accreditamento alla piattaforma elettronica: attenzione alle sanzioni in caso di inadempimento!

A seguito dell’emanazione del D.l numero 35/2013, la Ragioneria Generale dello Stato, in considerazione della particolare importanza del provvedimento e delle conseguenze di carattere sanzionatorio a carico dei dirigenti responsabili, ha fornito, con la circolare numero 19 del 24 aprile 2013, le prime indicazioni operative alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.

Obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica. In base all’articolo 7, comma 1, del decreto citato, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso cioè il 29 aprile 2013 le amministrazioni pubbliche devono registrarsi sulla piattaforma elettronica sulla quale viene gestito in via telematica il meccanismo della certificazione un’eventuale inadempimento rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta inoltre una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo. I soggetti tenuti alla registrazione. Sono obbligati all’accreditamento tutti gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, comprese le Regioni sottoposte a piano di rientro nei cui piani/programmi operativi siano previste operazioni relative al debito. Per Regioni, Province e Comuni, qualora non sia indicata un’altra figura dall’ente stesso, è il Responsabile finanziario ad essere tenuto alla registrazione con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, invece, il soggetto tenuto alla registrazione deve essere individuato nei rappresentanti legali dell’ente, e dunque nei direttori generali. Certificazione dei crediti in modalità telematica. Il decreto prevede che la certificazione dei crediti avvenga esclusivamente mediante la piattaforma elettronica, pertanto non possono più essere accolte istanze presentate in forma cartacea. Ricognizione dei debiti contratti dalle PA. Tale operazione va effettuata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre 2013 le amministrazioni debitrici devono comunicare, tramite un apposito modello, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e in essere alla data della comunicazione, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. Il modello consentirà di evidenziare i debiti già oggetto di cessione o di certificazione. In particolare, con riferimento all’amministrazione regionale, la piattaforma consentirà di distinguere i debiti che si riferiscono al Servizio sanitario regionale e che la Regione comunica in quanto gestione sanitaria accentrata da quelli riferiti alla gestione extrasanitaria. Anche tale adempimento, posto a carico dei soggetti responsabili della registrazione, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Certificazione mediante le modalità ordinarie e possibilità di correzione. La circolare precisa poi che resta ferma la possibilità di presentare istanza di certificazione tramite la piattaforma elettronica, secondo le modalità ordinariamente previste dal D.M. 25 giugno 2012, purché si evitino doppie compensazioni dello stesso credito. Infine, in caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione di uno o più debiti, l’amministrazione può chiedere l’integrazione o correzione dell’elenco.

TP_AMM_13RgsCirc19