In G.U. dell’11 settembre 2018, numero 211 è pubblicato il decreto del MISE recante «le procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica». Nel mirino gli interventi di efficienza energetica che hanno diritto alla maggiore aliquota, quelli più costosi e quelli per i quali permangono dei dubbi sull’ammissibilità al bonus.
Stretta sull’ecobonus. L’ENEA - l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – svolgerà dei controlli, sia documentali che sul posto, per verificare se si ha davvero diritto alle detrazioni dal 50% all’85% riconosciute in relazione agli interventi di efficienza energetica dall’articolo 14 d.l. numero 63/2013. A prevederlo è il decreto MISE 11 maggio 2018, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale G.U. Serie Generale numero 211 dell'11 settembre 2018 . Ecco in sintesi come funzioneranno i nuovi controlli. Chi verrà controllato. Il campione controllato pari allo 0,5% delle istanze di accesso al bonus sarà composto dalle istanze che soddisfano uno o più dei seguenti criteri - istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota - istanze che presentano la spesa più elevata - istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. Procedura. L’avvio del controllo sarà comunicato all’interessato, se si tratta di interventi condominiali, all’amministratore di condominio, tramite lettera raccomandata o PEC. Nei 30 giorni successivi il soggetto è tenuto a inviare alla PEC «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista per ottenere il bonus. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto. Controlli. I controlli possono essere sia documentali che sul posto. I primi vengono espletati sulla documentazione ricevuta e si concludono in 90 giorni con la comunicazione del loro esito all’interessato soggetto a verifica. Su almeno il 3% del campione selezionato vengono effettuati anche controlli sul posto. Tali controlli sono comunicati con un preavviso minimo di 15 giorni con raccomandata o PEC. fonte fiscopiu.it
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