Secondo lo Stato italiano è riconosciuta «la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto» ai sensi dell’articolo 7, comma 2, l. 121/1985. In ogni caso, gli enti ecclesiastici anche non riconosciuti dallo Stato, sono soggetti di diritto per l’ordinamento statuale. Assumendo, perciò, la natura di enti di fatto con conseguente applicazione delle norme di diritto comune.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 14247/18 depositata il 4 giugno. Il fatto. La vicenda riguarda il caso di un reverendo parroco che propose ricorso nel lontano 1994 nei confronti di un Tizio al fine di ottenere la condanna alla demolizione delle opere da costui realizzate nell’area di proprietà della Parrocchia al rilascio di alcune parti delle stesse dal parroco occupate nonché al risarcimento dei danni. Controparte ottenne, in primo grado, il riconoscimento della usucapione su quel cespite conteso. La Corte d’Appello adita, ribaltando la posizione del Giudice di prime cure, stabilì altresì l’arretramento, a distanza legale, delle costruzioni edificate sul confinante terreno e la Suprema Corte infine, nel lontano 2000, confermò l’orientamento del Giudice di secondo grado. L’actio nullitatis. L’anno dopo, nel 2001, i coniugi F.B. e L.B. si rivolsero al Tribunale di Latina per sentire dichiarare la inesistenza delle tre suddette pronunce «risultando esse inutiliter datae poiché emesse nei confronti di un soggetto – la Parrocchia - inesistente». Il Tribunale adito ritenne inammissibile siffatta domanda. La Corte d’Appello, dichiarandola contrariamente ammissibile, la giudicò infondata poiché, al momento dei fatti e da ancora prima cioè dal 1983, la Parrocchia aveva sì vero personalità giuridica pubblica in iure canonico, e comunque soggetta quale “ente di fatto” alle norme di diritto comune ex articolo 36-42 c.c. . Nel 1986 tale Parrocchia ottenne poi il riconoscimento della personalità giuridica nell’Ordinamento statuale. Gli enti ecclesiastici come soggetti giuridici. I presupposti per gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti sono enunciati da alcuni canoni del Codex Iuris Canonici. In particolare, la persona giuridica, secondo il diritto canonico, è quella eretta ovvero riconosciuta con provvedimento dell’Autorità Ecclesiastica canone 114 . Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel caso in cui ricorrano congiuntamente alcuni requisiti e cioè i l’approvazione da parte dell’Autorità ecclesiastica ii la sede in Italia iii il perseguimento delle finalità di religione e di culto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 l. numero 222/1985. Quest’ultimo - a norma dell’articolo 2 L. cit. - si presume limitatamente a quegli Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa come ad es. le Parrocchie . Nel caso di specie, i Signori ricorrenti si erano difesi, in sede di seconda citazione tutta incentrata sulla erronea attribuzione della soggettività giuridica alla Parrocchia senza accertarne la pregressa idoneità ad assumere la titolarità di diritti ed obblighi patrimonialmente rilevanti. In pratica, costoro ritenevano la parrocchia un soggetto giuridico inesistente tam quam non esset. L’ente Parrocchia. Occorre ora soffermarsi sulla natura giuridica della Parrocchia nonché sulla rappresentanza legale della stessa. Circa il primo aspetto, il Canone 515 definisce la parrocchia come «una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo Diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore». L’Accordo del 18 febbraio 1984 di Revisione del Concordato Lateranense l. numero 121/1985 e la l. numero 222/1985 articolo 29, conformandosi alle disposizioni del Codice di diritto canonico, stabiliscono la possibilità per ogni parrocchia di ottenere il riconoscimento civile. Le Parrocchie canonicamente esistenti al 30 settembre 1986, elencate con la loro denominazione e sede in un provvedimento del Vescovo Diocesano, hanno acquistato capacità giuridica rectius personalità giuridica con la pubblicazione sulla G.U. del Decreto del Ministero dell’Interno il quale ha conferito alle singole Diocesi e Parrocchie la natura di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Circa il secondo citato aspetto, il legale rappresentante ed amministratore unico della Parrocchia è il Parroco – cfr. canoni 531 e 1279 -. Quest’ultimo esercita la responsabilità amministrativa sotto l’autorità del Vescovo diocesano, il quale, tuttavia, non può sostituirsi all’amministratore, se non in caso di negligenza. Ancora. Il codice di diritto canonico, invero, prevede anche altre possibilità di affidamento delle parrocchie e, conseguentemente, casi particolari di legale rappresentanza, quali ad esempio concernenti l’affidamento di più parrocchie ad un unico parroco - cfr. canone 515- di una o più parrocchie a più sacerdoti c.d. affidamento in solidum , in questo caso il legale rappresentante sarà colui che viene indicato come moderatore – cfr. canone 543 - ed il suo nominativo verrà iscritto nel Registro delle Persone giuridiche di una parrocchia ad un diacono, laico o comunità di persone - cfr. canone 517 - di una parrocchia ad un Istituto religioso clericale o società di vita apostolica – cfr. canone 520 -, anche in questo caso dovrà essere nominato parroco/moderatore un singolo cui spetterà la legale rappresentanza. La parte motiva del caso di specie. Per concludere, con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte richiamando una pronuncia a Sezioni Unite, ancorchè risalente nel tempo sent. numero 4743/1979 , afferma che le Diocesi sono soggetti titolari di capacità giuridica a nulla rilevando la distinzione tra “chiesa particolare” e “chiesa universale” intesa come «la porzione del popolo dei fedeli affidati alla cura del Vescovo». Ciò non toglie che l’Ente ecclesiastico minore «per il diritto canonico e per l’ordinamento dello Stato sia una persona giuridica» a tutti gli effetti. Le singole parrocchie, pertanto, enti o non enti ecclesiastici civilisticamente riconosciuti sono comunque soggetti portatori di diritto.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 21 marzo – 4 giugno 2018, numero 14247 Presidente Schirò – Relatore Campese Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con sentenza numero 524/1994, il Tribunale di Latina rigettò le domande proposte dal rev. C.C., nella qualità di parroco della Parrocchia omissis d’ora innanzi Parrocchia , nei confronti di B.C., volte ad ottenere la condanna i alla demolizione delle opere realizzate in prossimità o all’interno del complesso edilizio di proprietà di parte attrice ii al rilascio di alcune porzioni di tale complesso dal medesimo occupate iii al risarcimento dei danni ex articolo 872 cod. civ Accolse, invece, la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarando da lui acquisito per usucapione il diritto di proprietà su quel cespite. 1.1. La Corte di appello di Roma, accogliendo il corrispondente gravame del rev. C., nella indicata qualità, condannò B.F. e L., eredi di B.C., al rilascio di detto complesso, alla demolizione di alcune opere ivi realizzate ed all’arretramento, a distanza legale, delle costruzioni edificate sul confinante terreno di loro proprietà. 1.2. Con sentenza numero 12040/2000, infine, la Corte di cassazione respinse i primi due motivi d’impugnazione dei B. e ne accolse il terzo, limitatamente al capo di condanna all’arretramento delle costruzioni predette, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 2. Successivamente, con citazione dell’11 dicembre 2001, B.L. e F. chiesero al Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, di dichiarare l’inesistenza delle tre menzionate sentenze, risultando inutiliter datae perché emesse nei confronti di un soggetto Parrocchia inesistente, e, come tali, insuscettibili di passare in cosa giudicata. 2.1. L’adito tribunale ritenne inammissibile - in quanto coperta da giudicato implicito, inerendo a questione difetto assoluto di legittimazione in capo al soggetto conferente la procura attinente ad un presupposto processuale della domanda il cui sindacato è preliminare a qualsivoglia pronuncia di merito - l’actio nullitatis così intrapresa, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza numero 5984/2012, pur dichiarandola ammissibile, la giudicò infondata, rilevando che a la Parrocchia aveva, al momento dell’introduzione del primo processo, personalità giuridica pubblica in iure canonico, e, comunque, soggettività come ente di fatto nell’ordinamento statuale, come tale assoggettata alle norme del diritto comune articolo 36-42 cod. civ. b la stessa aveva, poi, ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con decreto del Ministero dell’Interno, nel 1986 c la trasformazione della Parrocchia, nell’ordinamento statuale, da ente di fatto in persona giuridica, intervenuta durante il primo grado del precedente processo, aveva comportato non l’estinzione di un soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto, con la conseguenza, sul piano processuale, che, ai fini dell’attribuzione dello ius postulandi, è rilevante la sola circostanza che la procura sia stata conferita dal soggetto parroco che ne aveva, sia in origine che successivamente, la rappresentanza . 3. Avverso questa decisione ricorre per cassazione B.L., in proprio e quale erede di B.F., affidandosi a due motivi, resistiti dalla Parrocchia di OMISSIS . Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ 3.1. Il primo motivo, rubricato Falsa applicazione di norme di legge articolo 36 e 42 c.c., in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c. , ascrive alla corte territoriale di aver erroneamente attribuito una soggettività giuridica alla Parrocchia senza accertarne la pregressa idoneità ad assumere la titolarità di diritti ed obblighi patrimonialmente rilevanti. 3.2. Il secondo, recante Violazione di norme di diritto articolo 28 e 29 della L. 20.5.1985, numero 222 articolo 15 del d.P.R. 13.7.1987, numero 33, in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c. , contesta l’assunto secondo cui tali norme avrebbero trasformato le parrocchie da enti di fatto a persone giuridiche, ed assume che le stesse abbiano creato un soggetto nuovo, prima inesistente, nell’ordinamento giuridico. 4. Deve pregiudizialmente rilevarsi che la controricorrente, nel costituirsi, ha evidenziato che non è dato sapere se il defunto B.F. sia morto ab intestato o lasciando un testamento, né se la sua coniuge, A.O., abbia rinunciato all’eredità, da ciò facendo derivare l’attuale non integrità del contraddittorio. 4.1. In proposito, ritiene il Collegio, facendo proprio un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice ai sensi degli articolo 175 e 127 cod. proc. civ. di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti cfr., ex multis, Cass. Civ. numero 15106 del 2013, nonché, in motivazione, la più recente Cass. numero 12997 del 2017 . 4.2. In applicazione di tale principio, quindi, presentandosi il ricorso di B.L. come insuscettibile di accoglimento, per quanto appresso si dirà, diviene affatto superfluo indugiare ulteriormente in ordine all’attuale integrità, o meno, del contraddittorio, nonché alle relative potenziali conseguenze. 5. Fermo quanto precede, entrambi i descritti motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati. 5.1. La corte territoriale, invero, ha affermato ed il relativo accertamento in fatto è insindacabile in questa sede che la Parrocchia, dal 1983 e, quindi, da data anteriore a quella di instaurazione del precedente giudizio svoltosi tra le parti, che la medesima corte fa risalire al 1984 , costituisce per l’ordinamento canonico una persona giuridica pubblica . la cui rappresentanza legale spetta al parroco cfr. pag. 7 , e la correttezza di tale assunto è innegabile alla stregua dei canoni 515, § 3, 116, § 2, e 532 del Codex iuris canonici vigente dal 27 novembre 1983. 5.1.1. La stessa ha altresì accertato che è documentato in atti che la Parrocchia di cui trattasi ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministero dell’Interno nell’anno 1986 cfr. pag. 7 . 5.1.2. Infine, ha ritenuto che la trasformazione della Parrocchia, nell’ordinamento statuale, da ente di fatto in persona giuridica, intervenuta durante il primo grado del precedente processo, aveva comportato non l’estinzione di un soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto, con la conseguenza, sul piano processuale, che, ai fini dell’attribuzione dello ius postulandi, è rilevante la sola circostanza che la procura sia stata conferita dal soggetto parroco che ne aveva, sia in origine che successivamente, la rappresentanza cfr. pag. 8 . 5.2. L’odierna ricorrente, invece, muove dal sostanziale assunto che la Parrocchia priva di personalità giuridica riconosciuta agli effetti civili non esista la proposta actio nullitatis, infatti, lamenta che le sentenze rese nel precedente giudizio sarebbero inutiliter datae perché pronunciate nei confronti di un soggetto inesistente. 5.2.1. L’errore di tale percorso argomentativo sta nel fatto che il riconoscimento della personalità civile postula l’esistenza dell’ente parrocchiale, non risolvendosi in essa. 5.2.2. È appena il caso di rilevare, peraltro, che l’assunto della B. circa l’inesistenza della Parrocchia prima dell’entrata in vigore delle Norme e la sua venuta ad esistenza solo a seguito del riconoscimento agli effetti civili della personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, della legge numero 222 del 1985 secondo cui le parrocchie costituite dall’ordinamento canonico . acquistano la personalità civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’interno che conferisce . alle parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto , oblitera totalmente la profonda differenza tra soggettività giuridica, intesa come idoneità ad essere potenziali titolari di diritti ed obblighi giuridici, e capacità giuridica, che è invece la misura della soggettività, cioè l’effettiva titolarità di diritti e obblighi. I due concetti soggettività giuridica e capacità giuridica , se coincidono per le persone fisiche, rimangono distinti per le persone giuridiche. 5.3. È comunque dirimente sottolineare che il problema del riconoscimento della personalità agli effetti civili della Parrocchia è ormai superato perché nel 1986 - durante la pendenza del giudizio di prime cure del processo in cui sono state rese le sentenze di cui oggi è invocata l’inesistenza - è intervenuta la pubblicazione del corrispondente decreto ministeriale, sicché affatto condivisibilmente la corte d’appello ha osservato trattarsi di una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto con la conseguenza, sul piano processuale, che, ai fini dell’attribuzione dello ius postulandi, è rilevante la sola circostanza che la procura sia stata conferita dal soggetto parroco che ne aveva, sia in origine che successivamente, la rappresentanza , confermandosi - tra l’altro - l’immediata applicabilità della nuova disciplina in pendenza di giudizio, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte. 5.4. Nemmeno può essere negata, poi diversamente da quanto assunto dalla ricorrente , la natura quanto meno di ente di fatto e, come tale, di soggetto di diritto della Parrocchia nel periodo precedente alla pubblicazione del decreto ministeriale, con conseguente applicazione ad essa delle disposizioni generali degli articolo 36-42 cod. civ 5.4.1. Infatti, già il canumero 100, § 3, del Codice di diritto canonico del 1917 poneva una regola da cui si era desunta la capacità giuridica dell’ente parrocchiale Personae morales sive collegiales sive non collegiales minoribus aequiparantur , disposizione che rendeva la Parrocchia un centro d’imputazione di diritti ed obblighi giuridicamente rilevanti. Essa, dunque, già sotto la vigenza di quel Codice, era ritenuta una universitas rerum, formata da un complesso di beni destinato al perseguimento di determinati fini e possedeva anche le caratteristiche proprie dell’universitas personarum, come il Codice del 1983 andrà a esplicare. 5.4.2. Costituisce, inoltre, orientamento giurisprudenziale pressoché costante di questa Suprema Corte che gli enti ecclesiastici, privi di personalità civile, siano comunque soggetti di diritto rilevanti per l’ordinamento giuridico statuale e soggetti alle norme di diritto comune cfr. ad esempio, la vicenda decisa da Cass. numero 5458 del 2003 . L’applicazione di queste ultime trova il suo fondamento nel riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, della chiesa particolare di cui la Parrocchia è una delle sue tante declinazioni come soggetto di diritto. 5.4.3. Già con la sentenza numero 4743 del 1979, invero, le Sezioni Unite di questa Corte, si pronunciarono positivamente sulla diocesi come soggetto titolare di capacità giuridica, e quella decisione tenne conto di un quadro giuridico che ancora non conosceva gli elementi costitutivi della Parrocchia come emergenti dal Codex iuris canonici del 1983 , né, tanto meno, il riconoscimento agli effetti civili previsto dalle Norme. Anche in quel caso la parte ricorrente lamentava l’inesistenza della diocesi, sostenendo che i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare che questa non fosse una persona giuridica, indicando essa solo una circoscrizione territoriale si tratta della stessa osservazione dell’odierna ricorrente laddove individua nella Parrocchia una mera unità territoriale . Cfr. pag. 8 del ricorso . In detta occasione, le Sezioni Unite ritennero infondato il corrispondente motivo di impugnazione perché la presenza di una chiesa particolare che può essere una parrocchia, una diocesi, un vicariato e di una chiesa universale , intesa come la porzione del popolo dei fedeli affidata alla cura del vescovo , non toglie che l’ente ecclesiastico minore nella specie, una diocesi per il diritto canonico e per l’ordinamento dello Stato sia una persona giuridica . Ed è innegabile che la Parrocchia, come chiesa particolare , è espressione, prolungamento della chiesa universale . 5.4.4. In altra fattispecie, poi, questa Corte ha riconosciuto personalità giuridica rectius capacità giuridica anche ai benefici parrocchiali, osservando che questi disponevano di personalità giuridica già prima dell’entrata in vigore delle Norme, operando un’analogia con gli enti ecclesiastici, tra i quali va collocata anche la Parrocchia si legge infatti che A queste indicazioni si aggiunga che, ai sensi del canone 1409 del previgente codice di diritto canonico quello del 1917. Ndr , i benefici ecclesiastici avevano personalità giuridica, avendo in comune con gli enti ecclesiastici le norme relative al riconoscimento della stessa cfr. Cass. numero 5024 del 1995 . 5.5. Risulta, pertanto, coerente il rilievo della corte territoriale secondo cui anche gli enti non riconosciuti dallo Stato non per questo non sono soggetti di diritto per l’ordinamento statuale , assumendo la natura di enti di fatto con conseguente applicazione - secondo la dottrina maggioritaria delle norme di diritto comune tale affermazione, invero, è in linea con l’osservazione delle Sezioni Unite, che, pur negando la qualità dell’ente ecclesiastico come ente pubblico nell’ordinamento italiano sia nel regime previgente alle modificazioni del Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica sia nel regime attuale, hanno ritenuto che il riconoscimento della personalità giuridica concerne anche le associazioni e le fondazioni private articolo 12 cod. civ. cfr. Cass., SU, numero 61 del 1990 . 5.6. Infine, va disattesa la tesi della B. che vede, nel riconoscimento della personalità agli effetti civili, la nascita di un nuovo e diverso ente rispetto a quello precedente convenuto in giudizio. 5.6.1. Anche in questo caso, la corte di merito ha condivisibilmente osservato che si tratta di un fenomeno modificativo-evolutivo le Norme non sono finalizzate a creare un nuovo ente dotato di personalità giuridica ex novo, quanto a permettere un riconoscimento legale ad una situazione già di fatto apprezzabile in cui la Parrocchia ha già personalità giuridica per diritto positivo in iure canonico . 5.6.2. Questa Corte, del resto, ha avuto modo di sottolineare che il conferimento alle singole parrocchie della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, secondo la dottrina, ha avuto l’effetto di equiparare la situazione di tali enti nello Stato alla situazione in cui si trovano nel diritto canonico cfr., in motivazione, Cass. numero 5458 del 2003 , e non - pertanto - la nascita di un nuovo soggetto. È, comunque, dirimente il fatto che il riconoscimento della personalità giuridica di un ente ecclesiastico è disciplinato da norme di natura pubblicistica cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, numero 1835 , e ciò implica il ricorso agli istituti pubblicistici ed, in particolare modo, a quello della continuità giuridica , che si caratterizza per la contestuale estinzione del precedente ente e la contemporanea nascita del nuovo che succede al precedente in tutti i rapporti giuridici senza soluzione di continuità ai sensi dell’articolo 30 delle Norme, con l’acquisto da parte della parrocchia, della personalità giuridica . si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale ed il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all’ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi . 5.6.3. Da ultimo, anche a non voler rimarcare la singolarità della condotta processuale di B.L. e del defunto B.F. , quanto all’aver invocato, in questo giudizio, la inesistenza giuridica della Parrocchia ora controricorrente dopo avere rivendicato con esito rivelatosi infruttuoso diritti nei suoi confronti in quello precedente, merita, comunque, di essere sottolineato che lo specifico problema della personalità giuridica degli enti ecclesiastici non è soggetto alle regole di cui agli articolo 1 e 16 del codice civile, né dell’articolo 16 preleggi invero, al momento della instaurazione notifica della citazione introduttiva, risalente all’ottobre 1984 del processo nel quale furono rese le sentenze che oggi si pretende invalidare, era ancora vigente la legge numero 810 del 1929 recante la Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929 , che, nel Concordato ivi riportato che, in quanto norma pattizia ed eccezionale, derogava, necessariamente, alla disciplina generale , prevedeva cfr. articolo 29, lettera A , che Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuta dalle leggi italiane Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc. , tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l’abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse . Il riferimento pure alle parrocchie , dunque, non può che lasciare intendere che le stesse, già all’epoca, fossero considerate come giuridicamente esistenti e munite di soggettività arg. da Cass. numero 4627 del 2002 . 6. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. numero 5955 del 2014 Cass., S.U., numero 24245 del 2015 Cass., S.U., numero 15279 del 2017 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.