L’Agenzia delle Entrate, con la risposta numero 74 pubblicata il 13 marzo 2019, ha confermato che gli indennizzi dovuti a ritardi o inadempimenti degli obblighi contrattuali sono esclusi dal campo IVA.
Esclusi dall’ambito IVA, per mancanza del presupposto oggettivo, gli indennizzi dovuti a ritardi o inadempimenti degli obblighi contrattuali. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello numero 74. La risposta. Il Fisco ha risposto ad una società che chiedeva conferma della corretta applicazione dell’articolo 15, comma 1, numero 1 , d.PR. numero 633/1972. L’Agenzia ha osservato che, stando allo stesso decreto, «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti». Tuttavia, ai sensi del successivo articolo 15, comma 1, numero 1 , d.P.R. numero 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente». L’Agenzia ha dunque confermato che «presupposto stringente per l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, numero 1 , è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali». Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono infatti il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Tali somme sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo. Fonte fiscopiu.it
Agenzia_delle_Entrate_Risposta_13_marzo_2019_n._74