Nuove informazioni provvisorie dalle Sezioni Unite Penali

In attesa delle motivazioni, le Sezioni Unite Penali hanno depositato le informazioni provvisorie n. 6 e 7 rispettivamente relative all’onere della prova in tema di reato di omesso versamento di ritenute e ricorribilità in Cassazione avverso il provvedimento con cui il GIP respinge l’archiviazione e ordina al PM la formulazione dell’imputazione per un diverso titolo di reato.

Sono state depositate ieri le informazioni provvisorie delle Sezioni Unite Penali n. 6 e 7. Omesso versamento di ritenute. Con l’informazione n. 6, il Supremo Collegio fornisce un chiarimento in tema di omesso versamento di ritenute ex art. 10- bis d.lgs. n. 74/2000, nel testo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. b , d.lgs. n. 158/2015. In particolare, le SS.UU. affermano che, ai fini dell’accertamento del reato, per integrare la prova dell’avvenuta consegna ai sostituti delle certificazioni delle ritenute fiscali, non è sufficiente la sola dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro. Ricorribilità in Cassazione. La successiva informazione provvisoria n. 7 riguarda invece un profilo procedurale e, in particolare, la possibilità per l’indagato di ricorrere in Cassazione avverso il provvedimento con cui il GIP, respingendo l’istanza di archiviazione, ordini al PM ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p. la formulazione dell’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. La risposta fornita dalle Sezioni Unite è affermativa.

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