Cambiali finanziarie e obbligazioni emesse da PMI: istruzioni applicative dalle Entrate

Con la circolare n. 4/E del 6 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate indica il regime fiscale e le modalità applicative delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto Crescita e dal Decreto Crescita-bis riguardo ai nuovi strumenti di finanziamento per le PMI.

Quadro normativo. Con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 c.d. decreto crescita” ed il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d. decreto crescita-bis” , sono state introdotte importanti disposizioni normative al fine di consentire anche alle società non quotate di accedere alla raccolta del capitale di debito, soprattutto a causa della crisi economica che ha ridotto la capacità di fornire prestiti da parte delle banche. Con la riforma delle disposizioni civilistiche e fiscali relative alle cambiali finanziarie e ai titoli obbligazionari, dunque, anche alle società italiane non quotate è ora permesso ricorre all’emissione di strumenti di debito destinati ai mercati domestici ed internazionali. Con la circolare 6 marzo 2013, n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce quindi i primi chiarimenti di natura fiscale relativi proprio a tali nuove disposizioni. Profili civilisitici. Sul piano civilistico, con le nuove regole, le cambiali finanziarie possono avere scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione. Inoltre, possono essere emesse da - tutte le società di capitali - da società cooperative - mutue assicuratrici. Le cambiali, infine, possono essere emesse anche in forma dematerializzata e, in tal caso, sono esenti dall'imposta di bollo. Deducibilità degli interessi passivi. Nella Circolare sono forniti importanti chiarimenti anche riguardo alla documentazione e agli adempimenti richiesti ai fini della deducibilità degli interessi passivi da parte della società emittente. Il regime di deducibilità degli interessi è stato infatti modificato. E’ stato stabilito che agli interessi corrisposti sulle cambiali finanziarie e sulle obbligazioni e titoli similari, negoziati in mercati regolamentati, emesse da società con azioni non quotate, si applicano i limiti di indeducibilità di cui all'art. 96, Tuir. Diversamente, nel caso in cui le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari non siano quotati, l’agevolazione fiscale si applica solo nell’ipotesi in cui i titoli siano detenuti da investitori qualificati, i quali non detengano direttamente o indirettamente , anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Nuovo regime fiscale per i project bond. Cambia il regime fiscale delle obbligazioni di progetto project bond . Gli interessi, infatti, sono da adesso soggetti allo stesso regime previsto per i titoli del debito pubblico. Inoltre, si prevede che l'impresa emittente possa dedurre gli interessi dalle obbligazioni di progetto indipendentemente dal tasso di rendimento assicurato. Le garanzie prestate per le emissioni dei project bond nonché per le eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni , sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in misura fissa. Si ricorda che il nuovo regime fiscale riguarda i project bond emessi nei tre anni successivi al 26 agosto 2012 e trova applicazione per tutta la durata del prestito obbligazionario.

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