La CEDU bacchetta l’Italia: le norme sulle perquisizioni non offrono garanzie contro gli abusi

Per la CEDU la legge italiana sulle perquisizioni non offre garanzie contro l’abuso di potere e le iniziative arbitrarie nella fattispecie esaminata il ricorrente non ha beneficiato di un controllo efficace come quello previsto da uno stato di diritto in una società democratica, poiché nessun giudice ha esaminato, né ex ante né ex post, la necessità e la legalità di questa misura investigativa, sì che c’è stata un’ingerenza, non prevista dalla legge, nel suo diritto al rispetto del domicilio, in violazione dell’articolo 8 CEDU.

È quanto deciso dalla CEDU sez. I nel caso Brazzi comma Italia ricomma 57278/11 del 27 settembre 2018. Il caso. Il ricorrente è un italiano iscritto all’Aire che dal 1989 risiede in Germania Monaco . Da un controllo del fisco emerse il sospetto che avesse mantenuto il domicilio fiscale in Italia evadendo l’IVA ed altre tasse dal 2003. Il 13 luglio 2010 ed il giorno successivo la finanza si presentò all’appartamento di Mantova, acquistato nel 2009, dove vivevano la moglie ed i figli nel periodo scolastico, chiedendo al fratello del ricorrente di accedere senza fornire alcuna spiegazione. Spiegazioni che non furono fornite nemmeno durante lo scambio di telefonate e mail col ricorrente, impossibilitato, per motivi familiari e professionali, a recarsi in Italia egli si disse disponibile a collaborare ed a presentare le dichiarazioni dei redditi presentate al fisco tedesco, ricevendo ammonizioni se non avesse consentito la ricerca dei documenti contabili presso il domicilio italiano. Ciò nonostante lo stesso giorno il Tribunale di Mantova aprì un’indagine penale nei suoi confronti ritenendo che ci fossero gravi indizi di colpevolezza ed emettendo un mandato di perquisizione della casa e dell’auto. La perquisizione fu effettuata il 6 agosto 2010, alla presenza del padre, ma non portò al sequestro di alcun documento, perciò fu rigettato, ex articolo 257 c.p.p., il ricorso presentato innanzi alla Cassazione dopo l’archiviazione del suo caso, perchè infondato dato che era stata chiarita la sua posizione fiscale. Quadro normativo. La procedura è regolata dagli articolo 247 ss c.p.p. le regole e le garanzie previste nelle perquisizione del domicilio sono disciplinate dagli articolo 250 e 251 c.p.p L’articolo 257 regolamenta il riesame del decreto di sequestro. Il ricorrente avrebbe potuto agire contro lo Stato ai sensi della legge Vassalli l. numero 117/1988, riformata dalla l. numero 18/2015 che ha esteso il termine di prescrizione da 2 a 3 anni . Perquisizione arbitraria. L’interferenza nel diritto al domicilio e nella privacy di chi è soggetto a perquisizione è lecita se ha una base legale, id est la legge che regola la materia è accessibile, prevedibile e compatibile col principio dello stato di diritto articolo 8 § . 2 Cedu , altrimenti non è necessaria in una società democratica Heino comma Finlandia del 15/2/11 . Questa ultima condizione qualitativa impone, nell’ambito di una perquisizione, che «il diritto interno offra garanzie adeguate e sufficienti contro l’abuso e l'arbitrio», fermo restando che la previsione di un controllo giurisdizionale non è ipso iure una garanzia adeguata ad offrire tali tutele. Nella fattispecie la CEDU giudica che la perquisizione sia «avvenuta in una fase particolarmente iniziale del procedimento penale» l’apertura dello stesso è avvenuta nel medesimo giorno del tentativo di perquisizione. Più precisamente «qualora la normativa interna preveda un controllo giurisdizionale ex ante sulla legittimità e sulla necessità di questa misura investigativa, parimenti deve prevedere, nella sua fase esecutiva, misure atte a bilanciare i difetti connessi alla problematica e, eventualmente, al contenuto del mandato». Questo controllo non è previsto dal nostro ordinamento, perciò la sua assenza, per evitare deroghe all’articolo 8 Cedu, avrebbe dovuto essere controbilanciata da un controllo ex post sulla legalità e sulla necessità dell’adozione e dell’esecuzione della misura l’interessato deve avere un controllo giurisdizionale effettivo delle circostanze, in fatto ed in diritto, della misura e della relativa procedura e, se riscontrate irregolarità, le prove raccolte durante la perquisizione devono essere escluse dal processo penale e dovrebbe essere adeguatamente indennizzato DELTA Pekárny as comma Repubblica Ceca del 2/10/14 . Orbene nella fattispecie non c’è stato un simile controllo ed il ricorrente non ha potuto usufruire di un rimedio per contestare l’irregolarità del mandato e della procedura di perquisizione dal momento che quello previsto dall’articolo 257 c.p.p. presuppone che vi sia stato un sequestro di beni, assente, come detto, nel nostro caso. Infine l’azione di responsabilità prevista dalla legge Vassalli presuppone che il ricorrente dimostri la colpa grave od il dolo del magistrato che ha deciso il suo caso, ma la prassi sul punto dimostra che casi analoghi al nostro sono stati promossi senza successo Trabajo Rueda comma Spagna nel quotidiano del 30/5/17 e Richmond Yaw ed altri comma Italia del 6/10/16 .

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