La Cassazione ha chiarito che il legittimo impedimento del difensore rileva anche nel procedimento di appello minorile e lo svolgimento dell’udienza in assenza del difensore impedito genera una nullità generale a regime intermedio poiché lede il diritto di difesa. La scelta del difensore di comparire all’udienza camerale, infatti, rappresenta una scelta difensiva precisa che deve essere salvaguardata anche nel caso di procedimenti camerali a partecipazione non necessaria.
Così con la sentenza numero 8473/20 depositata il 2 marzo. Legittimo impedimento. La Corte d’appello, sezione per i minorenni, decidendo nelle forme del rito abbreviato condannava l’imputato per il reato di rapina e respingeva l’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento avanzata dal difensore, ritenendo che nei procedimenti camerali a partecipazione non necessaria non fossero ammissibili richieste di rinvio correlate al legittimo impedimento del difensore. Avverso la decisione il difensore dell’imputato propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte territoriale ha tenuto conto di un’interpretazione giurisprudenziale superata, posto che decisioni successive hanno accolto l’istanza di legittimo impedimento avanzata nel giudizio di appello svolto nelle forme del giudizio abbreviato ove il difensore ha manifestato la volontà di partecipare al procedimento. Procedimento di appello minorile. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, osserva che l’orientamento a cui ha fatto riferimento la Corte d’Appello Cass. S.U. numero 31461/06 è stato espressamente superato dalle Sezioni Unite Cass. S.U. numero 41432/16 in relazione al giudizio camerale abbreviato di appello. Tale decisione ha infatti chiarito che la scelta del difensore di comparire all’udienza camerale non può essere vanificata da un evento imprevisto ed impediente. Se ciò avvenisse, si verificherebbe una lesione del diritto di difesa. La sopradetta decisione, osservano i Giudici, è «applicabile l’articolo 420-ter c.p.p. anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa diversi dal procedimento camerale di appello che si svolge con il rito abbreviato». La volontà di partecipare al procedimento, infatti, è stata manifestata dal difensore con la presentazione dell’istanza di differimento per legittimo impedimento ciò rappresenta una scelta difensiva precisa consistente nella partecipazione attiva della difesa tecnica al procedimento camerale. Tale espressa manifestazione del diritto di difesa deve essere salvaguardata anche negli altri procedimenti camerali a partecipazione non necessaria, tra cui quello di appello minorile. Pertanto, la Suprema Corte ritiene che il legittimo impedimento del difensore rilevi nel procedimento di appello minorile e lo svolgimento dell’udienza senza difensore impedito generi una nullità generale a regime intermedio poiché lede il diritto di difesa. Poiché nel caso in esame la Corte d’Appello ha basato la sua decisione su un orientamento Cass. S.U. numero 31461/06 superato dalla successiva evoluzione giurisprudenziale Cass. S.U. numero 41432/16 , la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello sezione per i minorenni.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 novembre 2019 – 2 marzo 2020, numero 8473 Presidente De Crescienzo – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Roma sezione per i minorenni, decidendo con le forme del diritto abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina e respingeva l’istanza di legittimo impedimento del difensore ritenendo che nei procedimenti camerali a partecipazione non necessaria non siano ammissibili richieste di rinvio correlate al legittimo impedimento del difensore. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge il rigetto dell’istanza di legittimo impedimento si fonderebbe su una interpretazione giurisprudenziale superata anche tenuto conto della successiva giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che nel giudizio di appello che si svolge con le forme del giudizio abbreviato ogni volta che il difensore abbia manifestato la volontà di partecipare al procedimento l’istanza di legittimo impedimento debba essere accolta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La rilevanza del legittimo impedimento del difensore nei procedimenti camerali è stata oggetto di un percorso interpretativo orientato al superamento della iniziale irrilevanza dell’impedimento ed alla massima valorizzazione del diritto di difesa. Inizialmente la giurisprudenza era contraria a riconoscere la rilevanza del legittimo impedimento in relazione ai procedimenti camerale a partecipazione facoltativa Nel 2006 le Sezioni unite avevano infatti affermato che il disposto di cui all’articolo 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’articolo 97 c.p.p., comma 4, Sez. U, numero 31461 del 27/06/2006 - dep. 22/09/2006, Passamani, Rv. 234146 . Tale approdo giurisprudenziale è stato espressamente superato in relazione al giudizio camerale abbreviato di appello Sez. U, numero 41432 del 21/07/2016 - dep. 03/10/2016, Nifo Sarrapochiello e altri, Rv. 267748 . È stato chiarito infatti che la scelta del difensore di comparire all’udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore che gli impedisca concretamente di partecipare all’udienza. In questo caso si avrebbe una limitazione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell’imputato, del tutto indipendenti dalla strategia processuale perseguita, non giustificabile con riferimento alle subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale Sez. U, numero 41432 del 21/07/2016 - dep. 03/10/2016, Nifo Sarrapochiello e altri, Rv. 267748, § 16 . 1.2. Ritiene il collegio che la ratio decidendi espressa dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite Sez. U, numero 41432 del 21/07/2016 - dep. 03/10/2016 consenta di ritenere applicabile l’articolo 420 ter c.p.p. anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa diversi dal procedimento camerale di appello che si svolge con il rito abbreviato. La scelta del difensore di partecipare al procedimento resa evidente dalla presentazione di una istanza di differimento per legittimo impedimento manifesta infatti una scelta difensiva precisa, che si traduce nella volontà di una partecipazione attiva della difesa tecnica al procedimento camerate tale espressa manifestazione del diritto di difesa, in adesione alla ratio decidendi espressa dalle Sezioni unite deve essere salvaguardata anche negli altri procedimenti camerali a partecipazione non necessaria e dunque, nel procedimento di appello minorile. Si tratta di una interpretazione che è stata accolta dalla giurisprudenza più recente anche in relazione al procedimento camerale di sorveglianza Sez. 1, numero 34100 del 04/07/2019 - dep. 26/07/2019, Longo, Rv. 277310 Sez. 1, numero 14622 del 07/02/2019 - dep. 03/04/2019, Ferretti, Rv. 275329 Sez. 1, numero 27074 del 03/05/2017 - dep. 30/05/2017, Recupero, Rv. 270343, contra Sez. 1, numero 39808 del 29/11/2017 - dep. 04/09/2018, Di Matteo, Rv. 273847 . Il collegio ritiene dunque che il legittimo impedimento del difensore sia rilevante nel procedimento di appello minorile e che lo svolgimento dell’udienza in assenza del difensore impedito generi una nullità generale a regime intermedio ex articolo 178 c.p.p., lett. c in quanto produce una lesione del diritto di difesa che, se tempestivamente eccepita, impone l’annullamento della sentenza pronunciata all’esito dell’udienza svoltasi in assenza del difensore impedito. 1.3. Nel caso in esame il collegio rigettava l’istanza di differimento facendo riferimneto alla interpretazione offerta dalle sezioni unite Passamani Sez. U, numero 31461 del 27/06/2006 , da ritenersi superata dalla successiva evoluzione giurisprudenziale la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello Sezione per i minorenni di Roma per il giudizio. Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello sezione per i minorenni di Roma per il giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.