Coniuge fedifrago, salvo per la Chiesa non per lo Stato

La sentenza di nullità del matrimonio ecclesiastico non può essere delibata per esclusione di uno dei coniugi del bonum matrimonii, ove tale esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, e non sia stata pertanto conosciuta dall’altro coniuge.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4538 del 26 febbraio 2014. Il fatto. In seguito al rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ricorre in Cassazione il marito fedifrago. Delibazione negata perché in contrasto con l’ordine pubblico italiano. La Cassazione ritiene che il giudice a quo ha giustamente rigettato la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica, adducendo un impedimento di ordine pubblico relativo alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Difatti sulla base delle argomentazioni della sentenza ecclesiastica e della relativa valutazione delle prove testimoniali, emerge come la moglie abbia avuto la consapevolezza della posizione del marito, solo dopo la celebrazione del matrimonio infatti l’uomo, nell’anno precedente, non aveva dato modo di dubitare della sua serietà lo stesso scontro della moglie con altra donna che diceva essere la fidanzata del nubendo, fu ridimensionata dal futuro marito, che rassicurò l’attuale intimata, ancora una volta ingannandola. La Corte dunque, rigetta il ricorso proprio perché, per giurisprudenza consolidata, la delibazione della sentenza ecclesiastica per esclusione del coniuge del bonum matrimonii, è in contrasto con l’ordine pubblico italiano. Si tratterebbe infatti di un inadempimento di ordine pubblico relativo alla tutela della buona fede e all’affidamento incolpevole.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 10 dicembre 2013 – 26 febbraio 2014, numero 4538 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, tra L.S. e F.R. , la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 10/2/2011, rigettava la domanda. Ricorre per cassazione il L. . Non ha svolto attività difensiva la F. . Il Giudice a quo rigetta la domanda di delibazione, adducendo un impedimento di ordine pubblico relativo alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Per giurisprudenza consolidata, la delibazione della sentenza ecclesiastica per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum matrimonii, è in contrasto con l'ordine pubblico italiano, ove detta esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, e non sia stata pertanto conosciuta dall'altro coniuge tra le altre, Cass. numero 8205 del 2004 . Il giudice a quo precisa, sulla base delle argomentazioni della sentenza ecclesiastica e della relativa valutazione delle prove testimoniali, che la moglie ha potuto avere consapevolezza della posizione del marito, solo dopo la celebrazione del matrimonio il marito, nell'anno precedente, non aveva dato occasione di dubitare della sua serietà lo stesso scontro della moglie con altra donna, che diceva di essere fidanzata del nubendo, fu ridimensionata dal futuro marito, che rassicurò l'attuale intimata, ancora una volta ingannandola. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'articolo 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.