L’Ufficio studi del Consiglio di Stato, su richiesta del Presidente del TAR Lazio, ha reso un parere in merito alla disciplina applicabile all’opposizione al decreto di liquidazione di onorari in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Il 17 marzo 2017 l’Ufficio studi del Consiglio di Stato ha reso il parere in materia di patrocinio a spese dello Stato, su richiesta del Presidente del TAR Lazio del 18 febbraio 2017. I quesiti formulati dal Presidente del TAR Lazio. La richiesta di parere trova la sua origine nelle problematiche relative al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione di onorari al difensore in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, i quesiti formulati dal Presidente del TAR Lazio riguardano l’organo a cui compete la decisione sull’opposizione al decreto in questione e il rito applicabile, in riferimento soprattutto alla forma del provvedimento e all’eventuale ammissibilità dell’appello, nonché all’eventuale incompatibilità dei componenti del Collegio rispetto alla precedente liquidazione. L’organo competente. L’Ufficio studi, in relazione al primo quesito, afferma che l’organo competente alla decisione dell’opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio è il Collegio che decide, nell’ambito di un rito soggetto alla forma dell’udienza pubblica, con ordinanza non impugnabile. Il rito applicabile. Per quanto concerne il rito viene ribadita la disciplina generale secondo cui le udienze celebrate davanti al giudice amministrativo devono essere pubbliche, salvi i casi tassativi previsti dalla legge che dispongono diversamente, non riscontrabili comunque nel caso di specie. Inoltre, l’art. 6 CEDU e l’art. 111, comma 1, Cost. grazie ad un’interpretazione giurisprudenziale statuiscono che per potersi derogare alla garanzia dell’udienza pubblica occorre il consenso delle parti, o la presenza di eccezionali circostanze . La forma del provvedimento e l’inappellabilità. Il parere prosegue sancendo la forma dell’ordinanza quale unica forma del provvedimento prevista, in virtù del fatto che essa è la forma prevista per il provvedimento che definisce l’opposizione. È inoltre stabilita l’inappellabilità di tale provvedimento. La compatibilità dei componenti del Collegio. Infine, l’Ufficio studi conclude per la compatibilità del Collegio che ha disposto la liquidazione precedente e pertanto non occorre che, nel caso di decisione sull’opposizione al decreto di liquidazione, quest’ultimo decida in composizione diversa.
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