Questioni procedurali in tema di particolare tenuità del fatto: dalle Sezioni Unite l’informazione provvisoria

In data 18 gennaio 2018 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono espresse, con la prima informazione provvisoria dell’anno, anticipando la soluzione ad un quesito relativo all’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto.

Questione sull’abnormità di un provvedimento. Con la prima informazione provvisoria dell’anno, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte si sono pronunciate sulla questione controversa relativa all’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto. In particolare al Supremo Collegio viene richiesto se sia abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari restituisca gli atti, pervenuti con richiesta di decreto penale di condanna, affinché il PM valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto . La soluzione alla questione anticipata dalle Sezione Unite Penali è negativa. I riferimenti normativi su cui fa leva la Corte sono, in primo luogo, l’art. 131- bis c.p., introdotto con il d.lgs. n. 28/2015 , che disciplina i casi e i requisiti necessari per l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inoltre a fondamento della decisione della Suprema Corte vi sono le disposizioni processuali di cui agli artt. 129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità , 411 Altri casi di archiviazione , 459 Casi di procedimento per decreto e 568 Regole generali c.p.p Omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro. Inoltre, vale la pena citare anche la seconda informazione provvisoria della Cassazione del 18 gennaio 2018. La questione prospettata davanti alle Sezioni Unite riguarda l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. Nelle specifico la Corte si è espressa evidenziando che nell’individuazione dell’importo annuo che dovrebbe essere versato, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’atto precedente – novembre dell’anno in corso .

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