Se non risulta verificata la condizione, la controversia pendente in Cassazione non può essere definita con la percentuale più vantaggiosa.
Per poter definire la lite pendente in Cassazione versando soltanto il 5% del valore, occorre che l’Agenzia delle Entrate sia stata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio . Se l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in un grado precedente, non risulta verificata la condizione, e, pertanto, non si può fruire della riduzione al 5%. Il principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate in due recenti risposte a interpello. Irrilevanza del giudicato interno. La soccombenza del contribuente in primo grado in relazione ad un unico rilievo su cui, successivamente, si sarebbe formato un giudicato a lui favorevole, non muta l’esito del giudizio di primo grado ma incide unicamente sulla determinazione dell’effettivo valore della controversia. Pertanto, nella fattispecie, ove l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado, non risulta verificata la condizione della soccombenza dell’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, con la conseguenza che la controversia, attualmente pendente in Cassazione, non può essere definita con il pagamento del 5% del valore della lite risp. AE 31 maggio 2019 n. 174 . Parziale soccombenza delle Entrate. La controversia in cui l’Agenzia delle entrate è risultata integralmente soccombente in primo grado e parzialmente soccombente in secondo grado, ora pendente in Cassazione, non può essere definita in via agevolata mediante il pagamento del 5% delle imposte per la parte rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio e, congiuntamente, del 100% della pretesa per la restante parte in cui la società è risultata soccombente in secondo grado. Ai fini della definizione vanno applicate le percentuali previste in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria regionale, ossia, il 15% sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il 100% sulla restante parte risp. AE 31 maggio 2018 n. 175 . Fonte fiscopiu.it
Risposta_Entrate_31_maggio_2019_n._174 Risposta_Entrate_31_maggio_2019_n._175