Fatto commesso tra le 22 e le 7? L'aggravante non è equivalente alle attenuanti generiche

Niente comparazione di equivalenza. L'eventuale diminuzione di pena deve essere effettuata dopo aver applicato l'aggravante in questione.

L'aggravante per aver commesso il fatto tra le 22 e le 7 non può essere comparato per equivalenza con le attenuanti generiche. L'eventuale diminuzione di pena deve essere effettuata dopo aver applicato tale aggravante. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 34372/2011 depositata il 20 settembre.La fattispecie. La pena, applicata su richiesta ex articolo 444 c.p. era pari a 2 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di guida in stato di alterazione pschica, dovuta all'uso di sostanze stupefacenti articolo 187 c.d.s. . In più, l'automobilista veniva condannato alla sospensione della patente di guida per 3 mesi e alla confisca dell'auto. Però, il Procuratore Generale non è d'accordo con la comparazione di equivalenza, effettuata dal giudice, tra le attenuanti generiche e l'aggravante per aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7, quindi presenta ricorso per cassazione. Altro motivo del ricorso è l'errata disposizione della sospensione della patente per la durata di tre mesi, ovvero per un periodo inferiore al minimo legale di sei mesi, come previsto in relazione alla legge in vigore al momento del fatto.Comparazione sbagliata? La Corte di legittimità accoglie il ricorso del P.G. deducendo che la legge numero 94 del 15 luglio 2009 è entrata in vigore prima della commissione del fatto, pertanto, come disposto da questa legge, è vietata la comparazione tra attenuanti e l'aggravante contestata all'imputato.Pena da ricalcolare. L'illegalità della pena applicata comporta l'annullamento senza rinvio, con carattere assorbente rispetto alla seconda doglianza, dell'impugnata sentenza. Vengono, quindi, trasmessi gli atti al giudice di provenienza per quanto di competenza.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 luglio - 20 settembre, numero 34372Presidente Morgigni - Relatore RomisOsservaCon la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bergamo, Sez. Dist. di Treviglio, applicava a V. G., ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., la pena di mesi due di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di guida di un'auto in stato di alterazione psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti - reato accertato il 12 settembre 2009 - previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante aver commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00 il giudicante disponeva altresì la sospensione della patente di guida del V. per la durata di mesi 3, ed ordinava la confisca dell'auto.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia il quale ha dedotto 1 violazione di legge per avere il giudice applicato all'imputato la pena operando il giudizio di comparazione di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata e così violando la disposizione di cui all'articolo 187, comma 1 quater, del codice della strada, introdotta con l'articolo 3, comma 55, lett. b , della legge 15 luglio 2009 numero 94, in forza della quale non è consentito il giudizio di comparazione tra le attenuanti e l'aggravante in argomento 2 violazione di legge per avere il giudice disposto la sospensione della patente di guida del V. per la durata di tre mesi, e quindi per un periodo inferiore al minimo legale di sei mesi quale previsto in relazione alla legge in vigore al momento del fatto.Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto per quanto di ragione.Quanto alla pena, il Tribunale ha errato nel formulare il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata al V. la legge 15 luglio 2009 numero 94 articolo 3, comma 55, lett. b - entrata in vigore l'8 agosto 2009, e quindi applicabile in relazione alla data del reato addebitato al V. - ha infatti stabilito il divieto del giudizio di comparazione anche di sola equivalenza tra attenuanti e l'aggravante de qua in base a tale norma la pena avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto prima dell'aggravante,per poi operare la diminuzione per le attenuanti donde l'illegalità della pena concordata tra le parti ed applicata dal giudice al V L'illegalità della pena applicata al V. comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al giudice di provenienza per quanto di competenza.L'annullamento senza rinvio riveste ovviamente carattere assorbente rispetto alla seconda censura dedotta dal ricorrente, peraltro anch'essa fondata posto che la durata minima della sospensione della patente di guida, in relazione al reato contestato al V., era superiore a tre mesi.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo.