Respinta la tesi della società, secondo cui la condotta dell’uomo era paragonabile alla guida senza patente. Pur a fronte della menomazione fisica del conducente e dell’utilizzo di una vettura non adattata alle sue condizioni, non si può parlare di violazione così grave da far venir meno la garanzia prevista dal contratto di assicurazione.
Lui, munito di “patente speciale”, si mette alla guida di una vettura priva dei necessari “adattamenti” alle sue condizioni fisiche. Ciò, però, non consente alla compagnia assicurativa di chiamarsi fuori in occasione dell’incidente provocato dall’uomo. Non regge, difatti, l’ipotesi avanzata dalla società, cioè che la condotta dell’automobilista sia catalogabile come “guida senza patente” Cassazione, ordinanza numero 6403, sezione VI Civile, depositata il 1° aprile . Trasportati. A novembre 2003 l’incidente, provocato dal conducente. Notevoli le lesioni fisiche riportate dalle «terze persone trasportate» difatti, la compagnia assicurativa dell’uomo è costretta a sborsare oltre 900milioni di vecchie lire come «risarcimento». Secondo la società, però, non era operativa la «garanzia assicurativa». Ciò a causa della condotta azzardata del conducente, che, pur «portatore di protesi al braccio destro e titolare di ‘patente speciale’», aveva guidato «una vettura priva» dei necessari «adattamenti». Tale ragionamento viene ritenuto corretto dai giudici del Tribunale consequenziale la condanna del conducente a versare quasi 450mila euro alla compagnia assicurativa. Di avviso completamente opposto, però, i giudici d’appello niente «rivalsa» per la società e niente esborso economico a carico dell’automobilista. Guida. E ora, nonostante le obiezioni mosse dalla compagnia assicurativa, la vittoria dell’uomo è definitiva. Svanisce definitivamente, per lui, lo spettro di rimborsare la società. Per i Giudici della Cassazione, difatti, è illogico equiparare «l’omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente». Ciò perché «la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente» non è inquadrabile come «guida senza patente», bensì è valutabile come violazione minore, ad esempio «guida senza lenti». Di conseguenza, viene meno la «condizione ostativa alla copertura assicurativa» prevista nel contratto firmato dall’automobilista.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 febbraio – 1 aprile 2016, numero 6403 Presidente Armano – Relatore Cirillo Svolgimento del processo E’ stata depositata la seguente relazione. «1. La Milano Assicurazioni s.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Tessitura B. s.r.l., G.B., A.C. in B., P. e M. B. per sentirli condannare, in accoglimento dell'azione di rivalsa proposta, alla rifusione della somma di lire 911.300.000, a titolo di risarcimento del danno patito dai terzi trasportati, a seguito di sinistro stradale, verificatosi in data 7 novembre 1993, causato dal conducente assicurato G. B., morto nell'incidente. La domanda si fondava sulla mancata operatività della garanzia assicurativa, poiché il conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, guidava, secondo la società attrice, un'autovettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente dalla patente stessa. I convenuti si costituirono in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto vantato dall'attore e, nel merito, chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale di Milano accolse la domanda e condannò i convenuti a rimborsare alla Milano s.p.a. la complessiva somma di curo 449.335,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla re fusione delle spese di lite. 2. Avverso la pronuncia del Tribunale di Milano hanno proposto appello i convenuti soccombenti e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 1 ° febbraio 2013, ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza del Giudice di prime cure, ha rigettato la domanda della società di assicurazione, condannandola al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. 3. Contro la sentenza di appello ricorre la Milano Assicurazioni s.p.a. con atto affidato ad un unico motivo. Resistono la Tessitura B. s.r.l., G.B., A.C. in B., P. e L. B. con un unico controricorso. 4. Osserva il Relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio in applicazione degli articolo 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 125, comma 2, nonché dell'articolo 116, comma 5, cod. strada nel testo vigente all'epoca dei fatti, in relazione all'ars 18 della legge numero 990 del 1969, all'ars. 1362 cod. civ. ed all'articolo 2 delle condizioni generali di assicurazione. 5.1 Il motivo non è fondato. Ha ritenuto la Corte d'appello che il Tribunale avesse erroneamente equiparato l'omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente, così considerando perfezionata la corrispondente condizione ostativa alla copertura assicurativa, di cui all'articolo 2 delle condizioni generali del contratto. La Corte d'appello ha motivato il proprio convincimento sulla circostanza che il conducente del veicolo era titolare di regolare patente di guida, seppur speciale, funzionale all'utilizzo di un'autovettura munita degli adattamenti ivi prescritti. L'assunto fondamentale della società ricorrente, invece, è che la guida di una vettura priva degli adattamenti imposti dalla patente - nella specie, come si è detto, la vittima era portatrice di protesi al braccio destro -sia equiparabile ad una sorta di guida senta patente. 5.2. Si rileva, intanto, che la sentenza impugnata nulla ha detto circa l'effettiva dimostrazione del fatto che la vettura in questione fosse priva dei supporti richiesti, né il ricorso censura la mancata ammissione delle prove sul punto. Ciò premesso, si osserva che questa Corte ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative ne deriva che, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni co limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un'ipotesi di mera illiceità alla guida sentenza 25 maggio 2010, numero 12728, confermata dalla sentenza 25 settembre 2014, numero 20190 . E che la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non sia equiparabile ad una guida senza patente è indirettamente confermato anche dall'articolo 125, comma 4, del codice della strada, che prevede per questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa. Non è ravvisabile, perciò, alcuna delle prospettate violazioni di legge. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato». Motivi della decisione 1. La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni. La clausola contrattuale richiamata dalla società ricorrente e trascritta nel ricorso prevede una formula ampia e generica, come risulta dalla dicitura «l’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore». Ciò comporta che la situazione lamentata dalla ricorrente - cioè l'essersi posto G. B. alla guida di un veicolo non adattato alla sua situazione fisica di portatore di protesi al braccio - non può in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di chi si metta alla guida senta la patente, avvicinandosi piuttosto ad altre situazioni quale, ad esempio, l'essersi posto alla guida senza lenti, avendone l'obbligo . D'altronde l'abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità che attesta l'esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente. E comunque, se pure sussistesse un dubbio, la clausola predisposta dalla società di assicurazione dovrebbe essere interpretata contra stipulatorem articolo 1370 cod. civ. . 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, numero 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'ars. 13, comma 1-giiater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 12.200, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'ars. 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.