La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’articolo 62, numero 4, c.p. e l’ipotesi di riduzione della pena per lieve entità prevista dall’articolo 73, comma 5, T.U. stupefacenti sono compatibili? La parola alla Suprema Corte.
Sul tema la Cassazione con sentenza numero 34122/18, depositata il 20 luglio. Il fatto. La Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello dell’imputato e confermava la condanna nei suoi confronti per il delitto di cui all’articolo 73 Testo Unico stupefacenti Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope , ritenendo sussistente l’ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 del citato articolo. La decisione di merito è impugnata con ricorso per cassazione da parte del difensore dell’imputato il quale deduce con un unico motivo che erroneamente la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p. del danno patrimoniale di speciale tenuità, relativamente alla modestissima somma della cessione di soli 20 euro per mezzo grammo di sostanza. Secondo il ricorrente dai precedenti della giurisprudenza di legittimità emerge la possibilità di concorrenza tra l’ipotesi di lieve entità di cui all’articolo 73, comma 5, T.U. stupefacenti e l’attenuante di speciale tenuità prevista dall’articolo 62, numero 4, c.p Tra lieve entità e speciale tenuità. La Cassazione, partendo dal caso di specie, ha richiamato i precedenti giurisprudenziali sulla questione circa la compatibilità di quanto previsto dall’articolo 73, comma 5, T.U. stupefacenti e dall’articolo 62, numero 4 c.p. per le circostanze attenuanti comuni. Secondo un orientamento maggioritario, ricordano i Giudici di legittimità, l’attenuante comune non può concorrere con quella di cui all’articolo 73 cit. in quanto l’accertamento della sussistenza della fattispecie di lieve entità comporta la valutazione circa la ridotta rilevanza economica della violazione, di conseguenza «l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto». A ragione di un orientamento minoritario e precedente, invece, sussiste una compatibilità limitata tra le due ipotesi, ovvero «è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso». Gli Ermellini hanno ritenuto che per risolvere la questione debba esprimersi il principio di diritto secondo cui «in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la lieve entità del delitto, nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla lieve entità di cui al quinto comma dell’articolo 73, T.U. stup.». Per questi motivi la Corte, tornando al caso di specie, ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 aprile – 20 luglio 2018, numero 34122 Presidente Savani – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova con decisione del 4 aprile 2017 rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 16 novembre 2016, che aveva condannato N.B.M. , per il delitto di cui all’articolo 73 T. U. stup., alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 1.334,00 di multa, ritenuta l’ipotesi del quinto comma dell’articolo 73 T. U. stup. eroina gr. 0,6, in due dosi per il valore di Euro 20,00, reato commesso il 7 ottobre 2016 . 2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite difensore, deducendo un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Carenza della motivazione e violazione di legge, articolo 62, numero 4, cod. penumero . La difesa aveva chiesto la concessione della circostanza attenuante dell’articolo 62, numero 4, cod. penumero relativamente alla modestissima somma della cessione, soli 20,00 Euro, per mezzo grammo di sostanza, circa. La Corte di appello ha respinto la richiesta facendo riferimento ad una asserita e poco chiara non irrilevanza fattuale dell’episodio . Questa motivazione non si confronta con la giurisprudenza di legittimità, che ritiene possano concorrere sia l’ipotesi del quinto comma, dell’articolo 73, T.U. stup. e sia l’attenuante dell’articolo 62, numero 4, cod. penumero . Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi. Per la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte l’attenuante dell’articolo 62, numero 4, cod. penumero non può concorrere con quella dell’articolo 73, quinto comma, T.U. stup. La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’articolo 62, comma primo, numero 4 cod. penumero , non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell’articolo 73 del d.P.R. numero 309 del 1990 costituire indice per l’eventuale configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto Sez. 3, numero 46447 del 03/02/2017 - dep. 10/10/2017, Mor, Rv. 27207801 . Per altro orientamento, precedente e minoritario, invece In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma primo, numero 4, cod. penumero è compatibile con l’ipotesi lieve di cui al comma quinto dell’articolo 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, tuttavia è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso. Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso il riconoscimento dell’attenuante in quanto la condotta contestata era espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l’imputato Sez. 6, numero 36868 del 23/06/2017 - dep. 25/07/2017, Taboui, Rv. 27067101 . Inoltre, comunque, la valutazione del fatto ai sensi del quinto comma dell’articolo 73, T.U. stup. ha riguardato proprio il limitato valore della cessione di stupefacente quantitativo molto contenuto di eroina spacciata , sentenza di primo grado , e quindi lo stesso fatto non può logicamente valutarsi due volte. Vedi sul punto, le sentenze in materia analoga consolidate in tema di ricettazione In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. Sez. 7, numero 19744 del 26/01/2016 - dep. 12/05/2016, Sabani, Rv. 26667301 vedi anche Sez. 2, numero 49071 del 04/12/2012 - dep. 18/12/2012, Mocci, Rv. 25390601 e Sez. 2, numero 43046 del 16/10/2007 - dep. 21/11/2007, Ferri, Rv. 23850801 . Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la lieve entità del delitto, nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla lieve entità di cui al quinto comma dell’articolo 73, T.U. stup. . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.