Nel tourbillon di riflessioni, linee applicative e commenti sulle nuove regole dell’emergenza per il “processo” amministrativo su cui si v. già i Vademecum di M.A. Sandulli pubblicati su lAmministrativista.it sembra essersi persa di vista una questione importante gli effetti del d.l. 18/2020 sui ricorsi amministrativi.
Nel tourbillon di riflessioni, linee applicative e commenti sulle nuove regole dell’emergenza per il “processo” amministrativo su cui v. già i contributi di M. A. Sandulli, pubblicati nella sezione “Speciale Coronavirus” su lamministrativista.it sembra essersi persa di vista una questione importante gli effetti del d.l. 18/2020 sui ricorsi amministrativi. L’articolo 84, pur facendo generico riferimento alla “giustizia amministrativa”, si occupa unicamente del “processo amministrativo”, ovvero della tutela “giurisdizionale” davanti agli organi del complesso TAR-Consiglio di Stato e, dunque, nulla dice sui ricorsi amministrativi ordinari, né, nonostante le recenti tendenze alla sua assimilazione ai rimedi giurisdizionali [Nonostante le condivisibili perplessità espresse dalla migliore dottrina per tutti, A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, XIII ed., Torino, 2019 , dopo le modifiche introdotte dalla legge numero 69 del 2009 – che hanno reso vincolante il parere del Consiglio di Stato e hanno consentito che in quella sede vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale – la giurisprudenza anche della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale tende tuttavia sempre di più ad assimilare il ricorso straordinario a un rimedio giurisdizionale cfr. per tutte le sentenze C. cost. numero 24 del 2018 e Cass., sez. unumero , nnumero 23464 del 2012 e 1413 del 2019 ], a quello straordinario. I ricorsi amministrativi, anche quello straordinario, sono, invero, tuttora disciplinati dal d.P.R. numero 1199 del 1971 e, a conferma della loro natura “non giurisdizionale”, non sono soggetti alla sospensione dei termini “processuali” nel periodo feriale ai sensi dell’articolo 54 c.p.a., non sono trattati in udienza pubblica e sono sempre definiti con un atto amministrativo. In ogni caso, i relativi termini non possono, letteralmente, essere ricondotti a quelli “relativi al processo amministrativo” cui fa riferimento la sospensione – eccezionale e perciò tassativa – disposta dal primo comma dell’articolo 84 del d. l. numero 18. Le Direttive emanate il 19 marzo scorso dal Presidente del Consiglio di Stato sull’applicazione dell’articolo 84 v. I “primi chiarimenti” del Presidente del Consiglio di Stato sul Decreto cura Italia nel paragrafo 6, dedicato alle “altre disposizioni organizzative”, precisano, al pt. 4., che “non sono sospese le trattazioni delle questioni affidate alle sezioni consultive, salva la possibilità per i presidenti di disporre il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020, e fermo il loro svolgimento anche da remoto per uno o più componenti e per il segretario”, ma non danno specifiche indicazioni sul tema del termine a ricorrere. È però indubbio che, in un sistema che consente, di norma, in alternativa al ricorso giurisdizionale, l’utilizzo del rimedio del ricorso straordinario, sarebbe una inaccettabile ingiustizia consentire solo per il primo la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso. Mentre l’inapplicabilità al ricorso straordinario della sospensione dei termini nel periodo feriale è fatto noto e come tale previamente valutabile, l’emergenza COVID-19 ha, per tutti i ricorsi, lo stesso effetto e lo stesso grado di eccezionalità e imprevedibilità. Un sistema che non consentisse a quanti, confidando nella maggiore ampiezza del termine per agire con il rimedio giustiziale “straordinario”, si siano trovati – per una causa eccezionale di forza maggiore come è la pandemia da COVID-19 – nel periodo emergenziale di blocco delle attività dopo aver già consumato i termini per agire in via giurisdizionale, il diritto di fruire di garanzie di “sospensione dei termini” analoghe a quelle riconosciute per i ricorsi giurisdizionali si presterebbe a facili censure di illegittimità costituzionale. La soluzione è però probabilmente rinvenibile nell’articolo 103 del d.l. numero 18. Sotto il titolo “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, l’articolo 103 dispone infatti al comma 1 con formula generalissima che, “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati [a decorrere] successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Tra i termini “propedeutici” rientrano logicamente anche quelli entro i quali l’amministrato che voglia esperire tali rimedi deve presentare il ricorso. Ferma quindi l’applicabilità della disposizione ai ricorsi “ordinari” – ricorsi gerarchici propri e impropri e ricorsi in opposizione – di cui non è mai stata messa in dubbio la natura amministrativa, sembra possibile affermare che essa valga anche per il ricorso straordinario. Proprio il limitato riferimento dell’articolo 84 ai “termini relativi al processo amministrativo” e l’irragionevolezza di un sistema che non garantisse la sospensione anche di quelli per proporre ricorso straordinario, in una con l’indubbia difficoltà di negare, a Costituzione invariata, la natura amministrativa del procedimento che esso instaura, rendono invero ragionevole tale chiave di lettura, con conseguente “sospensione” dei relativi termini dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Non si può tuttavia non segnalare la distonia tra l’inizio del periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e quello del periodo di sospensione dei termini processuali. L’anomalia, forse astrattamente giustificabile sul piano generale, lo è sicuramente meno con riferimento agli effetti che essa crea sulla decadenza dalla facoltà di agire in sede giurisdizionale per cui la sospensione opera dal l’8 marzo e straordinaria per cui invece opererebbe dal 23 febbraio . Il tema è particolarmente delicato e rischia di essere aggravato nel caso in cui anche i prossimi provvedimenti legislativi prevedessero tempi diversi di sospensione per i termini procedimentali e per quelli processuali, senza espressamente disciplinare il regime dei ricorsi amministrativi. Fonte lamministrativista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus