Non luogo a procedere per falsa testimonianza…

La Cassazione afferma che in caso di prognosi negativa sull’utilità della fase dibattimentale, l’analisi in sede di legittimità dovrà incentrarsi sulla verifica della logicità della valutazione degli elementi disponibili in funzione della pronuncia di scioglimento.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 39436/17, depositata il 25 agosto. Il caso. Il GUP dichiarava il non luogo a procedere nei confronti dell’imputata, in relazione al delitto di falsa testimonianza, perche il fatto non sussiste, per insufficienza di elementi idonei a sostenere l’accusa e per mancanza di elementi sul dolo. Il PG presso la corte d’Appello proponeva ricorso con riferimento all’individuazione di una pregiudiziale civile, in ordine alla veridicità dei fatti e all’elemento psicologico del reato. La difesa dell’indagata depositava memoria con la quale sollecitava il rigetto dell’impugnazione proposta dall’accusa. La falsa testimonianza. Nel caso di specie la Cassazione ritiene che il giudicante abbia fatto corretto utilizzo del principio per cui in caso di prognosi negativa sull’utilità della fase dibattimentale, l’analisi in sede di legittimità dovrà incentrarsi sulla verifica della logicità della valutazione degli elementi disponibili in funzione della pronuncia di scioglimento. Ne deriva che nel caso in esame, la Cassazione ritiene che il giudice dell’udienza preliminare abbia effettuato una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa, indicando in modo concreto e puntuale le ragioni sulla base delle quali ha concluso che il materiali individuato non consentisse diversi sviluppi. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 luglio – 25 agosto 2017, n. 39436 Presidente Conti – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. Il Gup del Tribunale di Siracusa, con sentenza del 05/07/2016, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di N.E. in relazione al delitto di falsa testimonianza ascrittole perché il fatto non sussiste, per mancanza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, poiché i fatti descritti dalla donna sono stati ricostruiti in maniera conforme anche nella deposizione di ulteriore teste escusso nel medesimo giudizio civile, nei cui confronti non si era proceduto le affermazioni di quest’ultimo sostengono quindi l’affidabilità di quanto dichiarato dall’indagata. Il giudicante ha inoltre concluso per la mancanza di elementi sul dolo nel reato, in quanto la donna ha premesso alle sue dichiarazioni che quanto affermato era frutto della sua interpretazione di frasi percepite dei discorsi effettuati a terzi da parte del dott. M. , in relazione ai cui comportamenti le era stato richiesto di rendere testimonianza, nulla potendo offrire riguardo a circostanze estranee alla sua percezione. 2. Con il ricorso proposto il P.g. presso la Corte d’appello di Catania denuncia violazione di legge, con riferimento sia all’individuazione di una pregiudiziale civile, in ordine alla verifica della veridicità dei fatti, che alla valutazione dell’elemento psicologico del reato, che assume intervenuta in fase estranea a tale approfondimento, e rispetto alla quale risulta omessa l’analisi del complessivo portato probatorio acquisito, ed acquisibile nel giudizio dibattimentale. 3. La difesa dell’indagata ha depositato memoria con la quale sollecita il rigetto dell’impugnazione proposta dall’accusa, e contesta che sia stato svolto dal Gup un giudizio difforme dall’ambito della valutazione che gli è propria. Con ulteriore memoria depositata il 06/04/2017 insiste per l’inammissibilità del ricorso, fondando tale eccezione su conforme decisione della Corte di legittimità in fattispecie analoga. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Richiamata la natura della valutazione rimessa al Gip in sede di richiesta di rinvio a giudizio, e l’ambito di tale analisi inerente alla individuazione di elementi di sostegno all’accusa ed alla possibilità del suo sviluppo in giudizio, si deve concludere che l’approfondimento diagnostico avversato risulta, in senso opposto, svolto sulla base di corretti criteri valutativi. Come rilevato in narrativa il giudicante ha escluso che, sul piano oggettivo, dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini potesse ricavarsi la sicura non conformità al reale di quanto dedotto, posto che, in senso contrario, sussistevano condizioni di fatto - quale la mancata contestazione di analogo reato nei confronti di teste che aveva deposto in senso conforme alla denunciata, in ordine alla medesima ricostruzione - circostanza oggettiva in alcun modo contrastata nel proposto ricorso. A fronte di tale preliminare, ed assorbente rilievo il giudicante ha inoltre analizzato il contenuto della deposizione contestata, per inferirne che anche il suo contenuto, per la precisazione svolta dalla donna in merito non a quanto accaduto, ma a quanto da lei ricavato a seguito dell’osservazione dell’incontro tra le parti in contesa, pacificamente verificatosi, rendeva difficile ricostruire con certezza in fatto una preordinata attività manipolatoria. 3. Così ricostruita l’attività di valutazione compiuta, non appaiono ravvisabili i vizi della pronuncia denunciati, in quanto rispetto alle circostanze di fatto desumibili da elementi oggettivi, quali l’assunzione di falsità della ricostruzione, smentita dalla presenza di conferme non contestate, e la stessa cautela nell’esposizione utilizzata dalla donna, il ricorrente ha formulato censure generiche, inerenti all’ambito di cognizione rimesso al Gip ed all’approfondimento illegittimamente dispiegato al riguardo, che non risolvono il nodo inerente alla possibilità di superamento in giudizio di tali preliminari elementi di fatto che incidono sulla configurazione giuridica dei fatti, che presuppone un accertamento di una verità, negata dalla falsa testimone, elemento su cui lo stesso ricorso non offre indicazioni suscettibili di arricchimento. Come più volte statuito in argomento dalla giurisprudenza di legittimità in caso di prognosi negativa sull’utilità della fase dibattimentale, l’analisi in questa sede di legittimità deve incentrarsi sulla verifica della logicità della valutazione degli elementi disponibili in funzione della pronuncia di proscioglimento. Sez. 5, n. 54957 del 14/09/2016, P.M. in proc. Fernandez, Rv. 268629 . E nel caso di specie risulta che il giudice dell’udienza preliminare ha ricostruito una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa, indicando le concrete ragioni sulla base delle quali ha concluso che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consente diversi sviluppi. Cosicché, più che il riferimento al dolo, per certi versi improprio, in quanto operante in ambito di merito e quindi non valutabile dal Gip in sede di udienza preliminare, quel che rileva ai fini della verifica di pertinenza della motivazione rispetto all’ambito di cognizione, è la chiarita impossibilità, sulla base degli elementi interni ed esterni alla dichiarazione, di inferirne la falsità, presupposto della contestazione. La conclusione raggiunta risulta coerente, e, come già segnalato, non contrastata dall’individuazione di elementi di segno opposto, suscettibili di approfondimento dibattimentale, cosicché l’impugnazione deve valutarsi infondata, con il conseguente rigetto del proposto ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso.