Società tra avvocati (STA): incombenze fiscali e previdenziali e conseguente effetto VASA

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 35/E del 7 maggio 2018, in risposta ad un’istanza di interpello formulata da un professionista con la quale veniva chiesto all’amministrazione finanziaria se una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato, ai sensi della l. numero 247/12, come modificata dalla l. 214/17, dovesse adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali, ha dato risposta positiva affermando come l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria sia da considerarsi attività di impresa e non attività di lavoro autonomo.

Con l’approfondimento disponibile per gli abbonati Diritto e Giustizia al link sottostante, gli avvocati Beatrice Belli e Gianluca Gambogi, affronta il tema della costituzione della società tra avvocati dal punto di vista fiscale, analizzandone i risvolti positivi in termini di risparmio di imposta e tassazione, ma anche gli aspetti che assumono una connotazione negativa, soprattutto con riferimento alle conseguenze pratiche sulla tenuta della contabilità.

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