Le Sezioni Unite della Cassazione hanno annullato la decisione della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale era stata inflitta la sanzione disciplinare dell’ammonimento ad un magistrato che aveva svolto indagini anche sull’ex Presidente del Consiglio e sull’ex Direttore del Tg1.
Le ragioni dell’annullamento? Un difetto di motivazione. E’ quanto emerge dalla sentenza numero 7383 depositata il 25 marzo 2013. Le violazioni contestate. Un Sostituto Procuratore della Repubblica veniva incolpato di aver violato, con riferimento al d.lgs. 23 febbraio 2006 numero 109 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità , le seguenti disposizioni peraltro specificazioni dei più generali Doveri del magistrato fissati dall’articolo 1, per cui «Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni» - articolo 2 Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni , comma 1 «Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni» o lett. d «i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori» o lett. n «la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti». È il caso di anticipare che la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura finiva per ritenere accertata la sola violazione dell’ipotesi sub lett. n . Il caso. Ma vediamo un po’ che cosa era successo. Siamo nel mese di marzo del 2010. Un Sostituto Procuratore della Repubblica, nella sua qualità di assegnatario di un procedimento penale e di coordinatore interno del gruppo di lavoro reati contro la P.A. di un progetto organizzativo dell’ufficio, era stato incolpato per aver omesso di informare il Procuratore della Repubblica, nella sua duplice veste di capo dell’ufficio e di coordinatore esterno del predetto gruppo, sugli sviluppi più rilevanti del procedimento menzionato. Più precisamente, al Sostituto Procuratore veniva contestato - di non aver comunicato l’avvenuto deposito delle informative redatte dalla Guardia di Finanza contenenti le risultanze delle investigazioni svolte - di non aver comunicato la decisione di iscrivere nel registro degli indagati, sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, tre nuovi soggetti, aventi profili di alta rilevanza esterna politica e pubblica tra cui l’ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi e l’ex Direttore del Tg1, Augusto Minzolini . Specialmente quest’ultima decisione iscrizione registro degli indagati veniva assunta senza alcuna informativa, né preventiva né immediatamente successiva, nei confronti del Procuratore della Repubblica. In aggiunta, veniva contestato all’incolpato di non aver informato il capo dell’Ufficio del deposito presso la Cancelleria del GIP della richiesta di fissazione di un’udienza camerale per il parziale utilizzo di alcune intercettazioni e per la contestuale distruzione di quelle irrilevanti. Deposito della richiesta che avveniva prima che il Sostituto Procuratore venisse convocato avanti al Procuratore convocazione disposta perché si era diffusa la notizia dell’avvenuta violazione del segreto investigativo. In questo quadro, il Sostituto Procuratore avrebbe, con la predetta condotta omissiva - almeno stando alla contestazione dell’addebito - reiteratamente e gravemente violato, ex articolo 2, lett. n , sopra riportato, i doveri di rispetto delle norma, anche regolamentari, disciplinanti il servizio giudiziario contenute nel progetto organizzativo di quella Procura della Repubblica in vigore per il triennio 2009 - 2011 i fatti, lo ricordiamo, sono del marzo 2010 . Veniva contestata anche la violazione della lett. d dell’articolo 2, citato poco sopra, perché la stessa condotta avrebbe altresì integrato una grave scorrettezza nei confronti del Procuratore Capo, tenuto conto dell’estremo rilievo politico delle persone coinvolte e della percepibile ricaduta mediatica della indagine. Ma appunto, come anticipato poco fa, veniva ritenuta violata solo la disposizione sub lett. n in pratica per «la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti» . Un caso piuttosto articolato. Sinora si è solo riassunto il caso sotteso alla decisione disciplinare impugnata in Cassazione. Per una più dettagliata disamina della vicenda è necessario attingere direttamente alla corposa sentenza qui in commento sono circa 25 pagine . Tuttavia, si cercherà ora di riassumere le questioni giuridiche e le ragioni che hanno spinto le Sezioni Unite a cassare la decisione, rinviando la questione alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Cosa dice la Cassazione le norme disciplinari puniscono condotte reiterate La motivazione della Sezione Disciplinare non hanno convinto la Cassazione, in particolare perché le norme prese come punto di riferimento prevedono la sussistenza di comportamenti «abitualmente o gravemente scorretti», oppure «la reiterata o grave inosservanza» degli obblighi ivi stabiliti quindi esse sembrano sottendere la sussistenza di più condotte ripetute nel tempo. Al contrario, nel caso deciso, in fondo si era in presenza di una sola ed unica condotta aspetto che ha reso contraddittoria e non esauriente la motivazione adottata. Precisa infatti la Cassazione la lettera n dell'articolo 2, prevede come condotta disciplinarmente rilevante, la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti, sicché l’inosservanza di tali norme può costituire illecito disciplinare solo ove alternativamente presenti come reiterata oppure come grave . Del resto, l’ipotesi sub lett. d , prevede, parimenti, come condotta disciplinarmente rilevante, i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, sicché tali comportamenti scorretti possono costituire illecito disciplinare solo ove, in parallelismo con la fattispecie precedente, siano abituali o gravi . ma nel caso specifico si era in presenza di un unico episodio. Sempre secondo le Sezioni Unite, in punto di fatto è pacifico che la condotta contestata sia unitaria aver omesso l’incolpato di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica, nell’arco di pochi giorni, di alcuni atti da lui stesso posti in essere autonomamente nella sua qualità di Sostituto procuratore della Repubblica , laddove invece un fugace e mero riferimento testuale, contenuto nella sentenza impugnata, alla reiterazione , risulta inequivocabilmente smentito dall’affermazione che la condotta non poteva considerarsi abituale «trattandosi di un unico episodio». Per cui è chiaro, secondo la Suprema Corte, che la contestazione di un duplice addebito disciplinare, a fronte dell’unica, medesima, condotta omissiva, si atteggia con la stessa valenza del concorso formale di reati, ossia quando con la stessa azione o omissione si violano più disposizioni di legge integrando così plurime fattispecie di reati. Concludendo la sentenza era affetta da vizio di motivazione. In conclusione – e al termine di un ragionamento peraltro ben più articolato, per cui si rinvia, come accennato, alla lettura della decisione in rassegna nella sua interezza – secondo i Giudici di Piazza Cavour può dirsi che la valutazione della gravità della violazione dell'obbligo di tempestiva informazione, presupposto indefettibile per l'affermazione della responsabilità disciplinare in riferimento alia fattispecie della lettera n dell'articolo 2, comma 1, citata - da una parte non risulta espressamente enunciata nella sentenza impugnata dopo l'accertamento della condotta materiale della ritenuta violazione dell'obbligo suddetto - d'altra parte essa non è in modo univoco ricavabile indirettamente dalla mera narrazione dei fatti accertati, contenuta nella medesima sentenza, perché questa dà atto anche di altre circostanze che possono avere una valenza in senso opposto, quali - mutuando categorie penalistiche - circostanze attenuanti - che, da ultimo ma non ultimo, la parallela valutazione di gravità richiesta dalla lettera d dell'articolo 2 citato, ed avente ad oggetto la stessa condotta di violazione dell'obbligo di tempestiva informazione, è stata sì espressamente fatta dalla Sezione Disciplinare, ma in termini giustificativi e quindi favorevoli all’incolpato. Pertanto, conclude la Cassazione, in mancanza di questo bilanciamento in termini di valutazione comparata tra la condotta omissiva oggettivamente accertata e le suddette circostanze di fatto al contorno, che ne definiscono il contesto di specie, al fine di verificare il concorrente requisito della gravità della condotta omissiva addebitata all’incolpato, il canone della necessaria motivazione circa i fatti di causa risulta non essere stato pienamente rispettato. Per queste ragioni l'impugnata sentenza è stata ritenuta affetta da vizio di motivazione ed è stata cassata con rinvio alla medesima Sezione Disciplinare ma in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 febbraio - 25 marzo 2013, numero 7383 Presidente Preden – Relatore Amoroso Svolgimento del processo 1. Il Dott. M R. , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, è stato incolpato de gli il leciti disciplinari di cui agli articolo 1 e 2, comma 1, lett. d ed n del d.lgs. numero 109 del 2006. In particolare al predetto magistrato, nella qualità di assegnatario del procedimento penale numero 1902/2008 R.G.N.R. e di coordinatore interno del gruppo di lavoro reati contro la P.A. del progetto organizzativo dell'ufficio, è stato contestato di aver omesso di informare il Procuratore della Repubblica Dott. C.C.M. , nella sua duplice veste di capo dell'ufficio e di coordinatore esterno del predetto gruppo, sugli sviluppi più rilevanti del procedimento e precisamente sull'avvenuto deposito, nelle date del 2 marzo 2010 e del 5 marzo 2010, delle informative redatte dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia tributaria di Bari contenenti le risultanze delle investigazioni svolte nell'ambito del predetto procedimento sulla decisione di iscrivere nel registro degli indagati, in data 8 marzo 2010, dopo una valutazione individuale delle risultanze probatorie emergenti dalla informativa del 5 marzo, tre nuovi soggetti aventi profili di alta rilevanza esterna politica e pubblica il Presidente del Consiglio Onumero B.S. nonché i Dott.ri I.B.G. e A M. decisione che veniva assunta senza alcuna informazione né preventiva né immediatamente successiva nei confronti del Procuratore Dott. C.M C. sul deposito, in data 12 marzo 2010, presso la cancelleria del GIP della richiesta di fissazione di un'udienza camerale per il parziale utilizzo di alcune intercettazioni e per la contestuale distruzione di quelle irrilevanti ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 140/2003 deposito che avveniva prima della sua convocazione avanti al Procuratore, da quest'ultimo disposta, dopo che si era diffusa la notizia della avvenuta violazione del segreto investigativo. Con la predetta condotta omissiva il Dott. M R. - secondo la contestazione di addebito - aveva reiteratamente e gravemente violato, ex articolo 2, comma 1, lett. n , cit., i doveri di rispetto delle norme, anche regolamentari, disciplinanti il servizio giudiziario contenute nel progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Trani in vigore nel triennio 2009 - 2011. La stessa condotta integrava altresì la grave scorrettezza di cui alla lett. d dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. numero 109 del 2006 nei confronti del Procuratore Capo Dott. C. , tenuto conto dell'estremo rilievo pubblico e politico delle persone coinvolte e della percepibile ricaduta mediatica esterna della indagine. 2. A seguito dell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del Dott. M R. per i fatti suddetti, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza numero 112 del 5 luglio 2012 - 11 settembre 2012 dichiarava quest'ultimo responsabile dell'illecito disciplinare ascrittogli sub articolo 2, comma 1, lettera n , del d.lgs. numero 109 del 2006 e gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'ammonimento, mentre escludeva l'incolpazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d , del medesimo d.lgs. e quindi lo assolveva. 3. In punto di fatto la sentenza della Sezione disciplinare osservava quanto segue. 3.1. Nell'ambito del procedimento penale denominato AmEx riguardante l'emissione di carte di credito di tipo revolving Bine credit cards in riferimento ad un'ipotesi di reato di usura, inchiesta assegnata al dott. M R. , venivano autorizzate ed attivate intercettazioni telefoniche sulle utenze dei principali indagati due funzionari apicali della società American Express e anche di componenti dell'Autorità di garanzia nelle Comunicazioni. Sull'utenza di uno di questi ultimi, Dott. I.B. , furono captate anche alcune telefonate dell'allora Presidente del Consiglio onumero S B. , nelle quali in sostanza quest'ultimo lamentava di essere perseguitato dalla trasmissione televisiva OMISSIS e faceva pressioni sul suo interlocutore affinché trovasse il modo per far cessare tale persecuzione. Tali intercettazioni intervennero nel novembre del 2009. Alla notizia di ciò, che costituiva un imprevisto sviluppo degli atti di indagine, il Dott. R. cercò immediatamente a casa, per telefono, il Capo dell'Ufficio della Procura di Trani, ossia il Procuratore Dott. C. , avvertendolo che doveva riferirgli personalmente una questione particolarmente delicata, appunto l'avvenuta intercettazione delle telefonate tra il Presidente del Consiglio in carica e un componente AGCOM. La sentenza della Sezione Disciplinare prosegue notando che risultava dunque - circostanza confermata dallo stesso procuratore Dott. C. , udito come teste - che il Dott. R. nello stesso giorno in cui ebbe notizia dalla Guardia di Finanza dell'intercettazione o il giorno successivo si recò personalmente a casa del Dott. C. , per riferirgli di quell'imprevisto sviluppo dell'indagine. E risultava anche che già in questo primo colloquio tra il Dott. R. e il Dott. C. fu apprezzata e valutata la generica rilevanza penale dei contenuti delle intercettazioni in questione, anche se non fu avanzata alcuna precisa ipotesi in ordine alla qualificazione del possibile reato che tali contenuti potevano integrare. Dalla testimonianza del Maresciallo V. risultava inoltre che nei giorni immediatamente successivi vi fu una riunione nell'ufficio del Dott. C. , dedicata agli imprevisti sviluppi dell'indagine, cui partecipò anche il Procuratore aggiunto Dott. G. . E risultava anche che nei giorni a seguire, nell'ufficio del Dott. R. , alla presenza del Dott. G. , del Colonnello P. della Guardia di Finanza, del Maresciallo V. e forse di altri appartenenti a corpi di polizia giudiziaria, fu effettuato l'ascolto delle varie telefonate oggetto d'intercettazione. Invece il Procuratore capo Dott. C. , come da lui stesso confermato nella propria audizione, non partecipò a tale ultima riunione e quindi non ascoltò nessuna intercettazione, nemmeno quelle più delicate intercorse tra il Presidente del Consiglio e il componente dell'AGCOM. La sentenza della Sezione Disciplinare osserva poi che, richiesto espressamente di spiegare le ragioni di quella che appariva una scelta singolare - considerate la sua posizione di capo dell'ufficio, la necessità di attribuire una qualificazione giuridico - penale precisa ai fatti - reato che si andavano profilando, e complessivamente, la delicatezza dell'indagine che ne sarebbe scaturita - il Dott. C. testualmente rispondeva No, no, mi perdonerete, non le ho volute ascoltare, perché mi sono state riferite dal collega, poi le ha ascoltate anche il Procuratore aggiunto. Personalmente sono un po' refrattario a sentire il contenuto di certe telefonate perché erano lì e non se le potevano essere inventate né il collega né tanto meno il Procuratore aggiunto da me delegato per l'ascolto. Non le ho ascoltate . E ancora, rispondendo ad una domanda della difesa dell'incolpato che gli domandava se comunque gli fosse chiara la rilevanza penale delle telefonate Chiarezza io non ne potevo avere, perché non le avevo ascoltate, non avevo né letto il testo né ascoltato. Però siccome mi sono sempre affidato - perché è stato sempre corretto nel riferirmi il giusto - ritenni che ciò che mi riferiva il collega R. fosse il contenuto della telefonata. Perché poi tutto sommato, il contenuto era sempre quello non far fare la trasmissione OMISSIS , con toni minacciosi e violenti . In ogni caso - prosegue la sentenza della Sezione Disciplinare - risultava dalla varie testimonianze che all'ascolto delle telefonate seguirono alcune riunioni nelle quali venne discusso il possibile inquadramento giuridico - penale dei fatti risultanti dalle telefonate. Emergeva altresì agli atti che in data 17 dicembre 2009 furono, tra gli altri, convocati presso la Procura della Repubblica di Trani, per essere ascoltati in qualità di testimoni, i dottori I.B. e M. . Il Procuratore Dott. C. fu informato oralmente, lo stesso giorno 17 dicembre 2009, al pomeriggio, del compimento di tali atti di indagine. Il Procuratore medesimo, sentito come teste nel procedimento disciplinare, aveva confermato questo aspetto ed aveva indicato proprio nella data del 17 dicembre 2009 l'ultimo vero contatto con il Dott. R. in ordine agli sviluppi dell'inchiesta. Si era trattato di una riunione collegiale nella quale si discusse delle varie ipotesi di reato in astratto ipotizzabili e della competenza territoriale, ma non si adottò alcuna decisione operativa e si decise di attendere il deposito delle annotazioni da parte della Guardia di Finanza. La sentenza della Sezione Disciplinare ricorda in proposito le affermazioni del Dott. C. . sino ad arrivare al dicembre del 2009 quando ci fu un pomeriggio in cui facemmo il punto della situazione. Era forse il 15 o il 17 dicembre, ci incontrammo nel mio ufficio con il Procuratore generale e il collega ci ragguagliò su quella telefonata e su altre che vi erano state. Fu allora che io decisi di farle ascoltare anche al Procuratore aggiunto facemmo una serie di valutazioni, abituali quando si lavora in squadra, alcuni pensavano a certe tipologie di reati, insomma discutemmo. Finito questo dialogo . ci aggiornammo con questa intesa che ne avremmo riparlato, avremmo ripreso l'argomento a deposito delle annotazioni di PG da parte della Guardia di Finanza. Eravamo sotto le feste di Natale e ricordo che salutai il collega nel pomeriggio dicendogli allora M. tienici aggiornati, quando arrivano le notazioni ne riparliamo. Il collega mi disse di sì. Chiesi anche se c'erano altri atti da compiere come indagini intermedie e mi disse che non ce n'erano. C'era solo da attendere queste annotazioni di PG della guardia di Finanza, Sezione del Colonnello P. . La storia andò avanti così quindi gennaio nessuna notizia, febbraio nessuna notizia, marzo. E qui veniamo alla giornata fatidica . . 3.2. La giornata fatidica cui aveva alluso il Dott. C. era il venerdì 12 marzo 2010, data nella quale sul quotidiano OMISSIS , in violazione del segreto investigativo, comparvero notizie relative all'inchiesta AmEx”. In particolare si rivela l'esistenza delle telefonate del Presidente B. , le sue pressioni concernenti la trasmissione televisiva OMISSIS e si dava notizia che lo stesso Presidente B. e i dottori M. e I.B. risulterebbero indagati . Il 12 marzo è il giorno terminale di una settimana decisiva, ai fini della presente vicenda. Come risulta dalle dichiarazioni rese dallo stesso Dott. R. udienza del 22 settembre 2011 e da quelle del Dott. C. udienza del 13 febbraio 2012 , il 2 marzo 2010 viene depositata l'annotazione della Guardia di Finanza sulla complessiva vicenda relativa ad American Express, non rilevante ai fini del procedimento disciplinare, e il 5 marzo 2010 viene invece depositata o comunque viene data nella disponibilità del Dott. R. la separata informativa della Guardia di Finanza sulle telefonate tra l'onumero B. , il Dott. I.B. ed altri. Non risulta che il Procuratore C. fosse stato specificamente informato dell'avvenuto deposito di tali informative. Risulta invece che egli ne venne a conoscenza solo il successivo 12 marzo 2010, quando, a seguito del ricordato scoop giornalistico, gran parte dei particolari dell'inchiesta erano ormai di dominio pubblico. Eppure, come già accennato, stando alle dichiarazioni del Dott. C. udienza del 13 febbraio 2012 , era stato raggiunto un chiaro accordo verbale su una tempestiva informazione da fornire al momento del deposito delle informative, anche per la necessità di stabilire l'esatta qualificazione del fatto-reato emergente dalle telefonate dell'onumero B. . In particolare il Dott. C. ha dichiarato [ .] il collega era stato molto chiaro. Ci aveva rappresentato di queste telefonate, dai contenuti davvero, consentitemi di dirlo, sconcertanti. Però potevano essere interpretati in mille modi, si poteva passare da un abuso o tentato abuso in atti d'ufficio a un discorso di concussione. Quindi c'era una serie di valutazioni da fare che in quel momento mi sembravano anche premature. Eravamo anche sotto le festività natalizie, tant'è che io dissi mi basta aver ascoltato ciò che mi hai detto. E dissi al Procuratore aggiunto fermati con il Dott. R. , ascolta, anche per sentire i toni e poi mi fai sapere. Ma ci aggiorniamo all'esito del deposito . 3.3. Tuttavia - osserva la sentenza della Sezione Disciplinare - questo aggiornamento all'esito del deposito non ebbe mai luogo. Dopo il deposito dell'informativa avvenuto il 5 marzo, il Dott. R. inizia un intenso lavoro. Senza informare alcuno del deposito del 5 marzo della nota della Guardia di Finanza, iscrive, il successivo 8 marzo, l'onumero B. a modello 21 nel registro degli indagati per concussione continuata e aggravata e violenza e minaccia a corpo amministrativo. Quindi, la mattina del venerdì 12 marzo alle ore 9 e 12 deposita, presso la cancelleria del GIP, la richiesta di fissazione dell'udienza camerale per il parziale utilizzo di alcune intercettazioni e per la contestuale distruzione di quelle irrilevanti ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 140/2003 deposito che avviene prima della sua convocazione davanti al Procuratore Dott. C. , convocazione da quest'ultimo disposta, dopo che si era diffusa la notizia della avvenuta violazione del segreto investigativo. In proposito il Dott. R. dichiarava Allora io ho avuto l'informativa il 5 marzo, era un venerdì. Sabato e domenica ho studiato a casa. L'8, il primo giorno non festivo, mi sono recato in ufficio e ho iscritto, come dovevo fare rispettando la legge. Il 9 e il 10 a casa, VII in ufficio ho cercato il Procuratore. Non c'era il Procuratore. Ho trovato due colleghi, il dottor D. e il Dott. Bu. , i quali mi dissero no, se n'è già andato. Sono tornato il 12, ho depositato e in quel momento gli ho portato l'informazione . Però il 12 marzo le notizie più rilevanti sull'inchiesta AmEx , compresa la presumibile iscrizione del Presidente del Consiglio nel registro degli indagati, comparivano sul quotidiano OMISSIS il Procuratore C. apprendeva di tali sviluppi dal giornale anziché dal Dott. R. . La mattina di quello stesso 12 marzo vi è poi l'incontro tra il dott. R. e il Procuratore. Ma l'incontro avviene quando ormai le notizie sull'inchiesta sono di dominio pubblico e quando il Dott. R. ha, come detto, non solo iscritto l'onumero B. a modello 21, ma ha già depositato la richiesta di udienza camerale ex articolo 6 della legge numero 140 del 2003. La sentenza della Sezione Disciplinare da poi atto che le deposizioni testimoniali dei dottori D. e Bu. avevano confermato concordemente che la mattina dell'11 marzo - quindi il giorno prima della fuga di notizie sul quotidiano - il Dott. R. si recò in ufficio per cercare il Procuratore C. . Afferma il Dott. D. ricordo che quel giorno io e il collega Bu. incontrammo il collega R. nell'atrio del Tribunale. Noi eravamo appena usciti dall'ascensore, ci avviavamo verso l'uscita e il collega R. entrava invece in Tribunale piuttosto trafelato, diciamo, mi ricordo che aveva una borsa con sé e ci chiese se c'era il Procuratore perché gli doveva riferire alcune circostanze, lo dissi al collega R. che in realtà se n'era andato proprio poco prima, dieci minuti prima, una cosa del genere. Poi il collega R. salì in Procura al secondo piano e noi uscimmo [ ] . 4. In diritto la sentenza della Sezione Disciplinare premette che il Dott. R. è incolpato di aver violato due norme del d.lgs. numero 109 del 2006. In primo luogo, quella prevista all'articolo 2, comma 1, lettera d , poiché avrebbe integrato una grave scorrettezza nei confronti del Procuratore Dott. C. il non averlo informato del deposito in data 2 e 5 marzo 2010 delle informative della Guardia di Finanza, della decisione di iscrivere in data 8 marzo 2010 nel registro degli indagati tre soggetti con profili di rilevanza politica e pubblica il Presidente del Consiglio in carica, i dottori I.B. e M. , infine del deposito, presso la cancelleria del G.I.P. in data 12 marzo 2010 , della richiesta di fissazione di udienza camerale per il parziale utilizzo di alcune intercettazioni e per la contestuale distruzione di quelle irrilevanti ex articolo 6 l. numero 140/2003 . In secondo luogo, si incolpa il Dott. R. in riferimento alla prescrizione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera n , di aver reiteratamente e gravemente violato, attraverso le ricordate condotte, i doveri di rispetto delle norme, anche di natura regolamentare, disciplinanti il servizio giudiziario contenute nel progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Trani in vigore nel triennio 2009-2011, e ciò anche in violazione dei generali doveri di correttezza, diligenza ed equilibrio previsti nell'articolo 1 del d.lgs. numero 109 del 2006. 5. In relazione al primo addebito la Sezione Disciplinare ha ritenuto di escludere la sussistenza dell'illecito disciplinare. Non è parso alla Sezione Disciplinare che sussistesse una grave scorrettezza del Dott. R. nei confronti del suo Procuratore Capo, anche se il comportamento del Sostituto, nel corso di tutta l'indagine, considerato nel suo complesso, poteva suscitare qualche perplessità. Nella sentenza della Sezione Disciplinare si osserva che all'inizio dell'indagine, in effetti, il Dott. R. era apparso collaborativo e prudente, consapevole della necessità di tenere informato il Procuratore degli sviluppi più rilevanti del procedimento AmEx . Lo dimostrava la circostanza che non appena, nel corso delle intercettazioni autorizzate, vennero imprevedibilmente e occasionalmente captate conversazioni che coinvolgevano personaggi di rilievo pubblico e politico, la reazione del Sostituto fu immediata e corretta egli, previa telefonata, si recò, addirittura fuori dell'orario di lavoro, a casa del Dott. C. per informarlo personalmente dell'accaduto ed averne consiglio e collaborazione, in relazione a quello che certamente appariva uno sviluppo assai delicato e foriero di complessi problemi non solo giuridici. Questo atteggiamento pienamente collaborativo non risultava però costante, soprattutto quando l'inchiesta giunse alla svolta decisiva. Dal 17 dicembre 2009 fino alla giornata convulsa del 12 marzo 2010 il Dott. R. non fornì ulteriori informazioni e notizie. Osserva la sentenza della Sezione Disciplinare che è possibile che il Dott. R. abbia ritenuto di aver già adempiuto ai doveri di informazione e consultazione con il proprio capo attraverso le comunicazioni effettuate e le riunioni svoltesi nel dicembre 2009, e abbia considerato gli sviluppi ulteriori la valutazione delle informative della Guardia di Finanza, la decisione sull'iscrizione nel registro degli indagati dell'onumero B. e dei dottori M. e I.B. , la richiesta di udienza camerale ex articolo 6 l. numero 140 del 2003 alla stregua di meri adempimenti esecutivi, dovuti per legge e quindi da adempiere previa propria e individuale valutazione. È possibile anche che il Dott. R. abbia percepito un apparente disimpegno del proprio Procuratore rispetto agli stessi sviluppi più imprevedibili e delicati dell'inchiesta, manifestatosi ad esempio nella scelta del Dott. C. di non ascoltare personalmente le intercettazioni relative agli interventi dell'on B. sul Dott. I.B. in relazione alla trasmissione OMISSIS . Scelta singolare - osserva la sentenza della Sezione Disciplinare - considerata la posizione di capo dell'ufficio del Dott. C. , che in quanto tale non avrebbe dovuto fornire al Sostituto la benché minima impressione di distacco al cospetto di un'indagine all'evidenza delicata, sia per ragioni giuridiche, sia per l'inevitabile risonanza mediatica che ne sarebbe prima o poi scaturita. In ogni caso, la sentenza della Sezione Disciplinare da atto che, come risultava dalle concordi testimonianze dei sostituti D. e Bu. , il giorno 11 marzo 2010 - dopo aver individualmente valutato le risultanze delle informative della Guardia di Finanza, dopo aver provveduto all'iscrizione nel registro degli indagati dell'onumero B. e dei dottori I.B. e M. e aver formulato istanza d'udienza camerale ex articolo 6 l. numero 140 del 2003 - il Dott. R. si recava presso l'ufficio di Procura per informare di questi sviluppi il Dott. C. , ma il Procuratore non era in ufficio. Vi era stato quindi un tentativo di colloquio ciò che da un lato testimoniava come il Dott. R. - pur all'interno di una gestione certo leggera e superficiale della vicenda - non intendesse mantenere una condotta gravemente scorretta nei confronti del proprio Procuratore. Dall'altro - osserva ancora la sentenza della Sezione Disciplinare - il tentativo di colloquio dell'11 marzo 2010 indicava come non fosse stata la pubblicazione su un quotidiano delle notizie sull'inchiesta, in violazione del segreto istruttorio, a indurlo ad una tardiva informazione al Dott. C. . Aggiunge la stessa sentenza che certamente il fatto illecito della violazione del segreto investigativo non poteva essere addebitato al Dott. R. , trasformando in grave scorrettezza quella che era apparsa piuttosto una gestione superficiale e leggera di momenti essenziali di una inchiesta complessa e insidiosa. In definitiva - conclude sul punto la sentenza della Sezione Disciplinare - sono mancati nella condotta del Dott. R. i caratteri tipici dell'illecito disciplinare, non potendosi qualificare grave né abituale , trattandosi di un unico episodio la scorrettezza consistente nelle omesse informazioni in questione. Pertanto il Dott. R. è stato assolto da questa prima incolpazione. 6. Quanto alla seconda incolpazione, la sentenza della Sezione Disciplinare premette innanzi tutto che occorre fa riferimento ai doveri di rispetto delle norme, anche di natura regolamentare, disciplinanti il servizio giudiziario contenute nel progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Trani in vigore nel triennio 2009-2011. Le norme di tale progetto organizzativo rilevanti nella specie erano quella relativa all'informazione di cui doveva essere oggetto il c.d. coordinatore esterno Procuratore o Procuratore aggiunto dei diversi gruppi di lavoro in cui era organizzata la Procura il coordinatore esterno deve essere informato dal coordinatore interno o dal sostituto assegnatario del fascicolo degli sviluppi più rilevanti del procedimento, di eventuali esigenze e/o divergenze insorte all'interno del gruppo per la risoluzione delle stesse nonché quella concernente Funzioni e compiti del Procuratore della Repubblica il Procuratore della Repubblica [ .] è destinatario dell'informazione tempestiva dai magistrati dell'ufficio sull'andamento dei processi più complessi e delicati e sulle iniziative che assumano oggettivo rilievo per la natura dei fatti-reato o per la qualità delle persone coinvolte, anche attraverso i contatti e le consultazioni con il Procuratore aggiunto [ .] . Nella specie - osserva la sentenza della Sezione Disciplinare - non vi è dubbio che fossero sviluppi rilevanti , nonché iniziative di oggettivo rilievo per la natura dei fatti-reato o per la qualità delle persone coinvolte , il deposito delle informative di cui al 2 e al 5 marzo 2010, l'iscrizione dell'onumero B. e dei dottori M. e I.B. , nonché la richiesta di udienza camerale di cui all'articolo 6 l. numero 140/2003. Non di meno trascorrono numerosi giorni prima che il Dott. R. assuma l'iniziativa - non andata peraltro a buon fine perché il Dott. C. non era in ufficio - di informare il Procuratore di alcuni sviluppi assai rilevanti dell'inchiesta. Il deposito dell'ultima informativa risale al 5 marzo 2010, l'8 marzo il Dott. R. iscrive nel registro degli indagati personaggi di indubbio rilievo pubblico e politico ebbene, da queste date trascorrono vari giorni per giungere alla mattina dell'11 marzo, in cui il Dott. R. si reca vanamente presso gli uffici della Procura. Secondo la Sezione Disciplinare il Dott. R. non solo ha mostrato una forte volontà di procedere alle proprie valutazioni in solitudine, come del resto la legge gli imponeva e consentiva, ma anche ometteva di mettere a parte il proprio Procuratore in tempi da commisurare ragionevolmente all'importanza degli adempimenti svolti, anche nella prudente considerazione delle possibili conseguenze esterne, in termini di esposizione mediatica sia della propria persona, ma soprattutto dell'ufficio di Procura considerato nel suo complesso. Osserva la Sezione Disciplinare che l'informazione ad opera del Dott. R. avrebbe dovuto essere ben più tempestiva, cioè ben più a ridosso del compimento dei vari atti in esame. Invece, dopo il deposito delle due annotazioni della Guardia di Finanza, in data 2 e 5 marzo 2010, di nessun aggiornamento, di nessuna riunione, di nessuna informazione il Dott. R. assunse l'iniziativa, fino al giorno dell'11 marzo, data nella quale si decise a cercare il Dott. C. , sia pur molto blandamente, giacché non trovandolo in ufficio non insistette nemmeno attraverso una semplice telefonata. Osserva peraltro la Sezione Disciplinare che una certa vaghezza nelle indicazioni che erano venute dal Procuratore avevano potuto alimentare l'attitudine individuale del Dott. R. al compimento delle proprie scelte procedimentali, senza consultazioni tempestive con il capo dell'ufficio. Tuttavia ha ritenuto la Sezione Disciplinare che le disposizioni sul servizio giudiziario contenute nel progetto organizzativo, nonché l'accordo raggiunto nelle riunioni del dicembre 2009 circa un necessario aggiornamento collegiale da effettuarsi al deposito delle annotazioni di polizia giudiziaria, precostituivano un chiaro riferimento da rispettare per il Sostituto assegnatario delle indagini. In conclusione la Sezione Disciplinare ritiene che la condotta del Dott. R. integri perciò una violazione delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, in specie delle regole contenute nel progetto organizzativo della Procura . Ed aggiunge subito dopo La considerazione dell'insieme di tutte le circostanze ricordate, tuttavia, induce a contenere la sanzione nella misura minima dell'ammonimento . 7. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Dott. R. con quattro motivi. Nessuna difesa ha svolto il Ministro della Giustizia. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ed il Procuratore Generale hanno concluso entrambi per l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza della Sezione Disciplinare. Motivi della decisione 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione delle norme contenute nel progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani relativamente al triennio 2009-2011, nonché vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Erroneamente la Sezione Disciplinare ha ritenuto che costituissero sviluppi rilevanti nonché iniziative di oggettivo rilievo per la natura dei fatti reato o per la qualità delle persone coinvolte il deposito delle informative di cui al 2 e al 5 marzo 2010, nonché l'iscrizione degli indagati nell'apposito registro. Osserva in particolare la difesa del ricorrente che l'iscrizione della notizia di reato ad opera del pubblico ministero è un atto dovuto che deve essere compiuto appena si riscontra la corrispondenza di un fatto di cui il pubblico ministero abbia avuto notizia a una fattispecie di reato. Evidenzia che il tentativo, fatto dal Dott. R. l'11 marzo 2010, di conferire con il Procuratore avvenne appena tre giorni dopo l'iscrizione degli indagati nell'apposito registro delle notizie di reato un periodo di tempo assolutamente fisiologico tanto più che il Procuratore aveva manifestato scarso interesse ad ascoltare i contenuti delle intercettazioni e che non avrebbe condotto ad alcuna recriminazione se non vi fosse stata l'inattesa fuga di notizie. Non vi erano stati poi fino a quel momento 12 marzo 2010 significativi sviluppi ulteriori nelle indagini. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La decisione impugnata ha dapprima ritenuto che facessero difetto i connotati di gravita e di abitualità propri dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d , d.lgs. numero 109 del 2006, e non di meno poi ha ravvisato nella medesima condotta omissiva del magistrato gli estremi della g rave inosservanza delle norme regolamentari di cui allo s tesso articolo 2, comma 1, lettera n , del medesimo d.lgs Contraddittoriamente quindi la sezione disciplinare, dopo aver ritenuto non grave la condotta del Dott. R. rispetto alla violazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d , ha poi valutato come grave la medesima condotta in relazione alla violazione di cui alla lettera n del medesimo articolo 2, comma 1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n , d.lgs. numero 108 del 2006, nonché vizio di motivazione. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'illecito disciplinare in presenza di una pura e semplice violazione formale, priva del requisito di gravita. Nulla è stato precisato in ordine alle ragioni per le quali tale violazione dovesse qualificarsi come reiterata o grave. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 3 bis del d.lgs. numero 109 del 2006 per non aver verificato se nella specie sussistesse la scriminante prevista da tale disposizione per essere il fatto di scarsa rilevanza. 2. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi - è fondato. 3. La sentenza impugnata ha ritenuto il Dott. R.M. responsabile dell'illecito disciplinare ascrittogli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n , d.lgs. numero 109 del 2006, mentre ha escluso la sussistenza dell'addebito in riferimento all'incolpazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d , del medesimo d.lgs. l'uno e l'altro quali specificazioni dei doveri del magistrato di cui all'articolo 1. Rispettivamente la lettera n dell'articolo 2, comma 1, cit. prevede, come condotta disciplinarmente rilevante, “la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti”, sicché l'inosservanza di tali norme può costituire illecito disciplinare solo ove alternativamente si presenti come reiterata oppure come grave . La lettera d del medesimo articolo 2, comma 1, prevede, parimenti come condotta disciplinarmente rilevante, “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori” sicché tali comportamenti scorretti possono costituire illecito disciplinare solo ove, in parallelismo con la fattispecie precedente, siano abituali oppure gravi . In punto di fatto è pacifico che la condotta contestata al Dott. R. sia unitaria aver omesso di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica di Trani, tra il 5 e l'11 marzo 2010, di alcuni atti da lui stesso autonomamente posti in essere nella sua attività di Sostituto Procuratore della Repubblica, atti di cui ora si viene a dire , laddove invece un fugace e mero riferimento testuale, contenuto nella sentenza impugnata, alla reiterazione risulta inequivocabilmente smentito dall'affermazione che la condotta non poteva considerarsi abituale trattandosi di un unico episodio , sicché è ben chiaro che la contestazione di un duplice addebito disciplinare a fronte dell'unica, medesima condotta omissiva si atteggia con la stessa valenza del concorso formale di reati, ossia quando con la stessa azione o omissione si violano più disposizioni di legge integrando così plurime fattispecie di reati. Trattandosi di un unico episodio di inadempienza o di scorrettezza, talché deve escludersi sia il carattere della reiterazione ex lettera n dell'articolo 2, comma 1, cit. che quello della abitualità ex lettera d del medesimo articolo 2, comma 1 , che presuppongono entrambi una ripetizione della condotta fino a raggiungere la soglia del disciplinarmente rilevante, si ha che la condotta di omessa tempestiva informativa addebitata al Dott. R. in tanto può essere considerata come condotta disciplinarmente rilevante in quanto integri, in una duplice, concorrente e parallela prospettiva, il carattere di gravità la scorrettezza nei confronti del Procuratore della Repubblica deve potersi qualificare come grave e parimenti grave deve poter essere apprezzata l'inosservanza di norme regolamentari sul funzionamento della Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani. Nell'un caso - la scorrettezza - e nell'altro - l'inosservanza - il rilievo disciplinare è condizionato al superamento della soglia di gravità , secondo un apprezzamento - può subito dirsi - demandato alla valutazione di merito della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non censurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. La condotta - va rimarcato - è però la stessa l'omessa tempestiva informativa ha costituito, nella prospettiva accusatoria dell'esercizio dell'azione disciplinare, al tempo stesso scorrettezza nei confronti del Procuratore della Repubblica e inosservanza delle regole della Procura della Repubblica ed in tanto può essere disciplinarmente rilevante in quanto, sotto l'uno o l'altro aspetto, sia grave , atteso che certamente non è né ripetuta né tanto meno abituale . La Sezione Disciplinare ha quindi scandito le sue argomentazioni secondo questa precisa articolazione logico-sistematica a identificazione ed accertamento della condotta di omessa tempestiva informativa b riconduzione di tale condotta nella fattispecie della scorrettezza nei confronti del Procuratore della Repubblica valutata sulla base del parametro della gravita ex articolo 2, comma 1, lett. d , cit. c riconduzione della stessa condotta nella fattispecie dell 'inosservanza delle regole della Procura della Repubblica valutata anch'essa sulla base del parametro della gravita ex articolo 2, comma 1, lett. n , cit 4. Quanto all'identificazione ed accertamento della condotta di omessa tempestiva informativa , può subito dirsi che i fatti rilevanti e la loro sequenza temporale sono pacifici. Come è patimenti pacifica - può aggiungersi per sgombrare il campo da suggestioni che il clamore provocato dalla vicenda sulla stampa potrebbe indurre - è anche la non rilevanza in causa sotto il profilo disciplinare di quanto addebitato al Dott. R. di un altro fatto la propalazione all'esterno di notizie coperte da segreto istruttorio non riconducibile alla condotta del Dott. R. . Richiamato - senza ripetere - quanto esposto in narrativa, i fatti rilevanti, che costituiscono l'oggetto dell'informativa dovuta, sono la ricezione delle note della Guardia di Finanza del 2 e del 5 marzo 2010 l'iscrizione nel registro degli indagati dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri oltre ad altri , avvenuta l’8 marzo 2011 un tentativo, non andato a buon fine, di colloquio del Sostituto Procuratore con il Procuratore della Repubblica il giorno 11 marzo il deposito della richiesta del P.M. al g.i.p. di fissazione dell'udienza camerale prevista dall'articolo 6 legge numero 140 del 2003 per isolare il contenuto rilevante delle intercettazioni casuali delle conversazioni telefoniche del parlamentare coperto dall'immunità di cui all'articolo 68, secondo comma, Cost., deposito avvenuto il 12 marzo 2012. In questa data il 12 marzo 2010 un quotidiano nazionale, al quale indebitamente e illecitamente perviene il dato coperto da segreto istruttorio, pubblica la notizia dell'iscrizione dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri nel registro degli indagati. La notizia - come è evidente - provoca grande clamore ha - come suoi dirsi - grande impatto mediatico. È parimenti evidente che questa illecita propalazione all'esterno di un dato coperto da segreto istruttorio è in sé altamente deprecabile e lo è ancor più allorché tocchi il Capo del Governo in carica. Questo aspetto della vicenda però, per quanto grave sia in sé, costituisce soltanto lo sfondo della condotta ascritta al Dott. R. perché al medesimo non è stato addebito alcunché quanto agli opportuni comportamenti di diligenza e cautela quale, ad es., la segretazione degli atti anche ex articolo 391 quinquies c.p.p. da tenere in una vicenda così delicata per evitare il rischio di indebite propalazioni di notizie ciò che altrimenti, ove sussistente, avrebbe avuto un indubbio rilievo disciplinare. Sul punto la sentenza impugnata è molto netta laddove afferma il fatto illecito della violazione del segreto investigativo non può essere addebitato al Dott. R. . E più oltre si dice chiaramente le circostanze di fatto della vicenda in esame risultano certamente complicate dall'improvvisa fuga di notizie. Ma se si prescinde, come si deve, da quest'ultima, [ .] non si può che evidenziare come trascorrano numerosi giorni prima che il Dott. R. assuma l'iniziativa - non andata peraltro a buon fine perché il Dott. C. non è in ufficio - di informare il Procuratore di alcuni sviluppi assai rilevanti dell'inchiesta . Ciò che rileva nella specie quindi è solo ed esclusivamente l'omessa tempestiva informativa a partire dal 5 marzo 2010 fino al 12 marzo 2010 il Procuratore della Repubblica rimane non informato dal suo Sostituto quanto alle note della Guardia di Finanza del 2 e del 5 marzo , all'iscrizione dell'8 marzo dell'allora P residente del Consiglio dei Ministri unitamente ad altri nel registro degli indagati, al deposito del 12 marzo della richiesta del P.M. al g.i.p. di fissazione dell'udienza camerale prevista dall'articolo 6 legge numero 140 del 2003. 5. Questa condotta omissiva del Dott. R. - quello di non tenere tempestivamente informato il Procuratore della Repubblica - è stato valutato dalla Sezione Disciplinare, ad un tempo come possibile grave comportamento scorretto nei confronti del Procuratore della Repubblica lettera d dell'articolo 2 cit. e come possibile grave inosservanza delle regole tabellari della Procura della Repubblica lettera n dell'articolo 2 cit. . 6. Sotto il primo profilo quello della scorrettezza la valutazione della condotta del Dott. R. , operata dalla Sezione Disciplinare sulla base del parametro della gravita, è stata favorevole al magistrato sicché è stato escluso l'illecito disciplinare. Si legge nella sentenza “Non pare [ .] sussistere una grave scorrettezza del Dott. R. nei confronti del suo Procuratore Capo, anche se il comportamento del sostituto, nel corso di tutta l'indagine, considerato nel suo complesso, può suscitare qualche perplessità”. Nella sentenza si da atto - come già riferito in narrativa - che all'inizio dell'indagine il Dott. R. è apparso collaborativo e prudente, consapevole della necessità di tenere informato il Procuratore degli sviluppi più rilevanti del procedimento in corso. La sentenza sottolinea la circostanza che, non appena, nel corso delle intercettazioni autorizzate, vengono imprevedibilmente e occasionalmente captate conversazioni che coinvolgono personaggi di rilievo pubblico e politico, la reazione del Dott. R. è immediata e corretta egli si reca a casa del Dott. C. per informarlo personalmente dell'accaduto ed averne consiglio e collaborazione. La sentenza ricorda anche che il giorno 11 marzo 2010 il Dott. R. - dopo aver individualmente valutato le risultanze delle informative della Guardia di Finanza, provvedendo subito dopo all'iscrizione nel registro degli indagati in particolare dell'allora Capo del Governo e di essersi determinato a fare richiesta al g.i.p. di fissazione dell'udienza camerale ex articolo 6 l. numero 140 del 2003 - si recò presso l'ufficio di Procura per informare di questi sviluppi il Dott. C. , ma il Procuratore non era in ufficio. Si legge nella sentenza impugnata “Il tentativo di colloquio testimonia come il Dott. R. - pur all'interno di una gestione certo leggera e superficiale della vicenda - non intendesse mantenere una condotta gravemente scorretta nei confronti del proprio Procuratore”. E quindi conclude la sentenza “[ .] mancano nella condotta del Dott. R. i caratteri tipici dell'illecito del quale ora si ragiona, non potendosi qualificare grave né abituale, trattandosi di un unico episodio la scorrettezza consistente nelle omesse informazioni in questione [ .]”. Quindi, in sintesi, c'è la scorrettezza , ma non c'è la connotazione di gravita sicché non è integrata la fattispecie di illecito disciplinare di cui alla lettera d dell'articolo 2, comma 1, d.lgs. numero 109 del 2006. 7. Sotto il secondo profilo - quello della inosservanza delle regole tabellari della Procura della Repubblica - la valutazione della stessa condotta omissiva del Dott. R. , operata dalla Sezione Disciplinare sulla base del parametro della gravita, è stata invece sfavorevole al magistrato sicché è stato ritenuto sussistere l'illecito disciplinare. Stante la regolamentazione recata dal progetto organizzativo della Procura di Trani vigente nel triennio 2009-2011, avente valenza di regole tabellari, il Dott. R. , quale coordinatore interno per i reati contro la Pubblica Amministrazione nonché sostituto assegnatario del fascicolo, avrebbe dovuto informare il coordinatore esterno Procuratore o Procuratore aggiunto degli sviluppi più rilevanti del procedimento, di eventuali esigenze e/o divergenze insorte all'interno del gruppo per la risoluzione delle stesse . Inoltre il Dott. R. avrebbe dovuto informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica, direttamente o anche attraverso i contatti e le consultazioni con il Procuratore aggiunto, sull'andamento dei processi più complessi e delicati e sulle iniziative che assumano oggettivo rilievo per la natura dei fatti-reato o per la qualità delle persone coinvolte . L'obbligo tabellare di informativa, pur avendo nell'un caso relativo ai procedimenti e nell'altro ai processi come destinatario il Procuratore della Repubblica direttamente o per il tramite del Procuratore aggiunto , si atteggiava però con una sfumatura diversa secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata. Nel primo caso c'era un obbligo di informare tout court nell'altro l'obbligo era quello di informare tempestivamente. Alla Sezione Disciplinare non è sfuggita certo la differenza tra procedimento , riferibile alla fase degli atti di indagini preliminari, qual era quella in cui si versava nella specie, e processo , riferibile alla fase che si apre con l'esercizio dell'azione penale allorché l'indagato assume la qualità di imputato. Però - si legge nella sentenza impugnata – “entrambe le norme ricordate cospirano nel porre a carico del Sostituto assegnatario del fascicolo una serie di obblighi informativi un'informazione tempestiva, dice la seconda disposizione particolarmente riferibili agli sviluppi più rilevanti, alle iniziative che assumano oggettivo rilievo per la natura dei fatti-reato o per la qualità delle persone coinvolte”. Questa valutazione congiunta per il procedimento e per il processo ha l'effetto di operare in sostanza una crasi definitoria delle due regole tabellari e porta la Sezione Disciplinare a ritenere che, anche in sede di indagini preliminari, l'informazione avente ad oggetto gli sviluppi più rilevanti e le iniziative più significative dovesse essere anch'essa tempestiva come quella sull'andamento dei processi più complessi e delicati . Inoltre tali regole tabellari dovevano ritenersi integrate, nella specie, dall'indicazione che il Procuratore aveva dato al suo Sostituto all'esito della riunione del 17 dicembre 2009, di cui si è detto in narrativa aveva detto il Procuratore allora M. tienici aggiornati, quando arrivano le annotazioni ne riparliamo . Ciò posto, la Sezione Disciplinare ha ritenuto che nella specie costituissero sviluppi rilevanti , nonché iniziative di oggettivo rilievo per la natura dei fatti-reato o per la qualità delle persone coinvolte , il deposito delle informative di cui al 2 e al 5 marzo 2010, l'iscrizione nel registro degli indagati dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, di un componente dell'AGCOM e di un giornalista della XXX, direttore del XXX, nonché la richiesta di udienza camerale di cui all'articolo 6 l. numero 140/2003. La sentenza impugnata motiva diffusamente in ordine alla nozione di informazione tempestiva, chiedendosi se tale sia solo quella preventiva oppure sia quella immediata o ancora quella fatta in tempi ragionevoli, e perviene al convincimento, sorretto da motivazione in questa parte sufficiente e non contraddittoria, che nella specie fosse mancata l'informazione tempestiva. Il Dott. R. “omette di mettere a parte il proprio Procuratore in tempi si badi - non da considerarsi ragionevoli in astratto giacché potrebbe ben essere ragionevole, appunto in astratto, senza considerare la natura degli atti e delle persone coinvolte, informare il Procuratore tre o quattro giorni dopo il compimento di un atto , ma da commisurare ragionevolmente all'importanza degli adempimenti svolti, anche nella prudente considerazione delle possibili conseguenze esterne, in termini di esposizione mediatica sia della propria persona, ma soprattutto dell'ufficio di Procura considerato nel suo complesso”. Nella specie l’”informazione [ .] avrebbe dovuto essere ben più tempestiva, cioè ben più a ridosso del compimento dei vari atti in esame”. La Sezione Disciplinare quindi conclude così il suo argomentare ritiene che la condotta del Dott. R. integri perciò una violazione delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, in specie delle regole contenute nel progetto organizzativo della Procura. 8. La motivazione della sentenza impugnata si chiude, sul punto della sussistenza della responsabilità disciplinare, con questa affermazione appena riportata e poi passa direttamente e sinteticamente all'individuazione della sanzione disciplinare da irrogare, fissata in quella minima dell'ammonimento in considerazione dell'insieme di tutte le circostanze ricordate . Testualmente manca a questo punto - tra l'una e l'altra affermazione - un'espressa e formale valutazione della gravità della ritenuta violazione delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, in specie delle regole contenute nel progetto organizzativo della Procura valutazione necessaria ed indefettibile perché - si ripete - la lettera n dell'articolo 2, comma 1, cit. prescrive che la inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario in tanto integra un illecito disciplinare in quanto sia grave o reiterata , m a no n è questo il caso . La Sezione Disciplinare, non facendosi questione di reiterazione perché riconosce trattarsi di un unico episodio , avrebbe dovuto apprezzare la gravita della violazione dopo averne accertata la sussistenza nella sequenza dei fatti suddetti nella loro oggettività. È vero che la mancanza di una testuale, specifica ed espressa valutazione di gravita della condotta, che rileva sotto il profilo del vizio di motivazione ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., potrebbe non essere decisiva di per sé sola laddove siffatta valutazione emergesse indirettamente dalla stessa ricostruzione della condotta come operata dalla sentenza. In particolare il fatto che la violazione dell'obbligo di tempestiva informazione abbia riguardato, nella specie, l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe anche far ritenere che la Sezione Disciplinare abbia implicitamente valutato che tale condotta fosse ex se connotata di gravità. Ma - in disparte, come già rimarcato, la circostanza che, per altro verso, non rileva invece sotto questo profilo la propalazione all'esterno della notizia dell'iscrizione del Capo del Governo nel registro degli indagati, che è il vero fatto grave in questa vicenda, perché si è già sottolineato come la sentenza della Sezione Disciplinare espressamente ritenga che il Dott. R. non sia responsabile di ciò, né alcuna negligenza gli sia stata addebitata - si ha che ciò che inficia la continuità e la coerenza della conclusione dello sviluppo argomentativo dell'impugnata sentenza è che la Sezione Disciplinare accerta e da atto in sentenza anche di ulteriori circostanze di fatto che valgono a contestualizzare tale comportamento di inosservanza delle regole tabellari in termini non già di gravità della condotta omissiva, ma al contrario di attenuazione della stessa circostanze così elencabili a Il Procuratore della Repubblica viene informato subito dal Dott. R. , che si reca immediatamente a casa del Procuratore, dell'imprevedibile sviluppo delle indagini riguardanti altro costituito dalle intercettazioni del novembre 2009. Anche a seguito dei successivi contatti del Sostituto con il Procuratore sulla questione, fino alla riunione del 17 dicembre 2009, quest'ultimo è reso pienamente edotto sia del contenuto delle intercettazioni, anche se non le ha ascoltate direttamente, tant'è che le definisce sconcertanti , sia del loro rilievo penale, avendo egli dichiarato che il reato configurabile avrebbe potuto essere quello di abuso di ufficio eventualmente nella forma del tentativo o di concussione. Quindi il Procuratore della Repubblica era già a conoscenza, non più tardi che dal 17 dicembre 2009, di quella che già poteva qualificarsi come notizia di reato. b Il Procuratore tiene un comportamento in qualche misura distaccato, se non proprio ambiguo, perché, se è vero che all'esito della riunione del 17 dicembre 2009 chiede al suo Sostituto di tenerlo aggiornato quando sarebbe arrivata la nota informativa della Guardia di finanza per ri parlarne, però si astiene deliberatamente dal partecipare, insieme al Sostituto ed al Procuratore aggiunto, all'ascolto delle intercettazioni telefoniche in questione mostrando così un certo distacco, interpretabile anche come maggiore affidamento sull'operato del suo Sostituto che egli non affianca con alcun altro magistrato, ma lascia solo titolare dell'inchiesta. Quindi il Procuratore della Repubblica, che comunque già sa quanto basta per apprezzare la rilevanza penale delle intercettazioni suddette, da cui non può non conseguire l'iscrizione nel registro degli indagati, poteva essere apparso, agli occhi del suo Sostituto, non particolarmente ansioso di conoscere il quando della formalizzazione della notizia di reato. c Non risulta dalla sentenza impugnata che le note del 2 e del 5 marzo della Guardia di Finanza in realtà solo quella del 5 marzo, perché dalla sentenza emerge che la prima riguardava le indagini preliminari sui fatti originali non rilevanti nella specie, ossia il procedimento denominato AmEx sull'abuso di carte di credito abbiano apportato elementi di novità - ossia quegli sviluppi più rilevanti del procedimento , di cui alle regole tabellari - oltre la trascrizione delle intercettazioni il cui contenuto, pur in mancanza dell'integrale ascolto di quanto captato casualmente, era già noto al Procuratore per averlo definito sconcertante . In realtà solo gli sviluppi più rilevanti degli atti di indagine avrebbero richiesto una tempestiva informazione, mentre la formalizzazione di atti di indagine già noti id est la trascrizione del contenuto delle intercettazioni non richiedeva altrettanta immediata tempestività di informazione. d L'iscrizione nel registro degli indagati era un atto dovuto al quale il pubblico ministero era tenuto a provvedere immediatamente ex articolo 335 c.p.p. atto coperto da segreto istruttorio articolo 329 c.p.p. e quindi meramente interno alla Procura della Repubblica, che fissava formalmente a garanzia degli indagati, e comunque in riferimento ad un'ipotesi di reato non certo immodificabile essendo sempre possibile “l'aggiornamento delle iscrizioni ex articolo 335 cit. , l'inizio delle indagini preliminari al fine del computo della durata massima delle indagini stesse. Il rilievo penale del contenuto delle intercettazioni, che era il presupposto dalla iscrizione nel registro degli indagati, era anch'esso ben noto al Procuratore che ipotizzava un reato di abuso d'ufficio almeno nella forma del tentativo ovvero di concussione poi effettivamente indicata nel registro degli indagati, oltre il reato di violenza e minaccia a corpo amministrativo . Superfluo aggiungere - perché la Sezione Disciplinare non ne dubita affatto - che l'iscrizione nel registro degli indagati, oltre ad essere un atto dovuto, era un atto che di certo il Dott. R. poteva compiere perché unico titolare dell'inchiesta, rimasto tale anche dopo gli iniziali ripetuti colloqui con il Procuratore, e che solo successivamente a partire dal 15 marzo 2010 - come risulta dalla sentenza impugnata - sarebbe stato affiancato da altri Sostituti quali coassegnatari della medesima inchiesta. e il deposito del 12 marzo 2012 della richiesta del P.M. al g.i.p. di fissazione dell'udienza camerale ex articolo 6 legge numero 140 del 2003 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 Cost. per depurare le intercettazioni di quanto non rilevante nel processo la c.d. udienza stralcio ex articolo 268 e 269 c.p.p. e procedere alla distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti nel rispetto del riflesso dell'immunità parlamentare sulle intercettazioni c.d. indirette o, più propriamente, casuali di cui all'ari. 6 cit. cfr. C. cost. numero 390 del 2007 , ovvero attivare il procedimento di autorizzazione della Camera di appartenenza di cui all'articolo 6, comma 2, cit., era successivo al tentativo, non riuscito, di conferire con il Procuratore e quindi di informarlo, tentativo fatto dal Dott. R. nella tarda mattinata dell'11 marzo 2010, quando il Procuratore aveva già lasciato il suo ufficio circostanza questa che la sentenza ha ricostruito a mezzo dei testi ascoltati sul punto. Quindi, a stretto rigore, il pur non riuscito tentativo di riferire al Procuratore in ordine all'indagine in corso c'era già stato l'11 marzo sicché l'oggetto della mancata tempestiva informazione, protrattasi per tre giorni, si focalizza in realtà nella menzionata iscrizione in particolare del Capo del Governo nel registro degli indagati il giorno 8 marzo 2010, mentre la richiesta al g.i.p. di fissazione dell'udienza camerale ex articolo 6 l. numero 140 del 2003 è del 12 marzo 2012, giorno in cui c'è stato il colloquio tra il Sostituto ed il Procuratore, e quindi è fuori dall'intervallo temporale che segna il contestato deficit informativo del primo nei riguardi del secondo. Rimane inoltre che la stessa omissione di tempestiva informazione in questione, apprezzata sub specie della lettera d dell'articolo 2, comma 1, cit., non è stata ritenuta dalla Sezione Disciplinare integrare l'ipotesi della grave scorrettezza nei confronti del Procuratore della Repubblica destinatario dell'obbligo di informazione. 9. Ed allora, come conclusione di quanto finora argomentato, può dirsi che la valutazione della gravità della violazione dell'obbligo di tempestiva informazione, presupposto indefettibile per l'affermazione della responsabilità disciplinare in riferimento alla fattispecie della lettera n dell'articolo 2, comma 1, cit., da una parte non risulta espressamente enunciata nella sentenza impugnata dopo l'accertamento della condotta materiale della ritenuta violazione dell'obbligo suddetto d'altra parte essa non è in modo univoco ricavabile indirettamente dalla mera narrazione dei fatti accertati, contenuta nella medesima sentenza, perché questa da atto anche di altre circostanze - appena elencate da a ad e - che possono avere una valenza in senso opposto, quali - mutuando categorie penalistiche - circostanze attenuanti che, da ultimo ma non ultimo, la parallela valutazione di gravita richiesta dalla lettera d dell'articolo 2, comma 1, cit., ed avente ad oggetto la stessa condotta di violazione dell'obbligo di tempestiva informazione, è stata si espressamente fatta dalla Sezione Disciplinare, ma in termini giustificativi e quindi favorevoli per il Dott. R. . Pertanto, in mancanza di questo bilanciamento in termini di valutazione comparata tra la condotta omissiva oggettivamente accertata e le suddette circostanze di fatto al contorno, che ne definiscono il contesto di specie, al fine di verificare il concorrente requisito della gravità della condotta omissiva addebitata al Dott. R. , il canone della necessaria motivazione circa i fatti di causa risulta non essere stato pienamente rispettato talché l'impugnata sentenza può dirsi affetta da vizio di motivazione e va pertanto cassata con rinvio alla medesima Sezione Disciplinare in diversa composizione. Sussistono giustificati motivi i.e. la peculiarità del caso di specie e delle questioni che ha posto per dichiarare compensare le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura compensa le spese del presente giudizio di cassazione.