L’ineleggibilità, l’incompatibilità e l’incandidabilità per l’elezione della Camera e del Senato

L’eleggibilità è la regola mentre l’ineleggibilità è l’eccezione art. 51, comma 1, Costituzione . Nel corso di tutta la sua attività interpretativa la Corte Costituzionale ha, infatti, evidenziato come il precetto espresso nell’art. 51, comma 1, Costituzione, debba ottenere la più ampia estensione applicativa compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di uguaglianza fra i candidati e di assicurare l’autenticità o genuinità del voto.

Le cause d’ineleggibilità a Deputato e Senatore sono disciplinate dall’art. 7 del Testo Unico delle leggi per l’elezione della Camera d.P.R. n. 361/1957 , che si applica anche all’elezione del Senato d.lgs. n. 533/1993 . Ineleggibilità. Ai sensi del citato articolo, non sono eleggibili alla carica di deputato e senatore - i presidenti delle Giunte provinciali - i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti - il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza - i capi di gabinetto dei ministri - il Rappresentante del Governo presso la Regione Autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche - i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza. Non sono, inoltre, eleggibili d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 10 - coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato - i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica - i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo i relativi consulenti legali e amministrativi. Incompatibilità e incandidabilità. Le incompatibilità sono previste dalla nostra Costituzione agli artt. 65, 84, 122 e 135. L’incandidabilità è disciplinata invece dal d.lgs. 31.12.2012, n. 235. Per restare nel mondo forense, abbiamo notizia che il Presidente del più grande Ordine degli avvocati d’Italia, cioè quello di Roma, si candida con il Movimento 5 Stelle mentre il Presidente di Cassa Forense si candida al Senato con Berlusconi. Allo stato non sussistono per loro cause d’ineleggibilità che avrebbero comportato la cessazione dalle funzioni almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei Deputati. Ritengo però che scatti per loro un dovere deontologico di non utilizzare le cariche attualmente ricoperte per la propaganda elettorale così da assicurare, da un lato, la neutralità dell’istituzione e, dall’altro, l’autenticità o genuinità del voto garantendo lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di uguaglianza fra i candidati. Non a caso l’art. 19 del Codice Deontologico Forense così recita L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà . Ancora più stringente il combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del Codice Etico e di Condotta adottato da Cassa Forense il 20.04.2017 per i quali il destinatario non deve utilizzare l’ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici personali né avvalersi della posizione ricoperta nell’ufficio per ottenere utilità e benefici nei rapporti esterni, anche di natura privata.