Imputata è accusata di furto aggravato dal mezzo fraudolento per aver sottratto energia elettrica utilizzando un magnete che permetteva di distorcere la registrazione dei consumi. La Suprema Corte, adita sulla controversia, né approfitta per ribadire quando all’azione delittuosa è riconducibile l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento.
Sul tema la Suprema Corte con sentenza numero 27926/18, depositata il 18 giugno. Il caso. Riconoscendo l’attenuante del danno di lieve entità la Corte territoriale riformava parzialmente la decisione di prime cure con la quale l’imputata veniva condannata alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento per aver sottratto energia elettrica, utilizzando un magnete che distorceva il rilevamento dei consumi. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito, lamentando, con il secondo motivo di ricorso, la violazione di legge da parte dei Giudici di merito per aver erroneamente ritenuto la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento e di conseguenza, secondo parte ricorrente, esclusa l’aggravante, «dovrebbe dichiararsi non doversi procedere per mancanza di querela, poiché il soggetto che l’aveva sporta non sarebbe legittimato in quanto dipendente di una società diversa da Enel servizio elettrico, che erogava l’energia elettrica». Sull’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento. Il Supremo Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. In particolare al caso di specie deve applicarsi il consolidato principio secondo cui l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento sussiste quando la condotta delittuosa è «dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» Cass. SS.UU. numero 40354/13 . Nella fattispecie in esame, applicando questi principi è chiaro come il comportamento dell’imputata comporta la sussistenza della circostanza aggravante che non può essere giustificata dal fatto che il magnete utilizzato per distorcere la registrazione dei consumi fosse visibile a tutti, «trattandosi di oggetto facilmente manovrabile, quindi occultabile, ed utilizzabile senza lasciare traccia di manomissioni sul contatore», e, in quanto strumento connotato da «una notevole efficacia distorsiva della registrazione dei consumi». Da ciò consegue il rigetto del ricorso, da parte della Cassazione, e la condannata della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 febbraio – 18 giugno 2018, numero 27926 Presidente Miccoli – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell’imputata, che l’aveva condannata a pena di giustizia per il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento, per sottrazione di energia elettrica, riconoscendo l’attenuante del danno di lieve entità prevalente sulla contestata aggravante e rideterminando la pena epoca del fatto omissis . 1.Ha presentato ricorso la difesa dell’imputata, che col primo motivo, ha lamentato il vizio di motivazione, poiché il Giudice non avrebbe considerato che dall’istruttoria dibattimentale era stato accertato che il contatore Enel dell’imputata era sito, insieme a molti altri, lontano dall’abitazione della stessa ed in un alloggio facilmente accessibile a tutti pertanto non si poteva escludere che altri avessero spostato il magnete,usato per ridurre la registrazione dei consumi,allo scopo di depistare le indagini. 1.1 Col secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge per la ritenuta aggravante del mezzo fraudolento, riguardo alla quale il ricorrente ha osservato che la Corte territoriale avrebbe citato una massima non confacente al caso concreto di conseguenza, esclusa l’aggravante, dovrebbe dichiararsi non doversi procedere per mancanza di querela, poiché il soggetto che l’aveva sporta non sarebbe legittimato in quanto dipendente di una società diversa da Enel servizio elettrico, che erogava l’energia elettrica. All’odierna udienza il Pg, dr Mazzotta ed il difensore avvocato Sforza,hanno concluso come in epigrafe. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo non merita accoglimento, poiché non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici del merito, infatti, hanno correttamente giustificato il loro convincimento riguardo all’accertamento di responsabilità dell’imputata, dando atto di come l’apposizione del magnete sul contatore abbia effettivamente comportato un’anomala registrazione dei consumi energetici, con una riduzione degli stessi del 30 - 40 %. La motivazione sul punto è stata completata tramite il riferimento alla deposizione del teste verificatore Enel, che ha confermato la riconducibilità del contatore sul quale era stato rinvenuto il magnete all’abitazione dell’imputata. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta l’insussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, sull’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, che deve delineare una condotta posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Sez. U, Sentenza numero 40354 del 18/07/2013 Ud. dep. 30/09/2013 Rv. 255974. 2.1 Applicando tali principi al caso di specie risulta chiaro che la visibilità esterna del magnete non ne elimina l’insidiosità, trattandosi di oggetto facilmente manovrabile, quindi occultabile, ed utilizzabile senza lasciare traccia di manomissioni sul contatore, indizianti della commissione del fatto di reato per altro verso lo strumento in questione si è dimostrato, con riguardo alle circostanze specifiche del caso concreto, dotato di una notevole efficacia distorsiva della registrazione dei consumi. 3. La corretta qualificazione del furto come aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, che lo rende procedibile d’ufficio, assorbe il motivo di ricorso volto a denunciare la mancanza di querela debitamente formulata. Alla luce delle considerazioni precedenti il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.